Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 settembre 2023 il DECRETO 4 agosto 2023: “Disposizioni per l’attuazione delle misure per il riconoscimento, in favore delle imprese di trasporto su strada di persone, non soggetto a obblighi di servizio pubblico, di un credito d’imposta sull’acquisto di carburante utilizzato per l’alimentazione di autobus ad elevata sostenibilità. Secondo semestre 2022”.
Sintesi contenuti
Contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta finalizzato a mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali del prezzo dei carburanti:
BENEFICIARI
Le imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) che effettuano servizi di trasporto di persone su strada, resi ai sensi e per gli effetti:
del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285,
ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009,
ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422,
nonché dei servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, che utilizzano per l’esercizio delle predette attività veicoli di categoria euro V o superiore.
CREDITO D’IMPOSTA CONCEDIBILE
Le risorse, nel limite dell’importo autorizzato, sono assegnate, sotto forma di credito d’imposta, nella misura massima del 12% della spesa sostenuta nel secondo semestre dell’anno 2022 e, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, per l’acquisto di gasolio impiegato dai soggetti, che effettuano servizi di trasporto di persone su strada, in veicoli di categoria euro V o superiore, utilizzati per l’esercizio delle predette attività, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto.
Il credito di imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
PROCEDURA DI CONCESSIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti predispone gli atti necessari per l’individuazione dei soggetti beneficiari della presente misura, della determinazione del credito d’imposta concedibile, nonche’ della approvazione degli atti necessari al riconoscimento del relativo credito d’imposta.
Con successivo decreto direttoriale MIT:
saranno determinati termini e modalità per la presentazione dell’istanza che dovrà essere presentata tramite apposita piattaforma informatica (implementata dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli) che consente di inserire i dati necessari alla determinazione del credito concedibile:
-identificazione dell’impresa
-indicazione delle fatture di acquisto del gasolio
-somme spese dall’impresa
-indicazione degli autobus per i quali il gasolio è stato acquistato.
Il credito d’imposta:
è utilizzabile, entro il 31 dicembre 2023, esclusivamente in compensazione,
è disponibile decorsi dieci giorni dalla trasmissione dei dati di cui all’art. 6, comma 1.
Non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette all’Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d’intesa, l’elenco delle imprese ammesse a fruire del credito d’imposta con l’indicazione dell’importo del credito d’imposta concesso. Con le stesse modalità sono comunicate le eventuali variazioni o revoche, anche parziali, dei crediti d’imposta concessi. L’Agenzia delle entrate trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con modalità telematiche e secondo termini definiti d’intesa, l’elenco delle imprese che hanno utilizzato in compensazione il credito d’imposta, con i relativi importi.
Settembre 2023
Ufficio Categorie
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