E’ recentemente emerso che la Guardia di Finanza si sta organizzando per effettuare controlli nelle aziende relativi alla Marcatura CE dei serramenti di cui alla norma UNI EN 14351-1:2016 (Finestre e porte – Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali – Parte 1: Finestre e porte esterne pedonali).

Poiché dai controlli a campione eseguiti in alcune aziende di produzione serramenti è emersa una totale assenza di una base documentale relativa alla Marcatura CE, il Nucleo Speciale Beni e Servizi – Gruppo Anticontraffazione e Sicurezza Prodotti della GdF sta elaborando un disciplinare di controllo da rendere disponibile a tutti i nuclei locali al fine di fornire la preparazione necessaria a mettere in atto l’attività di controllo.

Cosa è previsto che venga richiesto durante un controllo?

La Guardia di Finanza non potrà mai avere le competenze specifiche per controllare la struttura interna di un processo di Marcatura CE verificandone la conformità con le specifiche tecniche contenute nella Norma di prodotto (definizione del campione tipo, estensioni dimensionali, intercambiabilità dei componenti).

Di conseguenza il controllo verterà sulla parte formale mediante la richiesta di:
-evidenza del piano di controllo produzione
Composto da:
Parte “statica”, ossia un manuale riferito sia alla ditta oggetto di controllo sia alle tipologie di prodotto di competenza della ditta, che spieghi l’organizzazione aziendale, le modalità di controllo, i soggetti coinvolti. Non è previsto uno specifico format.
Parte “dinamica”, ossia le evidenze dei controlli effettuati durante la produzione
-archivio delle Dichiarazioni di Prestazione
Le dichiarazioni potranno essere archiviate nella maniera preferita dall’azienda (cartacee in apposita cartella, cartacee allegate alle fatture, elettroniche su supporto informatico ecc.) ma il sistema di archiviazione dovrà permettere sia il facile abbinamento della Dichiarazione alla specifica fattura sia la certezza della conservazione decennale prevista per legge.

Sarà preferibile poter dare prova anche di:
-esecuzione delle prove su campione tipo
-eventuali contratti di cascading sottoscritti con i sistemisti
-corretta applicazione delle clausole semplificative sia previste in Norma (autocalcolo della trasmittanza termica) sia previste in Regolamento (art. 37 specifico per le microimprese)

Avendo un minimo di coerenza formale l’azienda potrà affrontare con sufficiente serenità il controllo da parte della GdF.

Si ricorda le sanzioni relative a mancata o scorretta marcatura sono comprese tra i 4.000 e i 24.000 Euro.