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Covid-19: Sicurezza nei luoghi di lavoro – Sintesi bandi
Considerate le diverse misure a sostegno delle imprese per mettere in sicurezza l’azienda, pubblichiamo un’infografica di siesi che Vi invitiamo a visionare. Clicca qui.
Per maggiori informazioni e assistenza visitare la pagina del nostro sito dedicata ai bandi e inviare mail a bandi@artigiani.lecco.it
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Bando “Safe Working – Io riapro Sicuro”
Rivolto alle imprese oggetto di chiusura obbligatoria in conseguenza dell’emergenza sanitaria.
Per il rimborso delle spese sostenute dal 22 marzo per interventi legati all’emergenza COVID-19 (almeno 2.000 euro in servizi e macchinari per la sanificazione, interventi strutturali o arredi per il distanziamento, DPI, cartellonistica e strumenti di comunicazione, ecc). Contributo fino al 70% a fondo perduto.
Per verificare l’ammissibilità e segnalare l’interesse al nostro ufficio Bandi, Vi invitiamo a compilare la Manifestazione d’interesse per il bando presente al seguente link. Sarete ricontattati per un approfondimento.
Domande dalle ore 10:00 del 28 maggio 2020 in modalità telematica. Alla documentazione bisogna allegare copia delle fatture e dei pagamenti effettuati.
Valutazione a sportello, in base all’ordine cronologico. Sarà importante presentare domanda al più presto.
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PROTOCOLLO SICUREZZA
Regione Lombardia: Ordinanza n. 604 del 10 settembre 2020 + Allegato
Firmata la nuova Ordinanza di Regione Lombardia che integra le misure approvate dal DPCM del 7 settembre.
Le disposizioni dell’Ordinanza n. 604 sono valide fino a giovedì 15 ottobre.
Confermate le disposizioni già previste In merito all’uso della mascherina nei luoghi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto. All’aperto va sempre portata con sé e deve essere indossata se non è possibile mantenere costantemente la distanza di sicurezza di almeno un metro da altre persone che non fanno parte dello stesso gruppo familiare.
Il DPCM del 7 settembre, inoltre, conferma l’obbligo di indossare la mascherina dalle ore 18.00 alle ore 6.00 nei luoghi all’aperto a rischio assembramento.
Il personale che presta servizio nelle attività economiche, produttive e sociali deve sempre indossare la mascherina.
Sono confermate le prescrizioni e le raccomandazioni per i datori di lavoro. In caso di sintomi, il lavoratore deve darne immediata comunicazione al proprio medico di medicina generale e segnalare il mancato accesso al luogo di lavoro.
La misurazione della temperatura dei clienti continua ad essere fortemente raccomandata ed è obbligatoria per i clienti dei locali di ristorazione che consumano al tavolo.
L’Ordinanza inoltre, aggiorna le linee guida contenenti gli indirizzi operativi validi per i singoli settori di attività.
Per gli aspetti non diversamente disciplinati dall’Ordinanza, rimane valido quanto previsto dal DPCM del 7 agosto che conferma fino al 7 ottobre le disposizioni contenute nelle ordinanze del Ministro della salute del 12 agosto e del 16 agosto 2020. Con il DPCM del 7 settembre 2020, inoltre vengono fornite le indicazioni per il trasporto pubblico locale (Allegato 15) e per il trasporto scolastico (Allegato 16).
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Lavoratori “fragili” e visite mediche
I Ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali e della Salute hanno diramato un’importante circolare concernente il tema dei lavoratori fragili e delle visite mediche ex decreto legislativo n. 81/2008 in rapporto al possibile contagio da Covid-19.
Mentre in precedenza per lavoratore fragile si intendevano i soggetti d’età superiore a 55 anni e i lavoratori affetti da patologie gravi ora il parametro anagrafico non deve più essere considerato il solo riferimento per definire lo stato di fragilità ma si deve avere riguardo, trasversalmente all’anagrafica, all’esistenza di eventuali patologie gravi e documentate anche in termini di comorbilità.
Inoltre la circolare prevede la ripresa delle visite mediche ex decreto 81/2008 (sorveglianza sanitaria: art. 41) a condizione che si possa operare nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio. Possono essere differite la visita periodica (ex art. 41, 2, lettera b) e quella per la cessazione del rapporto di lavoro (ex art. 41, 2, lettera e).
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DPCM del 7 settembre 2020 + Allegati
Il DPCM conferma fino al 7 ottobre l’obbligo di indossare la mascherina o qualsiasi altro indumento a protezione di naso e bocca, dalle ore 18.00 alle ore 6.00, nei luoghi all’aperto a rischio assembramento. Rimane l’obbligo nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto. La mascherina va sempre portata con sé e deve essere indossata quando non è possibile mantenere costantemente la distanza di sicurezza di almeno un metro da altre persone che non fanno parte dello stesso gruppo familiare.
Il personale che presta servizio nelle attività economiche, produttive e sociali deve sempre indossare la mascherina, a prescindere dal luogo in cui l’attività viene svolta.
Restano efficaci fino al 7 ottobre le disposizioni contenute nelle ordinanze del Ministro della salute del 12 agosto 2020 e del 16 agosto 2020.
Vengono fornite le indicazioni per il trasporto pubblico locale e per il trasporto scolastico.
Sono confermate le prescrizioni e le raccomandazioni per i datori di lavoro.
Ordinanza n. 599 del 3 settembre 2020 + Allegato
L’Ordinanza regola la presenza degli spettatori in occasione del GP d’Italia di Formula Uno e per le partite della Supercoppa Italiana di Basket 2020. Per gli aspetti non diversamente disciplinati, rimane valido quanto previsto dalle misure adottate con il DPCM del 7 agosto 2020.
Ordinanza del Ministro della Salute del 16 agosto 2020
L’ordinanza prevede la sospensione delle attività del ballo, all’aperto e al chiuso, che abbiano luogo in discoteche e in ogni altro spazio aperto al pubblico e l’obbligo di mascherina anche all’aperto dalle 18 alle 6 nei luoghi dove c’è rischio di assembramento.
Ordinanza del Ministero della Salute del 12 agosto 2020
L’ordinanza del Ministro della Salute, Roberto Speranza stabilisce che per chi arriva in Italia dopo essere stato in Grecia, Croazia, Spagna o Malta, vige l’obbligo di sottoporsi a tampone per verificare l’eventuale contagio da Covid-19.
Ordinanza n. 597 del 15 agosto 2020
Ordinanza che produce effetti dal 15 agosto fino al 10 settembre 2020.
I soggetti residenti o domiciliati in Lombardia che fanno ingresso nel territorio regionale e che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Croazia, Grecia, Malta o Spagna, in luogo dell’isolamento fiduciario, devono, in attesa di sottoporsi al test presso l’agenzia di tutela della salute di riferimento, attenersi all’osservanza rigorosa delle misure igienico-sanitarie di cui all’allegato 19 del DPCM 7 agosto 2020. Per gli aspetti non diversamente disciplinati, fare riferimento a quanto previsto dall’ordinanza del Ministro della Salute del 12 agosto 2020.
Ordinanza n. 596 del 13 agosto 2020
Con l’Ordinanza regionale n. 596 del 13 agosto Regione Lombardia ha integrato e modificato le linee guida contenenti gli indirizzi operativi validi per i singoli settori di attività. In particolare interviene sulle seguenti schede:
- Ristorazione
- Attività ricettive
- Servizi alla persona
- Palestre
- Strutture termali e centri benessere
- Musei, archivi e biblioteche
Cambiano le modalità di utilizzo del bagno turco e della sauna.
DPCM del 7 agosto 2020 con allegati
Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 9 agosto 2020 in sostituzione di quelle del DPCM dell’11 giugno 2020, come prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 luglio 2020, e sono efficaci fino al 7 settembre 2020.
A decorrere dal 9 agosto 2020 sono consentite le attività di preparazione delle manifestazioni fieristiche che non comportano accesso di spettatori.
Ripartiranno dal 1 settembre le manifestazione fieristiche ed i congressi, previa adozione di Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’articolo 2 dell’ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile, e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro.
Regione Lombardia: Ordinanza n. 590 del 31 luglio 2020 + Allegato
Firmata la nuova Ordinanza di Regione Lombardia in vigore da sabato 1 agosto fino a giovedì 10 settembre 2020.
L’Ordinanza dispone novità rilevanti per il trasporto pubblico regionale e locale di linea e non di linea. Su autobus, filobus, tram, metropolitane, treni, servizi di navigazione e trasporto funiviario è consentito occupare tutti i posti a sedere. I posti in piedi possono invece essere occupati, a seconda dei casi, per il 25% o il 50% della capienza totale per la quale il mezzo è omologato. Precise disposizioni sono inoltre previste per i servizi di trasporto scolastico, in previsione della ripresa del nuovo anno.
Per i servizi di taxi e noleggio con conducente non è più obbligatorio mantenere il distanziamento tra membri dello stesso gruppo familiare, conviventi, o individui che appartengono a nuclei pre-organizzati.
Nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, è confermato l’obbligo di indossare una mascherina o qualsiasi altro indumento a protezione di naso e bocca.
Nei luoghi all’aperto la mascherina va sempre portata con sé e deve essere obbligatoriamente indossata qualora non sia possibile mantenere costantemente la distanza di sicurezza di almeno un metro da altre persone che non fanno parte dello stesso gruppo familiare.
Il personale che presta servizio nelle attività economiche, produttive e sociali deve sempre indossare la mascherina, a prescindere dal luogo in cui l’attività viene svolta.
Sono inoltre confermate le prescrizioni e le raccomandazioni per i datori di lavoro, tra cui gli obblighi di misurare la temperatura di tutti i dipendenti, di comunicare tempestivamente i casi sospetti all’ATS di riferimento e la raccomandazione di utilizzare l’app “AllertaLom” e compilare il questionario “CercaCovid”.
La misurazione della temperatura dei clienti/utenti continua ad essere fortemente raccomandata ed è obbligatoria per i clienti dei locali di ristorazione che consumano al tavolo.
L’Allegato 1 dell’Ordinanza n. 590 conferma le Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative’ e aggiorna le schede Piscine, Noleggio veicoli e altre attrezzature, Parchi tematici, faunistici e di divertimento, Impianti a fune e di risalita ad uso turistico, sportivo e ricreativo.
Per gli aspetti non diversamente disciplinati dalla presente ordinanza, rimane valido quanto previsto dalle misure adottate con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020.
Regione Lombardia: Ordinanza n. 580 del 14 luglio 2020+Allegato
Firmata la nuova Ordinanza di Regione Lombardia in vigore dal 15 al 31 luglio a seguito del DPCM del 14 luglio 2020 completa delle linee guida aggiornate.
Nel territorio regionale è fatto obbligo di usare le mascherine o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto. L’obbligo di indossare le mascherine si applica anche all’aperto in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di un metro tra soggetti che non siano membri dello stesso gruppo familiare oppure conviventi. In ogni caso la mascherina deve essere sempre detenuta con sé ai fini del suo eventuale impiego.
Resta obbligatoria la misurazione della temperatura per il datore e per i dipendenti, così come per i clienti dei ristoranti. Se tale temperatura dovesse risultare superiore a 37,5°, non sarà consentito l’accesso alla sede e l’interessato sarà informato della necessità di contattare il proprio medico curante.
DPCM 14 luglio 2020 in vigore dal 15 al 31 luglio 2020
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Regione Lombardia: Ordinanza n. 573 del 29 giugno 2020 + Allegato
L’Ordinanza integra le misure approvate dal DPCM dell’11 giugno 2020. Le disposizioni contenute sono valide da mercoledì 1° luglio fino a martedì 14 luglio 2020 compreso, salvo dove diversamente indicato.
Confermato l’obbligo di indossare mascherine o qualsiasi altro indumento a protezione di naso e bocca, anche all’aperto, tranne nel caso di intense attività motorie o sportive.
NUOVE ATTIVITÀ CONSENTITE DAL 1° LUGLIO
- Ripresa delle manifestazioni fieristiche e dei congressi
- Consentite saune e bagni turchi all’interno dei centri benessere, servizi alla persona e strutture ricettive previa prenotazione con uso esclusivo e purché sia garantita aerazione, pulizia e disinfezione prima di ogni ulteriore utilizzo.
L’Ordinanza Regionale n. 573 conferma, fino al 14 luglio, le prescrizioni e raccomandazioni già previste per i datori di lavoro dai precedenti provvedimenti. La misurazione della temperatura dei clienti / utenti è fortemente raccomandata, mentre diventa obbligatoria in caso di accesso ad attività di ristorazione con consumazione al tavolo.
Disponibile l’elenco completo delle attività soggette al rispetto delle misure contenute nelle corrispondenti schede dell’allegato 1 dell’Ordinanza n. 573 ‘Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative’. Per tutti gli aspetti non diversamente disciplinati dall’ Ordinanza regionale n. 573, rimane valido quanto previsto dal DPCM dell’11 giugno 2020, anche in riferimento ai protocolli ed alle linee guida da esso allegati o citati.
Regione Lombardia: Ordinanza n. 569 del 19 giugno 2020
La nuova ordinanza dispone la cessazione anticipata al 22 giugno 2020 dell’efficacia dell’Ordinanza n. 538 del 30/04/2020 “Ulteriori misure per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 nel settore del trasporto passeggeri”, fermo restando il rispetto delle disposizioni regionali e nazionali vigenti per il contenimento della diffusione del Corona Virus – COVID – 19 nel settore dei trasporti e della logistica e in materia di trasporto pubblico.
In particolare, come stabilisce l ’Ordinanza n. 566 del 12 giugno, al di fuori della propria abitazione rimane obbligatorio l’utilizzo di una mascherina o qualsiasi altro indumento a protezione di naso e bocca. Questa disposizione deve essere osservata anche a bordo dei mezzi di trasporto pubblico (Allegato 15 “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del Covid-19” in allegato al DPCM dell’11 giugno 2020). Decade l’obbligo di indossare dei guanti all’interno dei mezzi pubblici.
Regione Lombardia: Ordinanza n. 566 del 12 giugno 2020 + Allegato
L’Ordinanza integra le misure approvate dal DPCM dell’11 giugno 2020 e le disposizioni sono efficaci da lunedì 15 giugno fino a martedì 30 giugno 2020, salvo dove diversamente indicato. Prevede la riapertura delle seguenti attività: spettacolo, cinema e teatri, sia al chiuso che all’aperto, sagre locali, servizi per l’infanzia e l’adolescenza (centri estivi), sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse.
In base a quanto disposto dal Dpcm dell’11 giugno sono consentite le competizioni sportive senza pubblico, ad eccezione delle discipline ‘di contatto’
Restano sospese fino al 14 luglio 2020 le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali simili, all’aperto o al chiuso, le fiere e i congressi.
Confermato l’obbligo di indossare mascherine o qualsiasi altro indumento a protezione di naso e bocca, anche all’aperto, tranne nel caso di intense attività motorie o sportive.
L’Ordinanza conferma fino al 30 giugno le prescrizioni e raccomandazioni già previste per i datori di lavoro dai precedenti provvedimenti. La misurazione della temperatura dei clienti / utenti è fortemente raccomandata, mentre diventa obbligatoria in caso di accesso ad attività di ristorazione con consumazione al tavolo.
Le attività saranno attive nel rispetto delle misure contenute nelle corrispondenti schede dell’allegato 1 dell’Ordinanza n. 566 ‘Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative’.
Per tutti gli aspetti non diversamente disciplinati dall’ Ordinanza regionale rimane valido quanto previsto dal DPCM dell’11 giugno 2020, anche in riferimento ai protocolli ed alle linee guida da esso allegati o citati. Il mancato rispetto dei protocolli o delle linee guida determina la sospensione dell’attività fino al momento in cui vengono ripristinate le condizioni di sicurezza.
DPCM dell’11 giugno 2020 + Allegato
Linee di indirizzo dell’accordo Stato-Regioni per le riaperture delle attività economiche, produttive e ricreative (versione aggiornata del 9 giugno 2020)
La Conferenza delle Regioni ha pubblicato un aggiornamento delle schede tecniche allegate al DPCM del 17 maggio relativamente alle linee-guida per lo svolgimento delle attività economiche, produttive e ricreative.
In particolare, per il settore del benessere, la scheda è stata integrata con indicazioni relative ai tatuatori, all’utilizzo di bagno turco e sauna, ai centri massaggi, ai centri abbronzatura e le attività di acconciatura ed estetica.
Le indicazioni operative fornite, in continuità con quelle di livello nazionale ed eventualmente integrate con soluzioni di efficacia superiore, devono essere adattate ad ogni singola organizzazione, individuando le misure più efficaci in relazione ad ogni singolo contesto locale e le procedure/istruzioni operative per mettere in atto dette misure. Le procedure previste possono coincidere con quelle già adottate, purché opportunamente integrate, così come possono costituire un addendum connesso al contesto emergenziale del documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
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Regione Lombardia: Ordinanza 563 del 5 giugno 2020
Il 5 giugno il presidente Attilio Fontana ha firmato l’Ordinanza n. 563, che insieme alla precedente Ordinanza n. 555 integra le misure approvate dal DPCM del 17 maggio 2020.
Le disposizioni riportate nelle Ordinanze n. 563 e n. 555 di Regione Lombardia hanno validità fino al 14 giugno 2020, salvo dove diversamente indicato.
L’Ordinanza n. 563 prevede la ripresa a partire dal 6 giugno delle seguenti attività economiche:
- impianti a fune e di risalita ad uso turistico, sportivo e ricreativo,
- strutture termali e centri benessere.
Vengono inoltre aggiornate le Linee guida con le indicazioni operative per le nuove attività in apertura.
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Regione Lombardia: Ordinanza n. 555 del 29 maggio
L’ordinanza integra le misure approvate dal DPCM del 17 maggio 2020 e le disposizioni sono efficaci dal 1° giugno fino al 14 giugno 2020, salvo dove diversamente indicato.
L’Ordinanza prevede la riapertura di alcune attività fra cui i centri massaggi e le palestre.
Vengono aggiornate le Linee guida con le indicazioni operative per le nuove attività in apertura, e ulteriori aggiornamenti per altre attività tra cui:
- Ristoranti, bar, centri d’abbronzatura, centri massaggi e altre attività commerciali;
- Esperienze formative di tirocinio anche in presenza, assicurando l’applicazione degli stessi protocolli di sicurezza previsti per il settore;
Confermato l’obbligo di indossare mascherine o qualsiasi altro indumento a protezione di naso e bocca, anche all’aperto, tranne nel caso di intense attività motorie o sportive.
Le attività economiche e produttive sono consentite a condizione che si rispettino i contenuti dei protocolli o delle linee guida Inail. Il mancato rispetto dei protocolli o delle linee guida determina la sospensione dell’attività fino al momento in cui vengono ripristinate le condizioni di sicurezza.
L’Ordinanza Regionale n. 555 conferma, fino al 14 giugno, le prescrizioni e raccomandazioni già previste per i datori di lavoro dall’Ordinanza n. 547 del 17 maggio 2020.
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Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 (DPCM 17 maggio 2020)
Il decreto delinea il quadro normativo nazionale all’interno del quale, dal 18 maggio al 14 giugno 2020, con appositi decreti od ordinanze, statali, regionali o comunali, potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali.
Regione Lombardia: ulteriori misure previste per i datori di lavoro e le attività per la prevenzione e gestione dell’emergenza Covid-19 (Ordinanza R.L. 547 del 17 maggio 2020)
L’Ordinanza integra le misure approvate dal DPCM del 17 maggio 2020 e le disposizioni riportate hanno validità fino al 31 maggio 2020.
Dal 18 maggio per spostarsi all’interno del territorio regionale e non è più necessaria l’autocertificazione.
Fino al 2 giugno vietati gli spostamenti verso altre Regioni, se non per esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute. In questi casi occorre l’autocertificazione.
L’Ordinanza prevede fino al 31 maggio ulteriori prescrizioni per i datori di lavoro, tra cui l’obbligo di misurazione della temperatura di tutti i dipendenti, di comunicare tempestivamente i casi sospetti all’ATS di riferimento, e la raccomandazione di scaricare e utilizzare l’app “AllertaLom” compilando il questionario “CercaCovid”. La misurazione della temperatura dei clienti / utenti è fortemente raccomandata, mentre diventa obbligatoria in caso di accesso ad attività di ristorazione con consumazione al tavolo.
Previste ulteriori specifiche indicazioni per:
- la riapertura di ristoranti, bar, parrucchieri, estetiste e molte altre attività commerciali;
- la ripresa delle esperienze formative di tirocinio anche in presenza, esclusivamente negli ambiti di lavoro ove non sussistono le restrizioni all’esercizio dell’attività;
Si confermano infine le disposizioni comportamentali e organizzative previste dalla Ordinanza regionale n. 539 e 541 per le attività economiche.
Linee di indirizzo dell’accordo Stato-Regioni per le riaperture delle attività economiche e produttive da lunedì 18 maggio
Le schede tecniche contengono indirizzi operativi specifici validi per i singoli settori di attività finalizzati a fornire uno strumento sintetico e immediato di applicazione delle misure di prevenzione e contenimento di carattere generale per sostenere un modello di ripresa delle attività economiche e produttive compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori. Le indicazioni in esse contenute si pongono inoltre in continuità con le indicazioni di livello nazionale, in particolare il protocollo condiviso tra le parti sociali approvato dal DPCM del 26 aprile 2020, nonché con i criteri guida generali di cui ai documenti tecnici prodotti da INAIL e Istituto Superiore di Sanità.
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In allegato al DPCM del 26 aprile relativo alla fase 2 sono stati pubblicati i Protocolli da seguire per poter riaprire le imprese in sicurezza.
Per le attività che potranno riprendere a partire dal 4 maggio e successivamente, è fondamentale che:
– le imprese rispettino i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro di cui agli Allegati 6 (valido per tutte le categorie), 7 (Cantieri), 8 (settore del trasporto e della logistica).
– le imprese che possono riprendere la loro attività a partire dal 4 maggio 2020, possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020. (art. 2 comma 9).
Protocollo per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del settore edile 24 marzo 2020 in attuazione del protocollo del 14 marzo
Protocollo condiviso di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo (valido per tutte le categorie)
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Sanificazione professionale: informazioni valide per tutte le Categorie e agevolazioni fiscali per le imprese
Invitiamo a cliccare sul seguente link per gli approfondimenti in merito ai temi della Sanificazione professionale, del trattamento fiscale e delle relative agevolazioni per le imprese (Credito d’imposta)
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Modello aggiornato di autocertificazione per gli spostamenti sul territorio – VALIDO PER TUTTE LE CATEGORIE
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La novità principale del decreto del Presidente del Consiglio dell’11 marzo è la chiusura, fino al 25 marzo, su tutto il territorio nazionale, di tutte le attività di ristorazione e di tutti i negozi, tranne quelli delle categorie espressamente previste. In particolare, resteranno aperti i negozi di prodotti alimentari, le farmacie, le parafarmacie, le edicole, le tabaccherie, i bar e punti di ristorazione nelle aree di servizio stradali e autostradali e i negozi di prima necessità o di servizi alla persona.
Il Decreto lascia però aperte a interpretazioni alcune disposizioni relative alle categorie lavorative a cui appartengono numerose impresa associate a Confartigianato.
Di seguito le precisazioni che stiamo raccogliendo grazie a una continua consulenza dei nostri operatori con tutti i livelli istituzionali. Le informazioni sono in costante aggiornamento.
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Sospensione dell’attività a causa della situazione emergenziale Coronavirus
Il merito al quesito pervenuto per cui in caso di sospensione delle attività volontaria o non, ossia prevista dal DPCM dell’11 marzo 2020, sia richiesta una comunicazione al SUAP, magari tramite SCIA forniamo le seguenti indicazioni:
per le attività artigiane e manifatturiere non è prevista alcuna SCIA di sospensione attività quindi non va comunicato nulla.
Diverso per le attività di commercio perchè il D.lgs. 222/2016 ha previsto la modulistica relativa alla comunicazione di sospensione temporanea dell’attività per commercio e per Pubblici Esercizi.
Quindi queste ultime attività dovrebbero comunicare la sospensione dell’attività al SUAP mentre le attività artigiane e produttive in genere no salvo che arrivino alla cessazione vera e propria.
Aggiornamento 18/3 Sospensione dell’attività
Ritorniamo sul tema della comunicazione della sospensione dell’attività a seguito dell’emergenza da Coronavirus, in quanto il tema è di attualità ed investe il variegato mondo dell’Artigianato di cui siamo rappresentanti.
Sebbene, lo ribadiamo, non vi sia un obbligo giuridico in capo alle imprese che esercitano un’attività artigiana di comunicare al proprio Comune la sospensione di essa, la scrivente Confartigianato Imprese Lecco consiglia alle sue imprese di comunicare tale sospensione, al fine di dimostrare l’interruzione dell’esercizio dell’attività economica e di usufruire, in futuro, di eventuali misure economiche a sostegno delle imprese che hanno temporaneamente interrotto l’attività a causa dell’emergenza da Coronavirus.
Nei prossimi giorni sul sito www.impresainungiorno.gov.it dovrebbe essere reso disponibile un servizio telematico per comunicare al SUAP la sospensione temporanea dell’attività.
Per informazioni siete pregati di contattare l’ufficio Avvio d’Impresa (fpierpaoli@artigiani.lecco.it).
ACCONCIATORI, ESTETISTE, TATUATORI
ACCONCIATORI E ESTETISTE
In base al DPCM 10 aprile 2020 e l’Ordinanza di Regione Lombardia n. 528 del 11 aprile 2020 le attività sono ancora sospese.
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Vendita prodotti con consegna a domicilio da parte di acconciatori e estetisti
L’attività che già effettua vendita di prodotti in negozio e che è in possesso di una licenza di vendita di prodotti per il commercio al dettaglio può vendere i prodotti a distanza nel periodo di sospensione dell’attività utilizzando un servizio di corriere esterno o con consegna a domicilio con mezzi propri se in possesso di autorizzazione locale a poterla effettuare ove prevista. Al momento della consegna va mantenuta la distanza di un metro.
I titolari si devono recare all’interno dei locali, che devono restare chiusi, limitatamente al tempo necessario per lo svolgimento delle relative attività organizzative. A fronte del rischio di sanzioni nei confronti di imprenditori che si spostino per raggiungere i locali o che vengano trovati all’interno per la preparazione delle spedizioni Confartigianato ha inviato al MiSE una richiesta per ottenere tempestive precisazioni in merito.
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Il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 pubblicato sulla GU n. 76 del 22 marzo proroga i termini di efficacia del DPCM dell’11 marzo 2020 con il quale era stata disposta la sospensione fino alla data del 25 marzo delle attività inerenti ai servizi alla persona, tra cui quelle di acconciatori ed estetiste.
Per effetto del comma 1 dell’art.2 del nuovo provvedimento, pertanto, la sospensione di tali attività è stata prorogata al 3 aprile 2020.
A seguito però dell’emissione dell’ordinanza del 21 marzo 2020 del Presidente Fontana la chiusura è prorogata fino al 15 aprile in quanto nella Regione Lombardia trovano applicazione entrambe le norme e va applicata quella più restrittiva.
AUTORIPARATORI, GOMMISTI, CARROZZIERI, CENTRO REVISIONE AUTO
Ulteriore proroga revisioni e azione svolta da Confartigianato Autoriparatori
La Legge 11 settembre 2020 n. 120 di conversione con modificazioni del DL Semplificazioni n. 76 16/7/2020 all’articolo 49 ha apportato modifiche sia al Decreto “Cura Italia”, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, sia al Codice della Strada.
In considerazione dello stato di emergenza nazionale è autorizzata la circolazione e viene previsto un prolungamento della proroga della scadenza delle revisioni nei seguenti termini:
Scadenza originaria | Nuova scadenza |
Veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita e prova (art. 75 e 78) o alle attività di revisione (art. 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) | 31 ottobre 2020 |
Veicoli da sottoporre ai medesimi controlli entro il 30 settembre 2020 | 31 dicembre 2020 |
Veicoli da sottoporre agli stessi controlli entro il 31 dicembre 2020 | 28 febbraio 2021 |
Confartigianato è intervenuta chiedendo di correggere urgentemente la norma per le pesanti ricadute economiche su un’attività che, sebbene sempre consentita, ha subito una forte contrazione. La nuova restrizione appare oltremodo incomprensibile nella fase attuale in cui sono state superate le limitazioni alla mobilità.
Sono pervenute rassicurazioni sull’intenzione di intervenire in via parlamentare per modificare il provvedimento nella direzione sollecitata dalla Categoria e si continuerà l’azione per pervenire a un risultato concreto al più presto.
Alla luce della richiamata estensione del periodo di proroga si è ritenuto opportuno intervenire nei confronti del Direttore Generale della Motorizzazione per ottenere una proroga, almeno fino a giugno del 2021, delle scadenze dei certificati di taratura delle attrezzature utilizzate dai centri di controllo.
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Revisioni: proroga scadenze verifica metrologica attrezzature utilizzate nell’ambito delle revisioni
A seguito delle ripetute sollecitazione di Confartigianato, il Ministero Infrastrutture e Trasporti con circolare n. 21128 del 31 luglio, ha previsto una proroga delle scadenze di verifica metrologica delle attrezzature utilizzate nell’ambito delle revisioni di cui all’art. 80 del Codice della Strada. La validità dei libretti metrologici con data di scadenza entro il mese di ottobre 2020 è prorogata di 90 giorni.
Si tratta di un riscontro importante che va nella direzione delle richieste avanzate da Confartigianato, al fine di agevolare l’operatività dei centri di controllo e il graduale ripristino del servizio revisioni a garanzia degli automobilisti e della sicurezza stradale.
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Applicazione di divisori sui veicoli destinati al trasporto di persone
Con la circolare n. 14724 del 26 maggio 2020 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito indicazioni sulle modalità per il montaggio di paratie divisorie sui veicoli sia destinati a servizi pubblici per trasporto di persone, sia destinati ad uso privato, quali le autovetture per uso scuola guida.
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L’azione sindacale di Confartigianato Autoriparatori in merito alla proroga della scadenza delle revisioni
Prosegue l’azione di Confartigianato per ottenere una rimodulazione della proroga al 31 ottobre della scadenza delle revisioni stabilita dal DL “Cura Italia” che consenta una graduale, anticipata gestione delle operazioni evitando congestionamenti del servizio. Ulteriori complicazioni potrebbero ora scaturire a causa del Regolamento Europeo 2020/698 del 25 maggio che prevede un periodo aggiuntivo di proroga.
Confartigianato è intervenuta tempestivamente nei confronti del MIT per scongiurare ulteriori insostenibili rinvii. L’Italia infatti potrebbe avvalersi della possibilità di derogare rispetto all’estensione della proroga avendo già legiferato in materia.
Con l’occasione è stato richiesto anche un rinvio di almeno 6 mesi delle scadenze dei certificati di taratura e la correzione della periodicità annuale delle verifiche metrologiche degli impianti e apparecchiature dei centri di controllo per allinearla al parametro biennale (Direttiva 2014/45/UE) al fine di evitare penalizzanti aggravi di costi sulle imprese del settore.
Siamo in attesa di un riscontro di cui daremo tempestiva informazione.
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Aggiornamenti attività sindacale svolta dalla Categoria Autoriparatori in materia di revisioni
Facendo seguito alle precedenti comunicazioni sull’emergenza “coronavirus” e sulle misure adottate dal Governo, Vi forniamo gli ultimi aggiornamenti sull’attività sindacale svolta dalla Categoria Autoriparazione a livello nazionale.
Confartigianato Autoriparazione è tornata a sollecitare, con un recente intervento nei confronti del Ministero dei Trasporti, la rimodulazione della proroga al 31 ottobre 2020 della scadenza delle revisioni che è quanto mai urgente per evitare il protrarsi di gravi ricadute sui centri di controllo e situazioni di caos nel sistema revisioni, anche per il futuro. Abbiamo chiesto di anticipare e scadenzare già da maggio le prime revisioni, per evitare un sovraflusso di richieste.
Siamo tuttavia in attesa che le nostre proposte siano accolte in un provvedimento del Governo e del Ministero dei Trasporti. Sarà nostra cura aggiornarVi sugli sviluppi futuri della tematica.
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F-gas Circolare del Ministero dell’Ambiente sull’ulteriore proroga dei termini dei certificati
La circolare del Ministero dell’Ambiente pubblicata l’8 maggio che fa riferimento alla Legge del 24 aprile 2020 n. 27 di conversione del Decreto Cura Italia tratta all’articolo 103, comma 2, il rinnovo delle certificazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 146/2018 sui gas fluorurati a effetto serra. La circolare chiarisce che:
a) i certificati rilasciati alle persone fisiche e alle imprese ai sensi degli articoli 7 e 8 del D.P.R. n. 146/2018, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 (precedentemente la data era posta al 15 aprile) conservano la loro validità sino al 31 luglio 2020 e in ogni caso tale validità sarà estesa di 90 giorni a partire dalla data di cessazione dello stato d’emergenza;
b. tale estensione di validità sarà operata direttamente dagli Organismi di certificazione accreditati per i certificati da loro rilasciati (ad eccezione di quelli sospesi e/o revocati
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Aggiunta appendice Soccorso/Assistenza Stradale al Manuale per le imprese di autoriparazione – protocollo sicurezza COVID-19
Alla luce dell’implementazione del Manuale Autoriparatori con l’aggiunta dell’appendice riferita al Soccorso/Assistenza Stradale.
Le imprese che necessitassero di ricevere il manuale aggiornato sono pregate di inviare mail a categorie@artigiani.lecco.it
Revisioni auto differimento termini
Il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, “Cura Italia”, all’articolo 92, comma 4, convertito in Legge 24 aprile 2020 n. 27, stabilisce che “in considerazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è autorizzata fino al 31 ottobre la circolazione dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 ovvero alle attività di revisione di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo”.
La previsione determina quindi uno slittamento dei termini per l’effettuazione delle revisioni e concede agli automobilisti di circolare con il proprio veicolo, la cui revisione sarebbe scaduta nel periodo che va dalla data di entrata in vigore del Decreto fino al 31 luglio 2020, fino al 31 ottobre 2020.
Confartigianato ha già rappresentato ai tavoli del Governo e del Ministero dei Trasporti che la norma ha un duplice effetto, nell’immediato determina una notevole riduzione o addirittura il blocco totale dell’attività di revisione, dopo il 31 ottobre 2020, invece, espone i centri revisione al concreto rischio di congestionamento delle loro attività pur nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza da adottare.
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Sostituzione pneumatici invernali: proroga al 15 giugno 2020
Confartigianato Autoriparazione ha ottenuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la proroga al 15 giugno 2020 del termine per effettuare il cambio dei pneumatici invernali. E’ un risultato sindacale molto importante per Confartigianato e per la Categoria Autoriparatori, la cui attività è stata da sempre riconosciuta come essenziale per la vita e l’operatività del nostro Paese in tutti i dispositivi normativi emanati sinora.
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Il DPCM emanato dal Governo il 26 aprile 2020 contiene le norme per la “fase due” di gestione dell’emergenza sanitaria. Il Decreto fa riferimento al nuovo “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, sottoscritto da Confartigianato con il Governo e le Parti sociali il 24 aprile 2020 che sostituisce il precedente del 14 marzo scorso.
Confartigianato ha elaborato per i suoi associati un Manuale per le imprese di autoriparazione con le principali indicazioni sui comportamenti da adottare in azienda per garantire la sicurezza di tutti i soggetti coinvolti nell’attività.
Ricordiamo che la mancata attuazione dei livelli di protezione previsti dal Protocollo determina la sospensione dell’attività dell’impresa fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Per informazioni categorie@artigiani.lecco.it
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Sostituzione pneumatici invernali
Il recente DPCM 10 aprile 2020 ha sostanzialmente ribadito le misure restrittive introdotte dai precedenti DPCM e Decreti prorogandole fino al prossimo 3 maggio. In particolare sono consentiti solo spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute.
Con riferimento allo smontaggio dei pneumatici invernali ed al rimontaggio dei pneumatici estivi, previsto nel periodo dal 16 aprile e il 15 maggio, tale necessità diventa un obbligo per quei veicoli che montano pneumatici invernali con codice di velocità inferiore a quello riportato sulla carta di circolazione, pena la non conformità alle specifiche di omologazione del veicolo indicate nella carta di circolazione, con conseguente passibilità ad una serie di sanzioni.
L’avvio del cambio stagionale avviene quest’anno in condizioni di lavoro e di sicurezza del tutto eccezionali che condizioneranno i tempi per il montaggio e lo smontaggio delle gomme.
Laddove non si riuscisse a perfezionare il cambio gomme entro il termine ordinario, Confartigianato e le altre Associazioni di categoria si faranno carico di richiedere al Governo eventuali, eccezionali e limitate proroghe di tempo. Vi terremo aggiornati.
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“A TESTA ALTA” incontri virtuali di aggiornamento e formazione per Autoriparatori
Confartigianato Autoriparazione insieme a Focus Officina, programma formativo di Quattroruote Professional e Autopromotec, lancia l’iniziativa “A TESTA ALTA”, un percorso di aggiornamento professionale realizzato attraverso incontri virtuali con esperti del settore e corsi di formazione riguardanti la gestione di impresa, le attività di marketing e le nuove possibili aree di business.
L’iniziativa si propone di preparare le aziende alla migliore ripresa dell’attività utilizzando il tempo che hanno a disposizione in questo periodo.
Video del 2 aprile della presentazione dell’iniziativa al seguente link sulla pagina Facebook di Focus Officina
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Per quanto riguarda l’autoriparazione, ricompresa fra le attività produttive e professionali citate dal Decreto, è consentita con raccomandazioni e prescrizioni di comportamenti da osservare.
Ne consegue che le imprese del settore autoriparazione possono continuare a svolgere l’attività, a condizione che vengano rispettate e garantite le misure di prevenzione indicate al punto 7 dell’articolo 1 del DPCM 11-3-2020, per contenere il rischio contagio a salvaguardia degli imprenditori, dei dipendenti e dei clienti.
L’autoriparazione rientra quindi fra quelle attività offerte al pubblico che in quanto ritenute essenziali, sono ammesse e possono motivare gli spostamenti degli utenti/clienti, secondo le previste modalità di autocertificazione.
Ai fini di indicare dei comportamenti guida rispetto alle raccomandazioni richieste dal Decreto vi invitiamo a scaricare i seguenti modelli di riferimento sulle misure di prevenzione e precauzioni da adottare sia nei rapporti con i clienti sia per quanto concerne i rapporti con i dipendenti:
Modello da affiggere in azienda Autoriparatori
Comunicazione ai dipendenti Autoriparatori
Ulteriori precisazioni
Pervengono a Confartigianato da tutta Italia segnalazioni che gli organi di Polizia starebbero intimando la chiusura delle Officine di Autoriparazione sul presupposto che non svolgono attività di servizio essenziale.
A questo proposito precisiamo che deve farsi riferimento alle ragioni per cui il cittadino può circolare dotandosi di autocertificazione dichiarativa dello stato di necessità da cui si ricava che nei casi di specie lo stato di necessità è connesso alla riparazione dell’auto in quanto, sempre fatte salve ordinanze locali più restrittive, disporre di un veicolo in efficienza è “essenziale” in relazione alle possibili necessità di spostamento per urgenze di carattere sanitario o lavorativo.
ALIMENTARISTI
Le misure di contenimento previste per l’emergenza sanitaria hanno avuto come effetto un maggiore orientamento dei consumatori verso l’acquisto online.
ComprArtigiano vuole concretamente dare un proprio contributo offrendo condizioni di favore per le imprese associate a Confartigianato che intendano aderire ora al progetto prevedendo un’adesione annuale gratuita con zero vincoli, zero costi e con tutti i servizi di marketing, spedizione/ logistica integrati.
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Proroga indicazione origine pasta, riso e derivati pomodoro
Per effetto del decreto MIPAAF e MISE pubblicato in G.U. l’8 luglio gli obblighi di indicazione dell’origine, stabiliti dai due decreti interministeriali del 26 luglio 2017 e del 16 novembre 2017 rispettivamente per il riso, per il grano duro per paste di semola di grano duro e del pomodoro che sarebbero stati in vigore fino al 31 dicembre 2020, salvo la loro decadenza nel caso dell’emanazione degli atti di esecuzione della Commissione per l’attuazione dell’art. 26 comma 3 del Reg. 1169/2011, ovvero il Reg. UE 2018/775 che è in applicazione dal 1 Aprile u.s, vengono prorogati al 31 dicembre 2021.
Ciò è determinato dal fatto che per tutti e tre i provvedimenti è prevista nel Decreto Interministeriale proprio l’abrogazione della clausola sopra ricordata. Per cui per i prodotti sopra indicati continuano ad essere utilizzate le etichette già predisposte in osservanza ai decreti di origine. Per gli altri prodotti invece potranno essere utilizzate le vecchie etichette se facenti riferimento ad ordini anteriori al 1° aprile; quelle ordinate dopo tale data dovranno conformarsi a quanto prevede il Reg. UE 2018/775.
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Smaltimento scorte imballaggi ed etichette prodotti alimentari – Nota MISE
La Direzione Generale per la politica industriale, l’innovazione e le PMI del Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato una nota relativa alla possibilità per le imprese alimentari di poter continuare ad utilizzare fino alla fine dell’anno eventuali scorte di etichette e/o imballaggi dei prodotti, in loro possesso per contratti di fornitura stipulati anteriormente alla data del 1° Aprile 2020 (data di entrata in vigore del Reg. UE 775/2018 ), nonché prima della data di pubblicazione dei decreti di proroga dei decreti nazionali di origine (pasta, riso, pomodoro, latte ), in via di adozione.
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In base al DPCM 10 aprile 2020 e l’Ordinanza di Regione Lombardia n. 528 del 11 aprile 2020 per le attività di ristorazione di alimenti e bevande quali pizzerie al taglio, rosticcerie, piadinerie, gelaterie e pasticcerie è consentita la sola consegna a domicilio.
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Vendita d’asporto
L’art. 1 lett AA del DPCM del 26/04/2020 oltre a confermare la possibilità della consegna a domicilio, introduce a partire dal 4 maggio la possibilità di vendere con modalità di asporto per le imprese rientranti nel CODICE ATECO 56, che risultano formalmente ancora sospese.
Devono essere messe in atto tutte le misure precauzionali, tra cui l’utilizzo della mascherina e la distanza interpersonale di 1 metro. E’ assolutamente vietata la possibilità di consumare sul posto i prodotti, nonchè nelle immediate vicinanze dei locali di vendita, dove viene impedita anche la semplice sosta.
Nelle gelaterie è possibile vendere da asporto il gelato nelle apposite vaschette o anche nelle coppette, purchè confezionate. Non è possibile vendere i coni da asporto.
Anche se non ancora specificata da Regione Lombardia, si ritiene preferibile adottare una modalità di vendita per asporto dietro prenotazione telefonica o online.
Misure igienico sanitarie da rispettare:
– distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, sia nei locali, che all’esterno, informando la clientela;
– utilizzo di mascherine nei locali sia da parte degli operatori che della clientela;
– accessibilità a sistemi di disinfezione in prossimità della cassa;
– locali puliti e igienizzati almeno due volte al giorno con adeguata aereazione e ricambio d’aria;
– accesso ai locali con presenza massima di due operatori in locali di ampiezza fino a 40 metri quadri, per ambienti più ampi diversa regolamentazione in funzione della disponibilità degli spazi.
Locandina Confederale vendita d’asporto
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Iniziativa ” Liberiamo le colombe”
Le aziende del settore alimentare inquadrate sotto il codice Ateco della ristorazione ( gelaterie, pasticcerie, pizzerie, friggitorie, rosticcerie..), pur trattandosi di attività artigiane di produzione sono state ingiustamente assimilate agli esercenti attività di bar e obbligate alla chiusura mentre è consentito agli esercizi commerciali di vendita al dettaglio di proseguire l’attività anche con possibilità di asporto di prodotti analoghi, prevalentemente industriali, a quelli realizzate dalle imprese artigiane. Si tratta di una palese discriminazione.
Vi proponiamo di scrivere direttamente al Prefetto utilizzando questa lettera, firmandola e inviandola via pec a prefettura.preflc@pec.interno.it o via mail a prefettura.lecco@interno.it.
Tutte le misure sono attualmente prorogate fino al 13 aprile 2020, fatte salve ulteriori proroghe che il Governo definirà.
Intervento confederale sulle pasticcerie artigiane
Confartigianato ha indirizzato al MISE una segnalazione relativa alle criticità per l’interpretazione restrittiva delle norme che penalizza le imprese artigiane di produzione di pasticceria che non potrebbero vendere la loro produzione dolciaria con la modalità da asporto ma solo con la consegna a domicilio mentre è invece consentita la vendita ai negozi al dettaglio di prodotti analoghi prevalentemente industriali.
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Richiesta moratoria applicazione Regolamento di esecuzione n.775/2018 indicazione origine ingrediente primario
In merito all’entrata in vigore il 1° aprile del Regolamento di esecuzione n. 775/2018, recante modalità di applicazione dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 per quanto riguarda le norme sull’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza dell’ingrediente primario di un alimento Confartigianato ha presentato formale richiesta alla Commissione Europea per poter ottenere una proroga auspicando uno slittamento di almeno 6 mesi motivato dalla complicata situazione che le imprese del settore stanno vivendo per le limitazioni logistiche e la chiusura di parecchie attività a causa delle misure governative utili a fronteggiare la diffusione del coronavirus, con relativa compromissione dell’adeguamento delle imprese agli adempimenti sanciti dal Regolamento e dal fatto che le Linee guida europee di interpretazione del Regolamento sono state emanate soltanto il 31 gennaio 2020.
Si tratta di una richiesta, la norma quindi è attualmente in vigore.
Contestualmente, considerato che le imprese sarebbero disorientate rispetto al livello adeguato di informazioni che debbono essere offerte al consumatore, Confartigianato si è rivolto a MISE che ha risposto che le imprese comunque possono continuare ad usare gli imballaggi e le etichette in loro possesso fino ad esaurimento delle scorte.
Ricordiamo che per quanto riguarda il quadro sanzionatorio per le violazioni al Reg. n. 775/2018 è contemplata la procedura di diffida di cui all’articolo 1, commi 3 e 4, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91.
Informeremo tempestivamente sugli sviluppi delle iniziative prese.
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Consegne a domicilio di prodotti della ristorazione
Le attuali disposizioni emergenziali prevedono che sia sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di prodotti agricoli ed alimentari sia da aree degli esercizi commerciali, che anche da parte degli esercenti le attività di ristorazione così come per le pizzerie d’asporto, le pasticcerie e le gelaterie, che non potranno aprire l’esercizio neppure per l’asporto ma potranno preparare i cibi e provvedere direttamente al trasporto e consegna presso il domicilio del consumatore cliente.
Il Direttore dell’Ufficio Igiene degli alimenti ed esportazione del Ministero della Salute ci ha fornito i seguenti chiarimenti:
“Qualora questa attività non fosse già ricompresa nella SCIA dell’attività di ristorazione/somministrazione le attuali procedure previste per svolgere il servizio della “consegna a domicilio” contemplano la presentazione telematica al Suap di competenza di una SCIA relativa al “TRASPORTO DI ALIMENTI CON MEZZI PROPRI”, con l’indicazione dei mezzi di trasporto utilizzati.
Le procedure di autocontrollo devono essere aggiornate ed il personale addetto alle consegne deve essere adeguatamente formato.
Relativamente al mezzo di trasporto non è prevista alcuna autorizzazione ai sensi del Regolamento 852/2004: devono essere previste nelle procedure di autocontrollo la lista dei mezzi utilizzati e le specifiche condizioni di pulizia e di igiene dei mezzi di trasporto in conformità a quanto disposto dal Regolamento.
Se si ricorre a fattorini di società esterne dette società devono risultare registrate presso la ASL come imprese di trasporto ed il personale deve risultare adeguatamente formato riguardo alle procedure igieniche comprese le procedure igieniche relative ai mezzi di trasporto.”
Sul territorio nazionale alcune Asl locali prevedono un’applicazione più “leggera” delle procedure senza aggiornamento della SCIA.
Confartigianato Lecco ha preso contatto con ATS Lecco che ci ha comunicato delle modalità agili per svolgere il servizio di consegna a domicilio di prodotti della ristorazione che sono riepilogate nella nota 14328 del 27 marzo 2020 di Regione Lombardia cui vi invitiamo a fare riferimento.
Regione Lombardia precisa che i chiarimenti ivi contenuti si riferiscono anche alle attività commerciali di vendita al dettaglio di generi alimentari e di prima necessità.
Riguardo l’HACCP ed eventuali specifiche procedure, mirate a garantire la salubrità e l’igiene degli alimenti durante le fasi di confezionamento e trasporto, si rimanda alla scheda appositamente predisposta.
L’Ordinanza del Presidente di Regione Lombardia Fontana, in via del tutto eccezionale per il particolare momento, ha autorizzato le imprese di servizio taxi e noleggio con conducente, di cui alla legge 21/92, per la consegna a domicilio di beni di prima necessità:
− il servizio di consegna comprende il ricevimento dei beni presso il distributore / venditore, il carico e il trasporto sulla vettura e il recapito dei beni in prossimità dell’accesso pedonale/carraio del domicilio del richiedente il servizio;
− la tariffa è pari al massimo a 10 euro per il servizio di singola consegna con ricevimento e recapito nell’ambito del medesimo comune e al massimo a 15 euro per il servizio di singola consegna con ricevimento e recapito nell’ambito di più comuni;
− per il servizio di consegna a favore dei cittadini domiciliati nel proprio Comune è ammesso che possa essere stabilita una tariffa inferiore ai limiti sopra indicati, con disposizione del Sindaco del medesimo Comune.
− non sono consentiti ulteriori indennizzi o sovrapprezzo per l’esecuzione del servizio di consegna a domicilio.
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Il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 pubblicato sulla GU n. 76 del 22 marzo proroga i termini di efficacia del DPCM dell’11 marzo 2020 con il quale era stata disposta la sospensione fino alla data del 25 marzo delle attività.
Per effetto del comma 1 dell’art.2 del nuovo provvedimento, pertanto, la sospensione di tali attività è stata prorogata al 3 aprile 2020.
A seguito però dell’emissione dell’ordinanza del 21 marzo 2020 del Presidente Fontana le attuali misure sono prorogate fino al 15 aprile in quanto nella Regione Lombardia trovano applicazione entrambe le norme e va applicata quella più restrittiva.
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Iniziativa di Regione Lombardia “Negozi a casa tua”
Confartigianato Lombardia è tra i partner dell’iniziativa “Negozi a casa tua”, promossa da Regione Lombardia in collaborazione con ANCI Lombardia, e finalizzata a facilitare la vita dei cittadini costretti a casa dall’emergenza Covid-19, attraverso un servizio di consegna a domicilio dei prodotti alimentari e di prima necessità.
L’iniziativa prevede che ogni Comune renda disponibile, attraverso il proprio sito web, l’elenco dei negozi che fanno consegne a domicilio.
Anche nel caso di consegne a domicilio continuano a valere le regole di igiene e prevenzione sanitaria:
-mantenere almeno un metro di distanza
-privilegiare se possibile i pagamenti on line
-evitare che il momento della consegna preveda contatti personali.
Le imprese associate del territorio interessate ad aderire a questa iniziativa sono pregate di compilare il format per la raccolta degli operatori aderenti da segnalare all’Amministrazione Comunale di riferimento e inviarlo alla Segreteria Categorie di Confartigianato Imprese Lecco (pzatta@artigiani.lecco.it).
Accordo Negozi a casa tua 24 marzo 2020
Il nuovo Decreto DPCM 11 marzo 2020 allarga ulteriormente il campo delle restrizioni già previste su tutto il territorio nazionale dal DPCM del 9 marzo 2020 ad altre, specifiche, categorie prevalentemente commerciali.
Il DPCM del 9 marzo ha stabilito l’estensione e l’applicazione a livello nazionale delle misure di cui all’articolo 1 del precedente DPCM 8 marzo 2019, rendendo l’intero territorio italiano zona protetta con il divieto di spostamento delle persone fisiche, a meno di giustificate ragioni (esigenze lavorative, stati di necessità e motivi di salute) da comprovare mediante autocertificazione.
Il nuovo Decreto individua la tipologia di attività che sono sospese fino al 25 marzo 2020, indicando espressamente negli allegati 1 (commercio al dettaglio) e 2 (servizi alla persona) l’elenco categorico delle attività consentite.
Con riferimento all’applicazione alle attività rientranti nel campo dell’artigianato alimentare ci sono pervenuti diversi quesiti riguardanti l’assoggettamento o meno all’obbligo della chiusura per attività quali pizzerie a taglio, rosticcerie, gastronomie, gelaterie e pasticcerie.
Gelaterie e pasticcerie |
Per l’art. 1 comma 2 del DPCM rientrano nei servizi di ristorazione e quindi sono sospese fino al 25 Marzo p. v.
In base alla FAQ 6 fornita dal Ministero gelaterie e pasticcerie sarebbero obbligate alla chiusura anche nel caso in cui le stesse siano svolte nella modalità di semplice asporto dei prodotti e non siano quindi autorizzate a fornire i prodotti per il consumo sul posto (cosiddetta somministrazione non assistita). |
Pizzerie, rosticcerie e gastronomie |
In base alla FAQ 6 fornita dal Ministero pizzerie, rosticcerie e gastronomie sarebbero obbligate alla chiusura anche nel caso in cui le stesse siano svolte nella modalità di semplice asporto dei prodotti e non siano quindi autorizzate a fornire i prodotti per il consumo sul posto (cosiddetta somministrazione non assistita). |
Produzione e vendita di pasta fresca e di panificazione |
Anche se non citate nell’ allegato 1 – Commercio al dettaglio di fatto possono essere equiparate alle stesse e quindi esentate dall’obbligo della chiusura, fermo restando l’obbligo di garantire l’accesso al locale con il rispetto delle distanze di un metro tra gli avventori.
Non ammesso il consumo sul posto. Sono pervenute segnalazioni dai vari territori che riportano una interpretazione delle autorità locali competenti per le attività di produzione di panificazione che sarebbe permessa soltanto per il prodotto pane ed inibita per gli altri prodotti della stessa impresa (ad esempio prodotti di pasticceria). |
Attenzione:
Impresa artigiana che svolge anche l’attività di somministrazione di alimenti e bevande con carattere strumentale ed accessorio all’attività artigiana.
In base alla FAQ n. 10 questa tipologia di attività non è ricompresa tra quelle consentite a rimanere aperte.
I controlli che stanno attuando sono molto restrittivi.
Confartigianato ha ritenuto di intervenire con apposita lettera indirizzata al Capo di Gabinetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, onde ottenere la rivisitazione delle interpretazioni date con le FAQ sopra illustrate, alla luce delle considerazioni svolte, in linea con la ratio del provvedimento.
AUTOTRASPORTO
Si forniscono di seguito gli schemi riepilogativi aggiornati a inizio settembre 2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – DGT Nord Ovest relativi al:
- differimento dei termini delle autorizzazioni clicca qui
- differimento dei termini delle operazioni tecniche clicca qui
- differimento dei termini del trasporto di merci pericolose clicca qui
- Proroga dei Documenti di Guida aggiornato con le ultime disposizioni previste dalla circolare 22916 del 27 agosto 2020 clicca qui
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Aggiornamenti in materia di trasporto pubblico – DPCM 7 settembre 2020 e Allegati
Il DPCM del 7 settembre 2020 fornisce indicazioni in materia di trasporto pubblico.
Contiene:
-le linee guida per il contenimento della diffusione del COVID 19 in materia di trasporto pubblico (allegato 15);
-le linee guida per il trasporto scolastico dedicato che presenta modifiche rispetto a quanto stabilito dal DPCM del 7 agosto come il superamento dell’obbligo di distanziamento minimo di un metro, la possibilità di realizzare un coefficiente di riempimento dei mezzi dell’80% dei posti consentiti dalla carta di circolazione, nel caso in cui le altre misure non siano sufficienti ad assicurare il regolare svolgimento del servizio, conferma la possibilità di riempimento al 100% nel caso in cui la permanenza degli studenti nel mezzo non superi i 15 minuti e la necessità di programmare quotidianamente l’itinerario del percorso casa-scuola-casa in modo da consentire la massima capacità di riempimento del mezzo per il tempo limite stabilito (allegato 16).
Inoltre contiene indicazioni per gli spostamenti da e per l’estero (Allegato 20), per la gestione dei casi di focolai nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia e il protocollo per la gestione dei casi confermati e sospetti di COVID 19 nelle aule universitarie (Allegato 21).
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Patenti, CQC, attestazioni sanitarie proroghe e sospensioni di termini – Avviso MIT 27 agosto e 28 agosto 2020
Avviso del 27 agosto 2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti riguardante gli aggiornamenti delle varie scadenze. Circolare integrativa del 28 agosto 2020.
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Divieti circolazione mezzi pesanti mese di settembre 2020
Divieti di circolazione previsti per i mezzi pesanti (oltre 7,5 ton), salvo le consuete deroghe, dalle ore 7 alle ore 22 di Domenica 6, 13, 20 e 27 settembre 2020.
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Proroga patenti guida: circolare Ministero Interno del 3.8.2020
La circolare del 3 agosto del Ministero dell’Interno proroga la validità dei documenti di guida. In sintesi:
- la disposizione ha effetto solo per la circolazione in Italia e deve essere coordinata con le disposizioni del Regolamento n.2020/698 che, per i 7 mesi successivi alla scadenza, consentono la circolazione con documenti di guida scaduti nel periodo compreso tra il 1° febbraio ed il 31 agosto 2020 per l’intero territorio UE;
- le patenti di guida scadute nel periodo compreso fra il 31 gennaio e il 31 maggio 2020, sono prorogate di validità, anche ai fini della guida, fino al 31 dicembre 2020;
- le patenti di guida scadute con scadenza nel periodo compreso fra il 1°giugno e il 31 agosto 2020 sono prorogate di validità, anche ai fini della guida, per i 7 mesi successivi alla scadenza indicata sulla patente;
- le patenti di guida in scadenza nel periodo compreso fra il 1° settembre e il 31 dicembre 2020, sono prorogate di validità, anche ai fini della guida, fino al 31 dicembre 2020.
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Certificato revisione annuale CEMT
Pubblicata la circolare del Ministero dell’Interno del 13 luglio con oggetto: “emergenza COVID-19. Ulteriore comunicazione del Segretario CEMT sulle validità del certificato di revisione annuale (annex 6) e sull’utilizzazione delle autorizzazioni di breve durata”. Si conferma la proroga al 31 dicembre 2020.
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Ulteriori disposizioni attuative – Circolare Ministero Interno 15 luglio 2020
La circolare del 15 luglio del Ministero dell’interno “DPCM 14 luglio 2020 – Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” riporta cambiamenti in merito a talune disposizioni sul trasporto passeggeri (deroga distanziamento interpersonale di un metro per ncc di linea a media e lunga percorrenza, linee commerciali a media e lunga percorrenza, trasporto pubblico locale extraurbano)
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Proroghe e sospensioni di termini – Avviso MIT 11 luglio 2020
Avviso del 11 luglio 2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti riguardante gli aggiornamenti delle varie scadenze (patenti, revisioni, cqc, ecc.).
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Patenti, CQC, revisioni proroghe e sospensioni di termini – Avviso MIT 25 giugno 2020
Avviso del 25 giugno 2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti riguardante gli aggiornamenti delle varie scadenze (patenti, revisioni, cqc, ecc.).
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Entrata in vigore orari estivi divieti circolazione mezzi pesanti
Calendario, salvo le deroghe previste, ai sensi del DM 578 del MIT del 12 dicembre 2019
– Sabato 4 luglio: 8-16
– domenica 5 luglio: 7-22
– sabato 11 luglio: 8-16
– domenica 12 luglio: 7-22
– sabato 18 luglio: 8-16
– domenica 19 luglio: 7-22
– venerdì 24 luglio: 16-22
– sabato 25 luglio: 8-16
– domenica 26 luglio: 7-22
– venerdì 31 luglio: 16-22
– sabato 1 agosto: 8-16
– domenica 2 agosto: 7-22
– venerdì 31 luglio: 16-22
– sabato 1 agosto: 8-16
– domenica 2 agosto: 7-22
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Trasporto passeggeri: ulteriori disposizioni attuative
Il Ministero dell’Interno ha emanato il 22 giugno la circolare “DPCM 11 giugno 2020 – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19″
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Traforo del Frejus – condizioni per la circolazione di mezzi Euro3 e 4 fino al 30 settembre
La Commissione Intergovernativa del Traforo del Frejus ha rinviato il divieto di circolazione dei mezzi pesanti (superiori alle 3,5 tonnellate) Euro3 ed Euro4 da mercoledì 1° luglio al 30 settembre, causa emergenza sanitaria da Covid-19. Il transito dei veicoli Euro3 ed Euro4 sarà consentito in entrambe le direzioni.
Possono usufruire della suddetta proroga le imprese impossibilitate a dotarsi di automezzi conformi alle norme Euro5 e 6 per circostanze direttamente riferibili all’emergenza sanitaria, che però abbiano avviato gli investimenti al fine del rinnovo del proprio parco veicolare. Le imprese dovranno esibire l’apposita autocertificazione
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Trasporti internazionali merci e persone su strada – termini validità e rinnovo licenze comunitarie
Il Regolamento (Ue) 2020/698 del 25 maggio 2020, ha previsto che la validità di una licenza comunitaria per il trasporto di merci e, rispettivamente, per il trasporto di passeggeri, che sarebbe altrimenti scaduta o che scadrebbe nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020 si considera prorogata per un periodo di sei mesi dalla scadenza riportata nel medesimo documento. Anche la validità delle corrispondenti copie conformi segue il medesimo principio. Si raccomanda alle imprese per il rinnovo delle licenze comunitarie in scadenza nel periodo 1 marzo – 31 agosto 2020 e delle relative copie certificate conformi, che risultano oggetto della proroga, di presentare domanda con un consistente anticipo rispetto alla data di scadenza. Circolare MIT.
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Proroga termini validità documenti e abilitazioni di guida – aggiornamento al 12 giugno 2020
Pubblicata la circolare del 12 giugno del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con oggetto “Proroga dei termini di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità, ai sensi degli articoli 103 e 104 decreto legge 17 marzo 2020, n. 18”. La circolare sostituisce la precedente con prot. N. 14619 del 26 maggio scorso. Per la scheda aggiornata clicca qui
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Proroghe della validità delle autorizzazioni riferite ai Trasporti eccezionali
L’emanazione del D.L. 18 del 17 marzo 2020, convertito con L. n. 27 del 24 aprile 2020, e l’entrata in vigore delle disposizioni introdotte dall’art. 103, comma 2, che ha esteso la validità di una serie di provvedimenti scaduti e in scadenza in questo periodo di emergenza, hanno fatto sorgere alcune questioni interpretative riguardo l’applicabilità di tali disposizioni alle autorizzazioni ai trasporti eccezionali, rilasciate dagli enti proprietari e gestori delle strade ai sensi dell’art. 10 del Codice della Strada, in base alle procedure indicate nel Regolamento. Per garantire omogeneità di applicazione della nuova disposizione la Direzione Generale per la sicurezza stradale con la nota n. 4051 del 1° giugno 2020 è intervenuta per dare certezza attuativa.
Per maggiori dettagli sulla normativa e le proroghe si invita a consultare la scheda presente al seguente link.
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Proroga sospensione divieto circolazione per domenica 7 giugno
Con il decreto firmato il 5 giugno 2020 dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli, domenica 7 giugno gli autotrasportatori potranno circolare liberamente su strade extraurbane con mezzi di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 tonnellate.
Confermata invece, fino a nuova disposizione governativa, la sospensione del divieto per i servizi di trasporto merci internazionale.
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Cisternette gasolio: l’autorizzazione fiscale slitta al 1° gennaio 2021
A seguito della Legge 24 aprile 2020 n.27, conversione del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 29 aprile, è stata approvata la disposizione che differisce dal 30 giugno 2020 al 1° gennaio 2021 l’obbligo della denuncia di esercizio da parte dei possessori di cisternette di gasolio presso l’ufficio delle dogane competente per territorio.
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Proroga dei termini di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità, ai sensi degli articoli 103 e 104 decreto legge 17 marzo 2020, n. 18
Con la precedente circolare prot. 9487 del 24 marzo 2020 sono stati forniti chiarimenti sulle proroghe di validità delle abilitazioni alla guida ai sensi degli articoli 103 e 104 decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.
La circolare n. 12058 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sostituisce integralmente la circolare prot. 9487.
In sintesi, le proroghe di validità:
- Le patenti di guida in scadenza dal 31 gennaio 2020: essendo anche documenti di riconoscimento, ai sensi dell’art 35, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono prorogate di validità (ex art. 104, comma 1, del d.l. 18/2020), fino al 31 agosto 2020;
- Le carte di qualificazioni del conducente in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;
- I certificati di abilitazione professionale, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;
- I permessi provvisori di guida rilasciati ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi ad accertamento sanitario presso le commissioni mediche locali sono prorogati fino al 30 giugno 2020;
- Gli attestati rilasciati ai conducenti che hanno compiuto sessantacinque anni, per guidare autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Fino a tale data, i conducenti muniti di patente di categoria CE che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età successivamente al 31 gennaio, possono condurre autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, senza necessità dell’attestazione della commissione medica locale;
- Gli attestati rilasciati ai conducenti che hanno compiuto sessanta anni, per guidare autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Fino a tale data, i conducenti muniti di patente di categoria D1, D1E, D o DE che hanno compiuto il sessantesimo anno di età successivamente al 31 gennaio, possono condurre autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, senza necessità dell’attestazione della commissione medica locale; i certificati medici rilasciati dai sanitari indicati all’art. 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il conseguimento della patente di guida, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;
- Gli attestati rilasciati al termine dei corsi di qualificazione iniziale ai sensi della direttiva 2003/59/CE in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;
- Sono sospesi i termini per sottoporsi agli esami di revisione della patente di guida o della qualificazione CQC nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020;
- Le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida, di cui all’art. 122 del codice della strada, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;
- Ai fini del computo dei termini di due anni dalla scadenza della carta di qualificazione del conducente, da cui discende l’obbligo di effettuare l’esame di ripristino, non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020;
- Ai fini del computo dei termini di due mesi per richiedere il riporto dell’esame di teoria su una nuova autorizzazione ad esercitarsi alla guida non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020
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Ritardi rilascio carte tachigrafiche: la Commissione UE indica le regole da seguire
Sul sito dell’Albo Autotrasportatori è pubblicato che le procedure amministrative di rilascio, rinnovo, smarrimento, sottrazione, deterioramento o scadenza delle carte tachigrafiche hanno subito un rallentamento a causa dell’emergenza sanitaria in corso.
Per questo, il ministero dell’Interno ha disposto con circolare del 24 marzo 2020 che non dovrà essere applicata alcuna sanzione nei confronti del conducente che abbia effettuato le registrazioni manuali come previsto dall’art.35 del Regolamento Ue n.165/2014 e che abbia con sé la ricevuta di avvenuta presentazione dell’istanza di rilascio/rinnovo riportante una data successiva al 23 febbraio 2020.
A seguito di tale informativa, la Commissione Ue ha diffuso una nota agli Stati membri, datata 8 aprile 2020, in cui specifica che nonostante non esista una base giuridica che la autorizzi a stabilire una deroga, nella sua qualità di custode dei trattati, la Commissione ha il diritto di tener conto di circostanze eccezionali.
Suggerisce che le autorità nazionali competenti si adoperino per fornire una nuova carta il più presto possibile dopo aver ricevuto una richiesta, ma in ogni caso entro un termine massimo di 45 giorni, contro gli attuali 15, e tengano conto in fase di controllo su strada delle circostanze eccezionali quando vengono effettuati i controlli di conformità al regolamento sul tachigrafo.
Per quanto riguarda le carte scadute, la Commissione invita il conducente ad avere sempre con sé la carta scaduta e presentarla su richiesta delle autorità di controllo, insieme alla prova della richiesta di sostituzione della carta alle autorità nazionali competenti.
Oggi quindi, sia nei trasporti nazionali che in quelli internazionali, appare scongiurato un concreto pericolo di applicazione di sanzioni.
Inoltre, con una circolare del 17 aprile 2020 gli Interni hanno sottolineato che con i tachigrafi di nuova generazione sono stati introdotti controlli di sicurezza più stringenti che hanno evidenziato in alcuni casi un conflitto nell’uso delle carte aventi numerazione in modalità “multipla”, utilizzata per lo più nel caso di imprese di grandi dimensioni, per bypassare il tetto delle 62 carte consentito per una stessa impresa. La nuova struttura della carta tachigrafica italiana riporterà pertanto un numero che ne indica la tipologia, nel secondo carattere: 1 – carta conducente; 2 – carta officina; 3 – carta controllo; 4 – carta azienda.
Al fine di eseguire correttamente il trasferimento dei dati nel passaggio dalla carta azienda con vecchia numerazione alla nuova, saranno necessari alcuni accorgimenti e qualora necessario, potrà essere effettuato un intervento da parte dei Centri tecnici autorizzati.
Le attuali carte circolanti rimarranno valide fino a scadenza e non sarà quindi necessario provvedere alla sostituzione.
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AUTOTRASPORTATORI 16/4
Proroga sospensione divieto circolazione per il mese di aprile e il ponte del 1 maggio
Si comunica che sul sito web del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è stato appena pubblicato il Decreto 15 aprile 2020 nel quale è prevista una nuova proroga alla sospensione del divieto di circolazione dei mezzi pesanti.
Con il decreto firmato oggi dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, gli autotrasportatori potranno circolare ancora nei prossimi due fine settimana del mese e in occasione delle festività del 25 aprile e del ponte 1 maggio.
Domenica 19, sabato 25 e domenica 26 aprile, venerdì 1 e domenica 3 maggio, i mezzi adibiti al trasporto cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 tonnellate, potranno viaggiare sulle strade extraurbane. Resta ancora valida, e lo sarà fino a nuova disposizione governativa, la sospensione del divieto per i servizi di trasporto merci internazionale.
La proroga ancora una volta resa necessaria dall’emergenza Coronavirus e dalla necessità di superare un ulteriore elemento di criticità del sistema dei trasporti non più giustificato dall’attuale riduzione dei flussi di traffico.
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Per stare vicini alle aziende fornendo loro supporto attraverso la conoscenza e l’interpretazione di norme ed atti Confartigianato Trasporti dedica una nuova sezione sul sito nazionale all’Emergenza Coronavirus.
Al questo link le imprese avranno a disposizione uno strumento gratuito e facilmente consultabile per risalire a tutte le tappe dall’avvio dell’emergenza alle ultime novità suddiviso in tre parti:
1) Provvedimenti normativi nazionali
2) Indicazioni e restrizioni da Paesi UE e resto del mondo
3) Iniziative Confartigianato Trasporti e parti sociali
Il box verrà costantemente aggiornato.
AUTOTRASPORTATORI
Proroga dei termini di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità, ai sensi degli articoli 103 e 104 decreto legge 17 marzo 2020, n. 18
Con la precedente circolare prot. 9487 del 24 marzo 2020 sono stati forniti chiarimenti sulle proroghe di validità delle abilitazioni alla guida ai sensi degli articoli 103 e 104 decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.
La circolare n. 12058 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sostituisce integralmente la circolare prot. 9487.
In sintesi, le proroghe di validità:
- Le patenti di guida in scadenza dal 31 gennaio 2020: essendo anche documenti di riconoscimento, ai sensi dell’art 35, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono prorogate di validità (ex art. 104, comma 1, del d.l. 18/2020), fino al 31 agosto 2020;
- Le carte di qualificazioni del conducente in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;
- I certificati di abilitazione professionale, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;
- I permessi provvisori di guida rilasciati ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi ad accertamento sanitario presso le commissioni mediche locali sono prorogati fino al 30 giugno 2020;
- Gli attestati rilasciati ai conducenti che hanno compiuto sessantacinque anni, per guidare autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Fino a tale data, i conducenti muniti di patente di categoria CE che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età successivamente al 31 gennaio, possono condurre autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, senza necessità dell’attestazione della commissione medica locale;
- Gli attestati rilasciati ai conducenti che hanno compiuto sessanta anni, per guidare autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Fino a tale data, i conducenti muniti di patente di categoria D1, D1E, D o DE che hanno compiuto il sessantesimo anno di età successivamente al 31 gennaio, possono condurre autobus, autocarri,
autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, senza necessità dell’attestazione della commissione medica locale;
- I certificati medici rilasciati dai sanitari indicati all’art. 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il conseguimento della patente di guida, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;
- Gli attestati rilasciati al termine dei corsi di qualificazione iniziale ai sensi della direttiva 2003/59/CE in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;
- Sono sospesi i termini per sottoporsi agli esami di revisione della patente di guida o della qualificazione CQC nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020;
- Le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida, di cui all’art. 122 del codice della strada, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;
- Ai fini del computo dei termini di due anni dalla scadenza della carta di qualificazione del conducente, da cui discende l’obbligo di effettuare l’esame di ripristino, non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020;
- Ai fini del computo dei termini di due mesi per richiedere il riporto dell’esame di teoria su una nuova autorizzazione ad esercitarsi alla guida non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020.
I mezzi pesanti potranno circolare da venerdì 10 aprile a martedì 14 aprile
Proroga della sospensione dei divieti di circolazione dei mezzi pesanti per Pasqua.
Si informa che il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, ha firmato in data 7 aprile il decreto di proroga della sospensione dei divieti di circolazione sulle strade extraurbane durante le festività pasquali da venerdì 10 a martedì 14 aprile per i mezzi adibiti al trasporto cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 tonnellate.
I mezzi pesanti potranno quindi circolare da venerdì 10 aprile a martedì 14 aprile.
Il provvedimento si è reso necessario per far fronte all’emergenza Coronavirus.
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Proroga sospensione divieto circolazione dei mezzi pesanti nei giorni festivi
Decreto MIT n.129 del 26.3.2020
Si informa che il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, ha firmato il decreto di proroga della sospensione dei divieti di circolazione sulle strade extraurbane nei giorni festivi del 29 marzo e del 5 aprile per i mezzi adibiti al trasporto cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 tonnellate.
Per i servizi di trasporto merci internazionale resta, invece, la sospensione del calendario dei divieti, fino a nuove disposizioni del governo.
La proroga del provvedimento è necessaria per far fronte all’emergenza Coronavirus e superare un ulteriore elemento di criticità del sistema dei trasporti non più giustificato dall’attuale riduzione dei flussi di traffico.
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Prime indicazioni operative per l’uniforme applicazione delle norme riguardanti la circolazione stradale
Circolare prot. 300/A/2309/20/115/28 del 24 marzo 2020 del Ministero dell’Interno
Sintesi Circolare norme circolazione stradale
Il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 contiene anche disposizioni attinenti alla circolazione stradale, per le quali si è reso necessario fornire un indirizzo operativo che possa garantire la loro corretta ed uniforme applicazione attraverso la circolare suddetta.
Fornisce chiarimenti rispetto ai seguenti argomenti:
- Circolazione del veicolo da sottoporre a visita e prova o revisione.
- Scadenza della validità della patente di guida
- Proroga di validità di autorizzazioni, concessioni o altri titoli abilitativi o atti amministrativi in scadenza.
- Pagamento in misura scontata delle sanzioni pecuniarie previste dal Codice della Strada
- Proroga dei termini nel settore assicurativo
Vi aggiorneremo riguardo gli esiti del nostro intervento.
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Ritardi nel rilascio e nel rinnovo delle carte tachigrafiche
Circolare n. 300/A/2297/20/111/20/3 del 24 marzo 2020 del Ministero dell’Interno
Unioncamere ha segnalato che le misure di contenimento dell’emergenza Covid-19 stanno determinando un rallentamento nel rilascio delle carte tachigrafiche, sia a causa di ritardi nei servizi di spedizione e recapito delle stesse, sia per gli impatti che le misure organizzative previste dalle recenti disposizioni hanno nella catena produttiva, causando possibili ritardi nel rilascio delle stesse ai conducenti che abbiano fatto richiesta di rilascio o rinnovo a causa di smarrimento, sottrazione, deterioramento ovvero perché scadute di validità.
Trattandosi di una situazione contingente, al conducente che abbia effettuato le registrazioni manuali come previsto dall’art. 35 del Regolamento UE 165/2014, e che esibisca ricevuta dell’istanza di rilascio o rinnovo con data successiva al 23 febbraio 2020, non dovrà essere applicata alcuna sanzione.
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Autotrasporto Decreto Cura Italia Misure a favore dell’autotrasporto e proroga scadenze Agg. al 23/03/2020
Trasporto pubblico anche non di linea (agg. 14/03/2020)
Regione Lombardia ha emanato l’ordinanza n. 509 del 13 marzo 2020, i cui effetti decorrono dal 14.03.2020 e fino al 25.03.2020, salvo proroga dell’efficacia del DPCM del 11 marzo 2020.
Tra le varie disposizioni, Regione Lombardia ORDINA:
- la soppressione dei servizi finalizzati e di gran turismo di cui all’art.2 della legge regionale n. 6/2012;
- la soppressione dei servizi di noleggio con conducente con autobus di cui al Regolamento regionale n.6/2014;
- che i servizi effettuati mediante taxi e noleggio con conducente di cui alla Legge 21/92 siano svolti con modalità atte a garantire la prevenzione del contagio degli operatori e degli utenti e possano essere utilizzati per la consegna a domicilio di beni di prima necessità, nonché per i servizi di accompagnamento del personale medico di continuità assistenziale e di persone emodializzate in esecuzione degli accordi esistenti con l’Azienda Regionale Emergenza Urgenza.
- Il servizio di consegna comprende il ricevimento dei beni presso il distributore / venditore, il carico e il trasporto sulla vettura e il recapito dei beni in prossimità dell’accesso pedonale/carraio del domicilio del richiedente il servizio;− la tariffa è pari al massimo a 10 euro per il servizio di singola consegna con ricevimento e recapito nell’ambito del medesimo comune e al massimo a 15 euro per il servizio di singola consegna con ricevimento e recapito nell’ambito di più comuni;− per il servizio di consegna a favore dei cittadini domiciliati nel proprio Comune è ammesso che possa essere stabilita una tariffa inferiore ai limiti sopra indicati, con disposizione del Sindaco del medesimo Comune.− non sono consentiti ulteriori indennizzi o sovrapprezzo per l’esecuzione del servizio di consegna a domicilio.A partire dal giorno di chiusura al traffico aereo passeggeri degli aeroporti di Bergamo – Orio al Serio e di Linate è autorizzata l’acquisizione del servizio taxi mediante richiesta telefonica o mediante l’utilizzo di nuove tecnologie di chiamata.
- la possibilità di svolgimento, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, dei servizi finalizzati di linea di cui all’art. 2 della legge regionale n. 6/2012 e dei servizi di noleggio con conducente con autobus di cui al Regolamento regionale n. 6/2014 destinati a soddisfare gli spostamenti verso i luoghi di lavoro in cui siano esercitate le attività consentite dall’art. 1 del d.p.c.m. del 11 marzo 2020 o verso le strutture sanitarie; al fine di garantire sulle vetture la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro per passeggeri e conducenti, l’occupazione dei mezzi di trasporto deve essere opportunamente ridotta e, conseguentemente, i servizi programmati possono essere svolti, senza necessità di ulteriori autorizzazioni, con reiterazione delle corse, con incremento delle frequenze programmate e con mezzi di capacità di trasporto maggiori rispetto a quanto previsto;
ELETTRICISTI IDRAULICI BRUCIATORISTI MANUTENTORI
ELETTRICISTI IDRAULICI BRUCIATORISTI MANUTENTORI
Novità sanificazione impianti
L’istituto superiore della sanità ha pubblicato una nuova guida generale sull’uso dell’Ozono (vers. 23 luglio 2020) non direttamente applicabile agli impianti ma interessante per comprenderne pregi e difetti.
L’ISS ribadisce come:
- dal punto di vista normativo per l’eventuale uso come disinfettante per combattere i microorganismi occorre attendere il completamento della valutazione a livello europeo ai sensi del Regolamento (UE) 528/2012 (BPR) sui biocidi;
- possano verificarsi danni ossidativi alle attrezzature, funzionali o estetici, e altri materiali presenti negli ambienti trattati. Quindi attenzione alle plastiche e all’elettronica dei condizionatori ad esempio.
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F-Gas – Proroghe scadenze certificati Fgas imprese e mantenimenti certificati
In considerazione dell’approssimarsi del 31 luglio, ACCREDIA in accordo con il Ministero dell’Ambiente ha comunicato che la scadenza delle certificazioni Fgas imprese, compresa tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, è prorogata sul Registro Telematico Nazionale al 29 ottobre 2020. Unioncamere invierà ai CAB interessati l’elenco delle certificazioni Fgas imprese in scadenza nel periodo 31 gennaio-31 luglio 2020 in modo da poter procedere con la proroga (le proroghe non sono applicabili ai certificati per cui il rinnovo è stato svolto ed è in corso di registrazione).
Anche per le certificazioni Fgas Imprese e/o Fgas Persone con scadenza annuale per il mantenimento compresa tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 la scadenza è prorogata al 29 ottobre 2020.
ACCREDIA si riserva di inviare ulteriori comunicazioni non appena verrà decretata ufficialmente la data di fine emergenza.
Per ulteriori informazioni anche sul servizio di assistenza svolto da Confartigianato Imprese Lecco clicca qui
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Sanificazione impianti ambienti indoor ai fini Covid
In data 21 aprile 2020 l’Istituto Superiore di Sanità ha aggiornato il documento “Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2”, la cui prima pubblicazione è del 23 marzo scorso.
Il documento chiarisce gli aspetti principali da tenere in considerazione per il mantenimento delle condizioni di salubrità dell’aria negli ambienti indoor, sia domestici che lavorativi. Clicca qui.
In aggiunta mettiamo a disposizione delle imprese la scheda predisposta da Confartigianato Impianti che contiene maggiori informazioni e le risposte ad alcuni quesiti clicca qui.
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F-gas Circolare del Ministero dell’Ambiente sull’ulteriore proroga dei termini dei certificati
La circolare del Ministero dell’Ambiente pubblicata l’8 maggio che fa riferimento alla Legge del 24 aprile 2020 n. 27 di conversione del Decreto Cura Italia tratta all’articolo 103, comma 2, il rinnovo delle certificazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 146/2018 sui gas fluorurati a effetto serra. La circolare chiarisce che:
a) i certificati rilasciati alle persone fisiche e alle imprese ai sensi degli articoli 7 e 8 del D.P.R. n. 146/2018, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 (precedentemente la data era posta al 15 aprile) conservano la loro validità sino al 31 luglio 2020 e in ogni caso tale validità sarà estesa di 90 giorni a partire dalla data di cessazione dello stato d’emergenza;
b) tale estensione di validità sarà operata direttamente dagli Organismi di certificazione accreditati per i certificati da loro rilasciati, attraverso la loro pagina riservata del Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate www.fgas.it;
c) le persone fisiche e le imprese iscritte al Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate di cui all’ articolo 15 del D.P.R. n. 146/2018 in possesso di un certificato in scadenza nel periodo tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 resteranno, quindi, visibili nella Sezione C “Sezione delle Persone e delle Imprese Certificate” del citato Registro.
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Sanificazione degli impianti idraulici: a chi compete?
Alcune Regioni hanno emanato ordinanze per contrastare la diffusione del COVID prevedendo la “sanificazione degli impianti aeraulici”. Tale indicazione sta generando problemi tra operatori appartenenti alla categoria delle imprese di sanificazione e gli operatori appartenenti alla categorie degli impiantisti, in relazione a chi abbia la competenza e con quali modalità effettuare gli interventi.
Gli “impianti aeraulici” sono “l’insieme di apparecchiature, dispositivi, accessori e controlli necessari per realizzare la desiderata qualità dell’aria nelle condizioni prefissate”, e quindi sia sotto il profilo del benessere termoigrometrico (temperatura, umidità e ventilazione) che purezza e qualità dell’aria (composto ad es. da canali, bocchette, griglie, unità trattamento aria, vasche). Si comprende facilmente che il dimensionamento e la progettazione di tali impianti dipende dalle caratteristiche fisiche dei locali che si devono trattare. A seconda della tipologia verranno poi messe in atto azioni diverse per ottenere il risultato di corretto mantenimento degli impianti aeraulici in condizioni di efficienza e pulizia.
Vale la regola generale per cui sono abilitate a certificare l’avvenuto processo di sanificazione solo le imprese abilitate alla sanificazione, mentre, per agire sull’impianto, potrebbe essere necessaria anche la presenza del tecnico preposto alla manutenzione dell’impianto. Si chiarisce anche che le attività di sanificazione dei canali e degli accessori si svolge seguendo specifica procedura e utilizzando appositi macchinari.
Si può considerare che tutte le componenti dell’impianto che possono essere considerate come spazi confinati (i canali e tutti gli accessori) sono competenza del sanificatore mentre le parti esterne possono essere trattate dall’impiantista.
Come noto gli installatori di impianti sono preposti alla manutenzione ordinaria degli impianti di condizionamento dell’aria (e quindi deputati alla pulizia e disinfezione degli apparati filtranti e nel caso alla sostituzione del pacco filtrante) oltre che responsabili dell’impianto stesso avendo rilasciato la dichiarazione di conformità in occasione dell’installazione.
In alcuni casi, ordinanze regionali impongono di ripetere le “operazioni di sanificazione con cadenza periodica e, in particolare, in relazione alle varie tipologie di impianto, a provvedere, con cadenza almeno mensile, alla sanificazione di griglie, bocchette e filtri dell’aria, mediante lavaggio disinfezione/sterilizzazione o mediante sostituzione”. Tali indicazioni appaiono sproporzionate sia se si considera l’attività professionale di sanificazione sia con riferimento al documento emesso dall’Istituto Superiore di Sanità “Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2 Versione del 23 marzo 2020” (poster).
Tali indicazioni fornite dagli Enti locali ci inducono a ritenere che il termine sanificazione sia inteso nell’accezione comune come all’inizio indicato (successione delle fasi di pulizia e disinfezione) e non come attività qualificata dalla legge di settore.
Inoltre può certificare l’avvenuto processo di sanificazione solo un’impresa abilitata alla sanificazione.
D’altro canto è fondamentale segnalare che la manutenzione degli impianti di aerazione degli ambienti confinati è un preciso obbligo del datore di lavoro (T.U. sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 allegato IV – Requisiti dei luoghi di lavoro, punto 1.9 Microclima, paragrafo 1.9.1) ne definisce proprio la procedura manutentiva. La relativa documentazione tecnica è consultabile sul sito INAIL al seguente link dove si possono consultare:
Procedura operativa per la valutazione e gestione dei rischi correlati all’igiene degli impianti di trattamento aria”, Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni le Province autonome di Trento e Bolzano (7 febbraio 2013) – Commissione Consultiva Permanente (28 novembre 2012)
- “Linee guida per la definizione di protocolli tecnici di manutenzione predittiva sugli impianti di climatizzazione” (S. O. G.U. n. 256 del 3 novembre del 2006)
- Climatizzazione di ambienti indoor e rischio biologico
- Impianti di climatizzazione: salute e sicurezza nelle attività di ispezione e bonifica
In sintesi, a nostro avviso, con il rischio COVID-19, sotto il profilo tecnico, non cambiano le procedure per la gestione degli impianti e le competenze rimangono le medesime.
Manutenzione degli impianti di condizionamento: a chi compete?
Tradizionalmente si tratta di attività svolte dagli impiantisti abilitati da specifica norma di settore.
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FGAS – Sospensione delle sanzioni per mancata comunicazione nella banca dati dal 23 febbraio al 15 aprile
Sono previste sanzioni da 1.000 a 15.000 Euro alle imprese che non inseriscono nella Banca Dati le informazioni previste entro 30 giorni dalla data dell’intervento (D.Lgs 163/19 art.6).
L’attività di accertamento è esercitata dal Ministero dell’ambiente che trasmette il relativo rapporto al Prefetto territorialmente competente che irroga le sanzioni amministrative (D.Lgs.vo 163/19).
Il Ministero dell’Ambiente con la Circolare ministeriale del 6 aprile conferma l’interpretazione di Confartigianato sugli aspetti applicativi dell’articolo 103, comma 1, del Decreto Cura Italia con riferimento alla sospensione delle sanzioni per mancata comunicazione nella banca dati dal 23 febbraio al 15 aprile.
Trattandosi di sospensione e non di proroga a far data dal 15 aprile i termini inizieranno nuovamente a decorrere partendo da quello già̀ maturato al 22 febbraio. Il conteggio riprenderà a decorrere dal 16 aprile.
I controlli periodici delle perdite sarebbero dovuti essere svolti nel periodo in esame salvo impedimenti oggettivi (es. attività̀ sospese ai sensi del D.P.C.M. 11 marzo 2020 e successivi e/o dimostrazione dell’assenza delle condizioni di sicurezza atte ad evitare possibilità̀ di contagio da COVID19).
Si attende la conversione in legge del DL Cura Italia poichè diversi emendamenti chiedono la sospensione di tali procedimenti fino al 31 ottobre 2020.
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Albo Gestori Ambientali – chiarimenti su rinvio scadenze
Con riferimento alla Circolare n.143 del 23 marzo 2020 dell’Albo Gestori Ambientali riportiamo al seguente link l’intervento video del Presidente dell’Albo Dott. Onori che ne chiarisce i contenuti.
Oltre ad entrare nel merito della sospensione degli adempimenti a seguito dell’emanazione del DL Cura Italia, art.103 il Presidente dell’Albo conferma la validità fino al 15 giungo 2020 di tutte le iscrizioni in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile.
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F-Gas – Gestione dei mantenimenti delle certificazioni con scadenza annuale compresa tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020.
A seguito della pubblicazione della Circolare Ministero Ambiente del 23/03/2020 ACCREDIA ha predisposto la Circolare Tecnica ACCREDIA n. 10/2020 relativa alla gestione dei mantenimenti delle certificazioni con scadenza annuale compresa tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020.
Nella circolare vengono specificati anche alcuni chiarimenti relativi alle nuove certificazioni Fgas Persone contenute nella loro precedente Circolare Tecnica ACCREDIA n. 06/20 “Nuove disposizioni a seguito dell’emergenza sanitaria da Coronavirus”.
Unioncamere ha già inviato ai CAB (Organismi di valutazione della Conformità) l’elenco delle certificazioni Fgas Imprese scadute o in scadenza tra il periodo compreso tra il 31 gennaio e 15 aprile 2020.
Per quanto riguarda invece le certificazioni Fgas Imprese e/o Fgas Persone con scadenza annuale per il mantenimento compresa tra il 31 gennaio e il 15 aprile:
– se sono state già sospese a causa di un incompleto invio della documentazione, incluso il pagamento, il CAB dovrà provvedere alla riattivazione. Qualora l’impresa o la persona non dovesse completare l’invio della documentazione prima, il 16 giugno il CAB sospenderà nuovamente la certificazione;
– per le certificazioni ancora valide, l’eventuale sospensione dovrà essere registrata al 16 giugno 2020, e non entro 10 giorni lavorativi alla scadenza annuale come prevista dagli schemi Fgas.
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La circolare del Ministero dell’Ambiente pubblicata il 23 marzo 2020 estende al 15 giugno la validità delle certificazioni f-gas in scadenza nel periodo tra il 31 gennaio e il 15 aprile.
Come riportato nel testo viene applicata la norma generale di rinvio/sospensione di tutte le scadenze contenuta nel DL Cura Italia (comma 2 art. 103 DL n.18 del 17 marzo 2020) alle norme in tema di f-gas.
Saranno gli stessi Organismi di certificazione accreditati a provvedere all’estensione della validità delle certificazioni al 15 giugno 2020, tramite l’accesso alla loro pagina riservata del Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate.
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Scarica lo schema contenente alcune indicazioni che possono essere utili per svolgere l’eventuale attività lavorativa che riteniamo possa essere utile in questo particolare periodo in cui si susseguono i vari decreti emanati per affrontare l’attuale emergenza sanitaria.
Procedura manutenzione impianti coronavirus
ESPORTATORI
Attestazioni camerali su dichiarazioni di sussistenza cause di forza maggiore per emergenza COVID-19
Le imprese che hanno necessità di rappresentare alle controparti estere impedimenti nell’esecuzione di obblighi contrattuali a causa dello stato emergenziale determinato dalla diffusione del COVID-19 possono chiedere alla Camera di Commercio di rilasciare una attestazione in lingua inglese sullo stato di emergenza in Italia e sulle restrizioni imposte dalla legge per il contenimento dell’epidemia, secondo quanto previsto dalla circolare MISE n. 0088612 del 25/03/2020.
Link per informazioni sulle modalità.
IMPRESE FUNEBRI
Indicazioni emergenziali riguardanti il settore funebre, cimiteriali e di cremazione
La circolare del Ministero della Salute pubblicata il 2 maggio 2020 nuove indicazioni emergenziali riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione.
L’aumento della mortalità dovuta all’epidemia COVID-19 ha determinato per le imprese del settore funebre un incremento delle attività, svolte spesso in condizioni di estrema emergenza e difficoltà.
Per limitare il rischio di contagio è indispensabile rispettare le indicazioni e le cautele stabilite dal Decreto fino a un mese dopo il termine della fase emergenziale. Tra le cautele da prevedere evidenziamo:
– identificare i percorsi di maggior tutela dei defunti dal luogo di decesso al luogo di sepoltura o cremazione
– adottare la massima protezione per il personale interessato al trasporto funebre ed attività funebre attraverso la dotazione dei Dispositivi di Protezione Individuale appropriati
– rispetto di tutte le misure igieniche previste
– utilizzo di mascherina chirurgica, occhiali protettivi oppure mascherina con visiera, camice monouso idrorepellente, guanti spessi e scarpe da lavoro chiuse
– limitare al massimo, regolamentandole, le occasioni di “assembramento” per la ritualità dell’addio
– potenziare le strutture necroscopiche ricettive di defunti
– in tutti i casi di morte nei quali si possa individuare che la persona defunta sia stata affetta da COVID-19 o comunque non lo si possa escludere, applicare le cautele specifiche già previste dalla normativa vigente per defunti con sospetta o accertata patologia da microrganismi
– garantire un’adeguata aerazione dei locali
– garantire una accurata pulizia con disinfezione delle superfici e degli ambienti adibiti alle attività al termine delle attività
IMPRESE DI PULIZIA
Novità sanificazione impianti
L’istituto superiore della sanità ha pubblicato una nuova guida generale sull’uso dell’Ozono (vers. 23 luglio 2020) non direttamente applicabile agli impianti ma interessante per comprenderne pregi e difetti.
L’ISS ribadisce come:
- dal punto di vista normativo per l’eventuale uso come disinfettante per combattere i microorganismi occorre attendere il completamento della valutazione a livello europeo ai sensi del Regolamento (UE) 528/2012 (BPR) sui biocidi;
- possano verificarsi danni ossidativi alle attrezzature, funzionali o estetici, e altri materiali presenti negli ambienti trattati. Quindi attenzione alle plastiche e all’elettronica dei condizionatori ad esempio.
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Sanificazione impianti ambienti indoor ai fini Covid
In data 21 aprile 2020 l’Istituto Superiore di Sanità ha aggiornato il documento “Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2”, la cui prima pubblicazione è del 23 marzo scorso.
Il documento chiarisce gli aspetti principali da tenere in considerazione per il mantenimento delle condizioni di salubrità dell’aria negli ambienti indoor, sia domestici che lavorativi. Clicca qui.
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Sanificazione degli ambienti in cui insistono beni di interesse culturale
L’Istituto Centrale per il Restauro ha emesso il 7 maggio 2020 una comunicazione contenente le prime indicazioni di carattere generale per la sanificazione degli ambienti in cui insistono beni di interesse culturale.
Ferme restando le indicazioni del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure di contenimento per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro” e che le attività di sanificazione sono di norma eseguite da personale e imprese qualificate nel settore, la nota dichiara che non tutti i comuni disinfettanti o metodi di sanificazione risultano adeguati per questa tipologia di ambienti.
Si invita a consultare la circolare e la nota tecnica contenente indicazioni relative a:
– pulizia e sanificazione (linee guida generali sugli ambienti e le modalità d’intervento
– prodotti, sostanze e procedure da evitare in contesti in cui sono presenti beni di interesse culturale (indicazioni sulle tipologie di agenti chimici e tecniche di sanificazione)
– buone pratiche (consegne per la conservazione dei Beni di culto e pavimentazioni di valore)
– raccomandazioni (tabella dei prodotti compatibili per la sanificazione di superfici in diversi materiali, prossime a beni culturali)
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Sanificazione professionale: informazioni valide per tutte le Categorie e agevolazioni fiscali per le imprese
Invitiamo a cliccare sul seguente link per gli approfondimenti in merito ai temi della Sanificazione professionale, del trattamento fiscale e delle relative agevolazioni per le imprese (Credito d’imposta)
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Chiarimenti sull’attività di sanificazione sulla base di quesiti posti al Ministero della Salute
In base al D.M. 7 luglio 1997, n. 274 “Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione“, poiché i requisiti di accesso alla professione per l’attività di Sanificazione sono più stringenti che per le attività di Pulizia e Disinfezione non è prevista alcuna deroga in merito ai requisiti professionali necessari per svolgere le attività.
Disinfezione degli ambienti esterni e utilizzo di disinfettanti (ipoclorito di sodio) su superfici stradali e pavimentazione urbana per la prevenzione della trasmissione Dell’infezione da SARS-CoV-2 – Circolare Ministero della Salute 9361 del 18 marzo 2020
L’Istituto Superiore di Sanità ha fornito chiarimenti in merito alla attività di pulizia e disinfezione degli ambienti outdoor (manto stradale, muri perimetrali) per il contenimento della diffusione del virus COVID-19.
Basandosi sulla letteratura disponibile dell’European Centre for Disease Prevention (ECDP) e dell’Organizzazione Mondiale della Sanità l’ISS raccomanda:
– per la disinfezione delle superfici dure, l’uso di ipoclorito di una concentrazione iniziale del 5% dopo la pulizia con acqua e un detergente neutro. Per le superfici che potrebbero essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio può essere utilizzato, in alternativa per la decontaminazione, etanolo al 70%, sempre dopo la pulizia con un detergente neutro.
– è buona norma procedere frequentemente alla detersione (pulizia) e disinfezione delle superfici che devono essere tanto più accurate e frequenti particolarmente per quelle superfici che vengono toccate più spesso con le mani (maniglie delle porte e delle finestre, superfici del bagno, superfici di lavoro, cellulare, tablet, PC, ecc.);
– siano considerate misure di prevenzione primaria indirizzate alla sanificazione di oggetti e superfici soggette a contatto diretto con la popolazione come mezzi pubblici, corrimani, ringhiere, ecc., da realizzarsi, come per le altre superfici, con soluzioni di ipoclorito di sodio allo 0,1% dopo pulizia con un detergente neutro; alternativamente, per superfici che potrebbero essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, è adeguata una soluzione di etanolo al 70% in volume2.
Le procedure sopra indicate sono coerenti con le schede disponibili sul nostro sito.
L’ISS chiarisce pure la differenza tra agenti “disinfettanti” (Presidi Medico Chirurgici-PMC) noti per essere efficaci contro i coronavirus e autorizzati, previa valutazione dell’ISS, dal Ministero della Salute e i prodotti “igienizzanti” che possono contenere gli stessi componenti e sono in libera vendita ma non sono autorizzati dal Ministero della Salute non essendo state effettuate valutazioni specifiche.
Nella circolare ministeriale si tratta poi della pulizie e uso di disinfettanti quale sodio ipoclorido su superfici esterne stradali e in aria. L’ISS conclude affermando che la pratica della pulizia e disinfezione esterna andrebbe limitata a interventi straordinari assicurando comunque misure di protezione per gli operatori e la popolazione esposta ai vapori tossici dell’ipoclorito e alla potenziale esposizione al virus attraverso il rilascio di polveri e aerosol generati dalle operazioni di disinfezione non essendoci evidenze scientifiche positive sul rapporto costi/benefici di tale pratica.
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Suggerimenti dopo il DPCM del 11 marzo 2020 e circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020
Le attività delle imprese di pulizia non sono sospese.
Tutte le attività dovranno essere rimodulate per ridurre al minimo la circolazione delle persone, individuando quindi le attività necessarie e non rimandabili.
Necessario giustificare gli spostamenti delle persone attraverso la compilazione di un’autocertificazione comprovante l’effettiva sussistenza di esigenze di lavoro che consigliamo di precompilare e portare sempre con se.
Se le imprese si trovino nella condizione di poter sospendere l’attività produttiva, il DPCM 11 marzo 2020 raccomanda di incentivare la concessione di ferie e congedi retribuiti per i dipendenti, nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva.
Sia per lavori pubblici che privati nel caso in cui il proseguire dell’attività possa comportare un mancato rispetto delle misure imposte, si suggerisce di presentare al committente una comunicazione via PEC finalizzata a rinviare l’inizio dei lavori oppure sospendere i lavori (es. i servizi di pulizia ordinaria negli uffici che hanno chiuso o nelle scuole).
Invitiamo a scaricare la scheda allegata che riporta indicazioni per:
-sanificazione quotidiana pulizia e disinfezione
-pulizia di ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato casi confermati di Covid-19
-pulizia di ambienti sanitari (link)
-sanificazione/igienizzazione totale
-informativa per i lavoratori
Poiché la sanificazione va fatta da aziende abilitate ai sensi del DM 7/7/1997 n. 274, Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione (G.U. n. 220 del 13 agosto 1997, n 188), spetta a tale azienda stilare un piano di sanificazione periodica, e poi certificare l’avvenuta sanificazione.
Scheda Covid-19 Imprese pulizie
GIARDINIERI
In base al DPCM 10 aprile 2020 e l’Ordinanza di Regione Lombardia n. 528 del 11 aprile 2020 le attività con codice ateco 81.3 dal 14 aprile possono tornare a lavorare limitatamente alle attività di cura e manutenzione spazi verdi pubblici e privati. E’ esclusa l’attività di realizzazione di nuovi giardini anche in considerazione che i cantieri sono attualmente chiusi. Inoltre non è possibile l’attività di vendita di fiori e piante se non a domicilio.
IMPRESE EDILI
Misure per la sicurezza anti COVID-19 nei cantieri pubblici Addendum prezziario regionale
Pubblicata in data 26 giugno 2020 sul BURL la Delibera di Giunta regionale 23 giugno 2020 – n. XI/3277 “Approvazione elenco misure per la sicurezza anti COVID-19 nei cantieri pubblici – Addendum al prezzario opere pubbliche di Regione Lombardia”. Per scaricarlo clicca qui
Decreto Rilancio – Ecobonus e sismabonus al 110%
La bozza del cosiddetto “Decreto Rilancio”, circolata in queste ore, prevederebbe un intervento che cambierà in maniera sensibile il meccanismo di funzionamento dell’ecobonus e del sismabonus.
L’obiettivo è di rilanciare i consumi e far ripartire con slancio la filiera delle costruzioni.
Siamo in grado, pertanto, soltanto di fare riferimento ad indiscrezioni veicolate dai mezzi di informazione.
Sembra tuttavia certo che l’aliquota di detrazione dovrebbe essere fissata al 110% e sarà applicabile ad interventi complessivi di riqualificazione energetica, mentre ancora è incerta l’inclusione degli interventi di rifacimento delle facciate (sulle quali al momento il bonus è al 90%). Sarebbero esclusi tutti i singoli interventi, compreso le sostituzioni di impianti o componenti tecnologici per il riscaldamento e il rinfrescamento, nonché i serramenti e le schermature solari e riconfermate per le tipologie di intervento che entreranno a far parte del perimetro del nuovo provvedimento, in alternativa alla detrazione, le opzioni della cessione del credito o lo sconto in fattura.
Le posizioni di Confartigianato sulle proposte del Governo
La Confederazione è intensamente impegnata nelle fasi di consultazione avviate dal Governo, ritenendo di mantenere un atteggiamento molto critico su quanto si starebbe definendo, con la speranza di riuscire, a beneficio delle imprese da noi rappresentate, ad incidere nell’impostazione finale.
In sintesi le posizioni espresse:
NO allo SCONTO IN FATTURA
NO all’AGGRAVAMENTO delle PROCEDURE di ASSERVERAZIONE, VERIFICA e CONTROLLO
SI ALL’ESTENSIONE DEL CREDITO DI IMPOSTA AL 110% SU ECOBONUS E SISMABONUS SU TUTTI GLI INTERVENTI
SI alla CESSIONE del CREDITO all’ESECUTORE dei LAVORI
SI alla CESSIONE del CREDITO alle BANCHE purché questo avvenga in assenza di valutazione
SI alla CESSIONE del CREDITO a SOGGETTI della FILIERA o ALTRI FORNITORI
Sarà necessario attendere di conoscere il testo che verrà approvato prima di poter esprimere una valutazione. Vi aggiorneremo tempestivamente assicurando il nostro massimo impegno per il miglioramento del risultato finale a beneficio delle nostre imprese.
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Adesione delle OO.AA. dell’edilizia al Protocollo cantieri del 24 aprile 2020.
Le OO.AA. nazionali dell’edilizia, d’intesa con le rispettive Confederazioni, hanno aderito al Protocollo del 24 aprile scorso sulle misure da adottare nei cantieri pubblici contro la diffusione del Covid-19, pubblicato come allegato al DPCM del 26 u.s.
L’intera filiera delle Associazioni d’impresa dell’edilizia ha così condiviso con vari livelli Istituzionali le procedure precauzionali da adottare negli appalti pubblici, con l’obiettivo di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Per quanto riguarda i lavori privati, resta a riferimento il Protocollo del 24 marzo u.s. sottoscritto dalle Parti Sociali nazionali dell’edilizia, in fase di aggiornamento sulla base delle ulteriori disposizioni contenute nel Protocollo Confederale siglato il 24 c.m. tra Organizzazioni d’impresa, Sindacati e Governo.
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In base al DPCM 10 aprile 2020 e l’Ordinanza di Regione Lombardia n. 528 del 11 aprile 2020 l’attività è ancora sospesa perchè i cantieri sono ancora chiusi.
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Accordo sottoscritto dalle Parti Sociali nazionali dell’edilizia, in considerazione della situazione relativa all’emergenza “COVID 19”, tenuto conto delle misure contenute nei DPCM in materia a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese, al fine di assicurare integrazione al reddito a impiegati e operai sulla base degli specifici trattamenti.
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Le Parti Sociali nazionali dell’edilizia il 24 marzo hanno sottoscritto un Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del settore edile, anche in attuazione del Protocollo siglato il 14 marzo u.s. dalle Parti Sociali Confederali e del DPCM del 22 Marzo 2020.
L’obiettivo delle Parti Sociali è quello di fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, in cantiere e negli altri ambienti lavorativi delle imprese edili, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di Covid-19, attuando le prescrizioni del Legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria.
Il Protocollo avrà validità fino alla durata della pandemia e declina specifici adempimenti per garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, fissando linee guida per il settore edile.
Le Parti hanno altresì convenuto che per le unità produttive e cantieri nei quali le prescrizioni indicate non potessero essere attuate saranno attivati gli ammortizzatori sociali emanati dal Governo, così come, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali, le imprese utilizzeranno qualsiasi strumento normativo e contrattuale utile quali ferie, permessi, ecc.
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Aggiornamento del 16 marzo
Raccomandata valutazione opportunità sospensione cantieri
ANAEPA, l’associazione nazionale artigiani dell’edilizia dei decoratori dei pittori ed attività affini, appartenente a Confartigianato ha emanato una circolare con la quale esprime una raccomandata valutazione sull’opportunità della sospensione dei cantieri.
Ferme restando le indicazioni contenute nel DPCM dell’11 marzo 2020 sulla gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e alla luce del Protocollo del 14 marzo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro che prevede la prosecuzione delle attività produttive solo in presenza di condizioni che assicurino ai lavoratori adeguati livelli di protezione, a seguito di numerose segnalazioni provenienti da varie parti del territorio nazionale sulla impossibilità di assicurare in tutti i cantieri edili le indispensabili misure di sicurezza e di tutela della salute dei lavoratori, si raccomanda alle imprese di valutare l’opportunità di sospendere l’attività lavorativa, fatte salve le situazioni di urgenza ed emergenza, al fine di non esporsi a rischi non gestibili.
Riportiamo di seguito le difficoltà segnalate dalle imprese al sistema Confartigianato:
- impossibilità di reperire idonei dispositivi di protezione individuale necessari per eseguire le lavorazioni che richiedono una distanza inferiore a 1 metro;
- il problema di garantire tale distanza all’interno dei mezzi di trasporto collettivo dei lavoratori;
- la complicata gestione e sanificazione di servizi vari (bagni, spogliatoi, mense, ecc.).
A ciò si aggiungono gli impedimenti derivanti dal mancato approvvigionamento dei materiali da costruzione diretti ai cantieri per via della chiusura dei magazzini di vendita, oltre ai posti di blocco.
E’ stata avanzata al Governo la richiesta di adozione di una serie di misure a sostegno delle imprese interessate alla sospensione dei lavori, tra cui:
- l’ampliamento dei limiti e le possibilità di utilizzo degli ammortizzatori sociali ai lavoratori del settore per l’anno in corso;
- la sospensione di tutti gli adempimenti e dei versamenti tributari, previdenziali, assistenziali e di qualsiasi altra natura in scadenza;
- la garanzia di fornire la necessaria liquidità alle imprese con una moratoria effettiva e automatica di tutti i debiti e l’attivazione di pagamenti immediati per i cantieri che saranno costretti a interrompere l’attività.
Sono in corso contatti tra le Parti Sociali nazionali dell’edilizia per porre in essere iniziative utili ad affrontare la gravità della situazione nell’interesse di imprese e lavoratori, su cui si fa riserva di fornire opportune informazioni e relativa documentazione.
Il Decreto DPCM 11 marzo 2020 non ha previsto la sospensione dell’attività lavorativa edile sull’intero territorio nazionale, come per altri settori specificatamente indicati nel Decreto.
Il DPCM 9 marzo aveva prescritto di evitare gli spostamenti in entrata e uscita, nonché al loro interno, su tutto il territorio nazionale, salvo per comprovate esigenze lavorative. Pertanto, non si rendono necessarie specifiche autorizzazioni preventive per effettuare gli spostamenti per tali attività, che potranno essere giustificati mediante elementi documentali comprovanti l’effettiva sussistenza di esigenze di lavoro.
Nella logica di responsabilizzare gli operatori negli spostamenti dovuti per comprovate esigenze lavorative, si dovrà procedere attraverso un’autodichiarazione utilizzando il documento emanato dal Ministro dell’Interno, che potrà essere resa anche seduta stante agli agenti adibiti a tali controlli che ne sono in possesso.
Il DPCM 11 marzo 2020 raccomanda a coloro che svolgono attività produttive:
– di incentivare le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti, nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
– la sospensione dei reparti non essenziali alla produzione;
– l’assunzione di protocolli di sicurezza anti contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di 1 metro come principale misura di contenimento, con l’adozione di dispositivi di protezione individuale;
– l’incentivazione delle operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine ammortizzatori sociali.
Ove possibile, sia per quanto concerne gli appalti pubblici che i lavori privati, e nel caso in cui il proseguire dell’attività possa comportare un mancato rispetto delle misure imposte, si suggerisce di presentare alla Stazione Appaltante, al Comune o al Committente una comunicazione via PEC finalizzata a rinviare l’inizio dei lavori oppure sospendere i lavori (attività di cantiere in esecuzione) e richiedere la modifica dei termini per l’eventuale rateizzazione degli oneri di urbanizzazione.
Si ricorda infine che il DPR 120/17, riguardante la disciplina dell’utilizzo delle terre e rocce da scavo, prevede, al termine dell’esecuzione delle attività di utilizzo, la presentazione della Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo – DAU ai sensi dell’art.7. Il termine perentorio di presentazione è indicato nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di utilizzo (a seconda della tipologia dell’opera) e può essere oggetto di istanza di proroga da presentarsi prima della sua scadenza. Suddetto termine può essere prorogato per circostanze “sopravvenute, impreviste o imprevedibili” (art. 21 DPR 120 /17), ma se la proroga non dovesse essere concessa, il materiale è comunque considerato un rifiuto con tutte le relative conseguenze di ordine amministrativo e penale.
ODONTOTECNICI
Pulizia e disinfezione nel laboratorio odontotecnico
Con riferimento all’attuale situazione sanitaria, si è manifestata la necessità di individuare le migliori procedure atte ad intensificare e rafforzare le buone prassi di pulizia, disinfezione e sterilizzazione e più in generale di biosicurezza che i laboratori odontotecnici, ed anche gli studi odontoiatrici, già adottano per evitare il rischio di contaminazione crociata. Oltre a prestare attenzione alle misure idonee a salvaguardare la salute dell’imprenditore e degli eventuali collaboratori, si è reso necessario un approfondimento.
Confartigianato ha elaborato per i suoi associati un Vademecum informativo sulle corrette procedure che prende in esame le tre fasi che caratterizzano l’attività del laboratorio odontotecnico, l’ingresso in laboratorio del materiale proveniente dallo studio medico, la lavorazione e l’uscita del manufatto protesico verso lo studio medico, individuando per ognuna le criticità che possono concorrere alla diffusione del contagio.
Per richiederlo inviare una mail a categorie@artigiani.lecco.it.
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Regolamento 2017/745 sui dispositivi medici
Il Parlamento Europeo ha approvato con procedura d’urgenza la proposta della Commissione di rinvio di un anno dell’applicazione del Regolamento sui Dispositivi Medici.
La risoluzione legislativa del Parlamento sarà ora sottoposta all’approvazione degli Stati Membri per poi essere pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea. E’ previsto che l’iter si concluda entro i primi giorni di maggio.
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Ciclo di Webinar per gli Odontotecnici
Confartigianato Odontotecnici organizza una serie di webinar per preparare e accompagnare le imprese del settore alla ripartenza dopo la pandemia.
Il primo incontro si terrà il 22 aprile alle ore 10:00 e approfondirà i temi fondamentali della disinfezione del laboratorio.
Al seguente link la locandina dell’iniziativa contenente le indicazioni per l’accesso al seminario on line.
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Regolamento 2017/745 sui dispositivi medici – Proposta rinvio
La Commissaria europea per la Salute Stella Kyriakides ha dichiarato il 25 marzo 2020 in conferenza stampa che la Commissione presenterà all’inizio di aprile una proposta legislativa per posticipare l’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2017/745 sui dispositivi medici che è fissata al prossimo 26 maggio.
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Regolamento 2017/745 sui dispositivi medici
Confartigianato informa che, a fronte dell’emergenza sanitaria in corso e dell’impatto che la stessa potrebbe comportare sulla Categoria, con riferimento agli adempimenti legati alla prossima entrata in vigore del Regolamento 2017/745 sta valutando la fattibilità e le modalità per veicolare un’eventuale istanza di proroga.
L’analisi è complessa e si sta verificando con l’opportuno supporto legale se ricorrono le condizioni per avanzare tale richiesta.
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A seguito dell’esame del DPCM 11 marzo si ritiene che i laboratori odontotecnici, che svolgono un’attività non aperta al pubblico, possano continuare ad esercitare l’attività di produzione dei dispositivi, nel rispetto di quanto disposto ai commi 7 e 8 dell’articolo 1 del provvedimento suddetto. Si ribadisce inoltre la necessità di adozione di tutte le accortezze di carattere igienico/sanitario. Parallelamente, possono essere svolte anche le attività di riparazione commissionate direttamente dal cliente, purché siano rispettate le indicazioni relative alla distanza e ai dispositivi di protezione individuale previste per il rapporto con il pubblico nella fase di contatto con il cliente stesso (presa in carico e riconsegna del dispositivo da riparare).
PULITINTOLAVANDERIE
Ricordiamo che anche in questo periodo è consentito il ritiro e la consegna della merce presso il domicilio del cliente in quanto facente parte del ciclo produttivo autorizzato come lavanderie secondo l’Ordinanza di Regione Lombardia n. 528 del 11 aprile 2020 non essendo in presenza di divieti espressi per la specifica attività.
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Aggiornamenti sull’apertura delle attività di Pulitintolavanderie
Alla luce del nuovo DPCM del 22 marzo 2020 si conferma che le pulitintolavanderie possono continuare a praticare l’attività garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, anche se presenti all’interno di Centri Commerciali.
L’art. 2 del Dpcm 22 marzo riporta che “Le stesse si applicano, cumulativamente a quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11.03.2020 nonché a quelle previste dall’ordinanza del Ministro della Salute del 20.03.2020 i cui termini di efficacia, già fissati al 25.03.2020, sono entrambi prorogati al 3 aprile 2020“.
Le lavanderie self service non sono aperte.
RESTAURO
Sanificazione degli ambienti in cui insistono beni di interesse culturale
L’Istituto Centrale per il Restauro ha emesso il 7 maggio 2020 una comunicazione contenente le prime indicazioni di carattere generale per la sanificazione degli ambienti in cui insistono beni di interesse culturale.
Ferme restando le indicazioni del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure di contenimento per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro” e che le attività di sanificazione sono di norma eseguite da personale e imprese qualificate nel settore, la nota dichiara che non tutti i comuni disinfettanti o metodi di sanificazione risultano adeguati per questa tipologia di ambienti.
Si invita a consultare la circolare e la nota tecnica contenente indicazioni relative a:
– pulizia e sanificazione (linee guida generali sugli ambienti e le modalità d’intervento
– prodotti, sostanze e procedure da evitare in contesti in cui sono presenti beni di interesse culturale (indicazioni sulle tipologie di agenti chimici e tecniche di sanificazione)
– buone pratiche (consegne per la conservazione dei Beni di culto e pavimentazioni di valore)
– raccomandazioni (tabella dei prodotti compatibili per la sanificazione di superfici in diversi materiali, prossime a beni culturali)
RIPARATORI ELETTRODOMESTICI
COVID-19 Manuale per le imprese di riparazione elettromestici
Il DPCM emanato dal Governo il 26 aprile 2020 contiene le norme per la “fase due” di gestione dell’emergenza sanitaria. Il Decreto fa riferimento al nuovo “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, sottoscritto da Confartigianato con il Governo e le Parti sociali il 24 aprile 2020 che sostituisce il precedente del 14 marzo scorso.
Confartigianato ha elaborato per i suoi associati un Manuale per le imprese che effettuano riparazione di elettrodomestici con le principali indicazioni sui comportamenti da adottare in azienda per garantire la sicurezza di tutti i soggetti coinvolti nell’attività.
Ricordiamo che la mancata attuazione dei livelli di protezione previsti dal Protocollo determina la sospensione dell’attività dell’impresa fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Tale strumento integra le indicazioni già fornite alla Categoria, con l’obiettivo di orientare e supportare le imprese associate nell’applicazione delle misure di sicurezza che costituiscono conditio sine qua non per poter esercitare l’attività e implicano necessariamente una diversa e più complessa organizzazione delle modalità di lavoro.
Per richiederlo inviare mail a categorie@artigiani.lecco.it.
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In base al DPCM 10 aprile 2020 e l’Ordinanza di Regione Lombardia n. 528 del 11 aprile 2020 sono consentiti solo gli interventi urgenti per le abitazioni per la riparazione di elettrodomestici, pc, periferiche, telefoni e apparecchiature per le telecomunicazioni.
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Con riferimento all’emergenza “coronavirus” il DPCM del 22 marzo 2020 introduce nuove limitazioni sia per quanto concerne le attività economiche sia per gli spostamenti dei cittadini.
Tali misure sono in vigore dal 23 marzo al 3 aprile p.v.
Il Decreto dispone la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali non considerate strategiche ed essenziali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1.
L’attività di riparazione di elettrodomestici è inserita nell’elenco di cui all’allegato 1 del Decreto e quindi espressamente consentita con il richiamo al Codice ATECO 95.22.01.
Lo svolgimento dell’attività è comunque vincolata al rispetto delle linee guida per l’applicazione delle misure di sicurezza anti-contagio che dovranno essere adottate a tutela degli imprenditori e dei lavoratori dipendenti contenute nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 da Confartigianato e Parti Sociali con il Governo.
SICUREZZA
Comunicazione dei dati sanitari aggregati e di rischio – Proroga
Il Ministero della Salute con Circolare datata 31 marzo ha prorogato al 31 luglio 2020, fatte salve eventuali ulteriori proroghe sulla base dell’andamento della situazione relativa all’emergenza Covid-19, il termine entro cui il Medico Competente è tenuto a comunicare i dati aggregati, sanitari e di rischio dei lavoratori ex art. 40 del decreto 81/2008.
Il termine originario era fissato al 31 marzo 2020.