Il Protocollo di contrasto e contenimento del contagio da Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020 integra quello del 14 marzo 2020, alla luce dell’avvio della “Fase 2” di gestione dell’emergenza Covid-19 che prevede una graduale ripartenza delle attività produttive nel Paese. Lo schema di base del Protocollo rimane sostanzialmente identico a quello del 14 marzo scorso, basato sulla necessità di garantire, sul luogo di lavoro, ai fini dello svolgimento dell’attività produttiva, adeguati livelli di protezione, attraverso:

  • il distanziamento sociale
  • l’uso di DPI
  • la pulizia e la sanificazione degli ambienti
  • l’igiene personale
  • l’organizzazione del lavoro flessibile
  • la gestione degli accessi dall’esterno
  • la riduzione od eliminazione degli spostamenti
  • la gestione dei lavoratori con sintomi simil-influenzali
  • la sorveglianza sanitaria.

Il COVID–19 rappresenta un rischio biologico generico. La mancata attuazione del Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Con riferimento alle integrazioni si richiama l’attenzione al Paragrafo 4 relativo alla pulizia e sanificazione.
Stabilisce che nelle aree a maggior endemia (come ad es. la Regione Lombardia) e nelle realtà aziendali con casi sospetti di Covid-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia è necessario provvedere prima della riapertura ad una sanificazione degli ambienti di lavoro con riferimento alla circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020, in base alla quale, dopo una fase di pulizia preventiva consistente nel lavare i locali con acqua e con i comuni saponi, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio diluito allo 0,1% (candeggina). Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, viene suggerito l’utilizzo di etanolo (alcool etilico) al 70% dopo la pulizia con un detergente neutro.
Il rapporto ISS n. 5/2020, sanificazione di ambiente in cui si sia registrato un caso sospetto di COVID-19, definisce la sanificazione come attività che riguarda il complesso di procedure e operazioni atte a rendere salubre un determinato ambiente mediante interventi di detergenza e successiva disinfezione, aggiungendo che la sanificazione della stanza/area deve essere eseguita secondo le disposizioni della circolare 5443 di cui sopra.
I Protocolli sulla sicurezza non richiamano l’attività di sanificazione come quella prevista dall’art. 1, comma 1 del decreto n.274 del 1997 e la necessità che tale attività venga svolta dalle relative specifiche imprese.

IMPRESE DI PULIZIA E REQUISITI PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DI SANIFICAZIONE
Il termine sanificazione viene spesso utilizzato come sinonimo di disinfezione vale a dire quella serie di operazione finalizzate a eliminare gli agenti patogeni, ripristinando una condizione di salubrità delle superfici e degli ambienti.
Nella normativa vigente l’attività di sanificazione è regolata da una legge di Settore (Legge 25 gennaio 1994, n. 82 e dal successivo DM 7 luglio 1997, n. 274 di attuazione) che chiarisce gli ambiti e le attività definendo requisiti tecnico professionali diversi per l’accesso all’attività di Impresa di Pulizia in funzione dell’attività svolta.
Più nel dettaglio:

PULIZIA a) sono attività di pulizia quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza
DISINFEZIONE b) sono attività di disinfezione quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni;
DISINFESTAZIONE c) sono attività di disinfestazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perché molesti e specie vegetali non desiderate. La disinfestazione può essere integrale se rivolta a tutte le specie infestanti ovvero mirata se rivolta a singola specie;
DERATTIZZAZIONE d) sono attività di derattizzazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni di disinfestazione atti a determinare o la distruzione completa oppure la riduzione del numero della popolazione dei ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia;
SANIFICAZIONE e) sono attività di sanificazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l’attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l’umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l’illuminazione e il rumore”.

Sono poi definiti requisiti di capacità economico-finanziaria per l’accesso all’attività e per le imprese che svolgono “Attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione” è prevista anche la nomina del responsabile tecnico. Le imprese di pulizia che non posseggono questi requisiti professionali non possono svolgere “attività di sanificazione”.
Se un’impresa di pulizia, non abilitata alla sanificazione, ha “sanificato” i luoghi oggetto dell’intervento non può scriverlo in fattura. Suggeriamo, comunque, di allegare alla fattura l’esatta descrizione della prestazione resa, con le fasi di lavoro svolte ovvero di aver svolto attività di pulizia e di disinfezione, indicando luoghi/superfici trattati, i nomi dei prodotti utilizzati e nel caso allegando le relative schede tecniche e la data in cui sono stati erogati i servizi e di indicare la data in cui sono stati erogati i servizi. Rimandiamo al paragrafo dedicato sulle regole da seguire per la corretta modalità di applicazione dell’IVA.
Si rende necessario, in conclusione, svolgere una riflessione sull’esigenza di valorizzazione della professionalità e della competenza nello svolgimento delle operazioni di pulizia e disinfezione per avere la garanzia dell’effettiva decontaminazione. Tali attività possono essere svolte efficacemente da imprese qualificate e abilitate.
L’attività di pulizia e disinfezione se non correttamente eseguita non dà garanzia di “sanificazione”.
Molte imprese di pulizia per aiutare i propri clienti stanno suggerendo le corrette procedure per ottenere l’effetto della decontaminazione delle superfici. Tale servizio è necessario perché in taluni casi non è possibile garantire interventi professionali continui (es. attività a contatto continuo con il pubblico). Si suggerisce ai committenti di rivolgersi ai propri fornitori dei servizi di pulizia per avere indicazione delle corrette procedure da mettere in atto.
Suggeriamo anche di tenere un registro delle attività di pulizia e disinfezione dove riportare gli interventi svolti, professionalmente e in proprio (vedi modello).

Sanificazione degli impianti aeraulici: a chi compete?
Alcune Regioni hanno emanato ordinanze per contrastare la diffusione del COVID prevedendo la “sanificazione degli impianti aeraulici”. Tale indicazione sta generando problemi tra operatori appartenenti alla categoria delle imprese di sanificazione e gli operatori appartenenti alla categorie degli impiantisti, in relazione a chi abbia la competenza e con quali modalità effettuare gli interventi.
Gli “impianti aeraulici” sono “l’insieme di apparecchiature, dispositivi, accessori e controlli necessari per realizzare la desiderata qualità dell’aria nelle condizioni prefissate”, e quindi sia sotto il profilo del benessere termoigrometrico (temperatura, umidità e ventilazione) che purezza e qualità dell’aria (composto ad es. da canali, bocchette, griglie, unità trattamento aria, vasche). Si comprende facilmente che il dimensionamento e la progettazione di tali impianti dipende dalle caratteristiche fisiche dei locali che si devono trattare. A seconda della tipologia verranno poi messe in atto azioni diverse per ottenere il risultato di corretto mantenimento degli impianti aeraulici in condizioni di efficienza e pulizia.
Vale la regola generale per cui sono abilitate a certificare l’avvenuto processo di sanificazione solo le imprese abilitate alla sanificazione, mentre, per agire sull’impianto, potrebbe essere necessaria anche la presenza del tecnico preposto alla manutenzione dell’impianto. Si chiarisce anche che le attività di sanificazione dei canali e degli accessori si svolge seguendo specifica procedura e utilizzando appositi macchinari.
Si può considerare che tutte le componenti dell’impianto che possono essere considerate come spazi confinati (i canali e tutti gli accessori) sono competenza del sanificatore mentre le parti esterne possono essere trattate dall’impiantista.
Come noto gli installatori di impianti sono preposti alla manutenzione ordinaria degli impianti di condizionamento dell’aria (e quindi deputati alla pulizia e disinfezione degli apparati filtranti e nel caso alla sostituzione del pacco filtrante) oltre che responsabili dell’impianto stesso avendo rilasciato la dichiarazione di conformità in occasione dell’installazione.
In alcuni casi, ordinanze regionali impongono di ripetere le “operazioni di sanificazione con cadenza periodica e, in particolare, in relazione alle varie tipologie di impianto, a provvedere, con cadenza almeno mensile, alla sanificazione di griglie, bocchette e filtri dell’aria, mediante lavaggio disinfezione/sterilizzazione o mediante sostituzione”. Tali indicazioni appaiono sproporzionate sia se si considera l’attività professionale di sanificazione sia con riferimento al documento emesso dall’Istituto Superiore di Sanità “Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2 Versione del 23 marzo 2020” (poster).
Tali indicazioni fornite dagli Enti locali ci inducono a ritenere che il termine sanificazione sia inteso nell’accezione comune come all’inizio indicato (successione delle fasi di pulizia e disinfezione) e non come attività qualificata dalla legge di settore.
Inoltre può certificare l’avvenuto processo di sanificazione solo un’impresa abilitata alla sanificazione.
D’altro canto è fondamentale segnalare che la manutenzione degli impianti di aerazione degli ambienti confinati è un preciso obbligo del datore di lavoro (T.U. sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 allegato IV – Requisiti dei luoghi di lavoro, punto 1.9 Microclima, paragrafo 1.9.1) ne definisce proprio la procedura manutentiva. La relativa documentazione tecnica è consultabile sul sito INAIL al seguente link dove si possono consultare:

  1. “Procedura operativa per la valutazione e gestione dei rischi correlati all’igiene degli impianti di trattamento aria”, Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni le Province autonome di Trento e Bolzano (7 febbraio 2013) – Commissione Consultiva Permanente (28 novembre 2012)
  2. “Linee guida per la definizione di protocolli tecnici di manutenzione predittiva sugli impianti di climatizzazione” (S. O. G.U. n. 256 del 3 novembre del 2006)
  3. Climatizzazione di ambienti indoor e rischio biologico
  4. Impianti di climatizzazione: salute e sicurezza nelle attività di ispezione e bonifica

In sintesi, a nostro avviso, con il rischio COVID-19, sotto il profilo tecnico, non cambiano le procedure per la gestione degli impianti e le competenze rimangono le medesime.

Manutenzione degli impianti di condizionamento: a chi compete?
Tradizionalmente si tratta di attività svolte dagli impiantisti abilitati da specifica norma di settore.

Sanificazione impianti ambienti indoor ai fini Covid (agg. 21 aprile 2020)
In data 21 aprile 2020 l’Istituto Superiore di Sanità ha aggiornato il documento “Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2”, la cui prima pubblicazione è del 23 marzo scorso.
Il documento chiarisce gli aspetti principali da tenere in considerazione per il mantenimento delle condizioni di salubrità dell’aria negli ambienti indoor, sia domestici che lavorativi. Clicca qui.
In aggiunta mettiamo a disposizione delle imprese la scheda predisposta da Confartigianato Impianti che contiene maggiori informazioni e le risposte ad alcuni quesiti clicca qui.

Novità sanificazione impianti
L’istituto superiore della sanità ha pubblicato una nuova guida generale sull’uso dell’Ozono (vers. 23 luglio 2020) non direttamente applicabile agli impianti ma interessante per comprenderne pregi e difetti.
L’ISS ribadisce come:

  • dal punto di vista normativo per l’eventuale uso come disinfettante per combattere i microorganismi occorre attendere il completamento della valutazione a livello europeo ai sensi del Regolamento (UE) 528/2012 (BPR) sui biocidi;
  • possano verificarsi danni ossidativi alle attrezzature, funzionali o estetici, e altri materiali presenti negli ambienti trattati. Quindi attenzione alle plastiche e all’elettronica dei condizionatori ad esempio.

Raccomandazioni per la sanificazione degli ambienti in cui insistono beni di interesse culturale
L’Istituto Centrale per il Restauro ha emesso il 7 maggio 2020 una comunicazione contenente le prime indicazioni di carattere generale per la sanificazione degli ambienti in cui insistono beni di interesse culturale.
Ferme restando le indicazioni del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure di contenimento per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro” e che le attività di sanificazione sono di norma eseguite da personale e imprese qualificate nel settore, la nota dichiara che non tutti i comuni disinfettanti o metodi di sanificazione risultano adeguati per questa tipologia di ambienti.
Si invita a consultare la circolare e la nota tecnica contenente indicazioni relative a:
– pulizia e sanificazione (linee guida generali sugli ambienti e le modalità d’intervento
– prodotti, sostanze e procedure da evitare in contesti in cui sono presenti beni di interesse culturale (indicazioni sulle tipologie di agenti chimici e tecniche di sanificazione)
– buone pratiche (consegne per la conservazione dei Beni di culto e pavimentazioni di valore)
– raccomandazioni (tabella dei prodotti compatibili per la sanificazione di superfici in diversi materiali, prossime a beni culturali)

TRATTAMENTO IVA SULLE ATTIVITA’ DI PULIZIA E DI SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO
Pulizia di edifici con Reverse Charge
L’articolo 17, comma 6, lett. a-ter), DPR n. 633/72, prevede l’applicazione del reverse charge per le prestazioni di pulizia, rese negli edifici, verso soggetti passivi IVA.
L’individuazione dell’ambito oggettivo delle prestazioni di pulizia da assoggettare ad inversione contabile è effettuato con riferimento alle attività riconducibili ai seguenti codici attività:

  • 81.21.00 Pulizia generale (non specializzata) di edifici;
  • 81.22.02 Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali.

Sono escluse dall’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile le attività di pulizia specializzata di impianti e macchinari industriali, in quanto non rientranti nella nozione di edifici.

Disinfezione e sanificazione con IVA ordinaria
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che non rientrano nei codici ATECO della “pulizia” (con conseguente esclusione dal reverse charge) le prestazioni riconducibili al seguente codice:

  • 29.10 Servizi di disinfestazione: disinfezione e disinfestazione di edifici (…), servizi di fumigazione

Alla luce dell’emergenza COVID-19, nell’ambito della quale anche l’attività di pulizia ordinaria deve essere “potenziata” in quanto finalizzata alla “distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni”, si ritiene, l’attività di sanificazione possa ricondursi alla disinfezione.
Da quanto sopra, consegue che le prestazioni di disinfezione ovvero di sanificazione, entrambe classificabili nel codice ATECO 81.29.10, sono escluse dal reverse charge, e l’IVA è applicata con modalità ordinaria.

Fatturazione delle prestazioni di pulizia e sanificazione/disinfezione
Pertanto, in considerazione di quanto detto sopra, l’applicazione dell’IVA sulle prestazioni di pulizia e sanificazione è effettuata, rispettivamente, con reverse charge e con modalità ordinaria. Di conseguenza, è opportuno che nella medesima fattura, emessa nei confronti dello stesso committente, siano tenuti distinti gli importi riconducibili ad una mera pulizia (in reverse charge) da quelli riconducibili alla sanificazione/disinfezione (con modalità ordinaria di applicazione dell’IVA).

Comunicazione della variazione del Codice ATECO
Se le prestazioni di sanificazione sono svolte sistematicamente, l’impresa dovrà provvedere alla relativa comunicazione all’Agenzia delle entrate.
Se le operazioni di sanificazione sono episodiche, tali da non concretizzare un’attività, si ritiene che la comunicazione del nuovo codice ATECO non debba essere effettuata.
La comunicazione di cui all’art. 35, c.3, DPR 633/72, costituisce un adempimento tributario che ordinariamente deve essere effettuato entro trenta giorni. Nell’attuale situazione di emergenza sanitaria, la comunicazione dovrà essere effettuata entro il 30 giugno 2020.

CREDITO D’IMPOSTA PER LE SPESE DI SANIFICAZIONE
Il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione, è disciplinato dall’articolo 125 del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio), che ha abrogato il precedente analogo incentivo introdotto dal D.L. 18/2020 (Cura Italia) rimodulato dal D.L. 23/2020 (Decreto Liquidità).
In particolare, il credito d’imposta sulle spese di sanificazione da ultimo introdotto abroga le analoghe disposizioni precedentemente citate e:

  • estende la platea dei beneficiari
  • estende le spese agevolabili
  • aumenta la misura del beneficio individuale

Il sostenimento di spese di sanificazione degli ambienti di lavoro è stato agevolato attraverso il riconoscimento di un credito d’imposta a favore di imprese e lavoratori autonomi.Il credito d’imposta è riconosciuto a fronte delle seguenti spese sostenute nel 2020:

  • spese di sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati nell’ambito dell’attività lavorativa;
  • acquisto di dispositivi e prodotti per la sicurezza, e in particolare:

-dispositivi di protezione individuale tra cui guanti, mascherine, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa europea;
prodotti detergenti e disinfettanti;
-dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale, tra cui termometri, termoscanner, tappeti e vaschette igienizzanti, conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa europea incluse le eventuali spese di installazione;
-dispositivi atti a garantire la distanza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi.

Il credito d’imposta è pari al 60% delle spese sopraindicate ed è riconosciuto nella misura massima di 60.000 euro per ciascun beneficiario.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa, entro il 31 dicembre 2021 può essere ceduto.
Modello per la certificazione delle attività di “sanificazione”
Dal 20 luglio al 7 settembre 2020, le imprese che hanno sostenuto costi per la “sanificazione” degli ambienti di lavoro e per l’acquisto di dispositivi di protezione, devono inviare all’Agenzia delle Entrate la comunicazione dell’ammontare dei costi comprensivi delle spese che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2020. Tale comunicazione è necessaria per prenotare il bonus previsto dall’articolo 125 del Dl Rilancio.
Per quanto riguarda le spese di “sanificazione” degli ambienti, le imprese di pulizia e disinfezione e le imprese di sanificazione dovranno rilasciare una certificazione degli interventi svolti che potrà essere rilasciata anche in data successiva al 7 settembre.
Forniamo un fac-simile di modello di attestazione che le imprese dovranno fornire, a cui crediamo sia utile allegare anche il registro delle attività svolte già reso disponibile in precedenza.