Per effetto della sospensione degli adempimenti tributari la presentazione dei modelli intrastat, dell’esterometro e dell’istanza di rimborso delle accise del 1° trimestre 2020 con scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020 può essere effettuata entro il 30 giugno 2020.

L’articolo 62, comma 1 del D.L. 18/2020, dispone che per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020 sono sospesi e devono essere effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

Come già indicato nell’Informativa n. 15 del 19 marzo 2020, tra i gli adempimenti di natura tributaria in scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020 interessati dalla predetta sospensione al 30 giugno 2020, rientra:

la comunicazione delle operazioni transfrontaliere del primo trimestre 2020 in scadenza il 30 aprile,
i modelli riepilogativi Intrastat (scadenze del 25 marzo, 25 aprile e 25 maggio), l’istanza di rimborso delle accise del 1° trimestre 2020.

PRESENTAZIONE DEI MODELLI INTRASTAT

Con riferimento ai modelli Intrastat si evidenzia che la sospensione della presentazione dei predetti elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie è stata confermata dall’Agenzia delle Dogane con un proprio comunicato del 20 marzo 2020 secondo cui rientra nella sospensione dei termini anche la scadenza della presentazione telematica dei Modelli Intrastat di cui all’articolo 50, comma 6, D.L. 331/1993, convertito con modificazioni, dalla Legge 427/1993.

La sospensione fa riferimento agli elenchi riepilogativi:

delle cessioni intracomunitarie di beni (Intra -1 bis);
degli acquisti intracomunitari di beni (Intra -2 bis),
dei servizi resi (Intra -1 quater);
dei servizi ricevuti (Intra -2 quater).

Come è noto, l’ordinario termine di presentazione dei predetti modelli è fissato entro il giorno 25 del mese successivo al mese o trimestre di riferimento. Pertanto, dal momento che sono sospesi gli adempimenti con scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, la predetta sospensione al 30 giugno 2020 riguarda la presentazione dei modelli intrastat relativi:
al mese di febbraio 2020, il cui termine di presentazione è il 25 marzo 2020;
al mese di marzo 2020 il cui termine di presentazione è il 25 aprile 2020;
al mese di aprile 2020 il cui termine di presentazione è il 25 maggio 2020;
al 1° trimestre 2020 il cui termine di presentazione è il 25 aprile 2020.

PRESENTAZIONE DELL’ESTEROMETRO DEL 1° TRIMESTRE 2020

Per quanto riguarda, invece, l’esterometro si ricorda che l’articolo 16 D.L. 124/2019 ha modificato l’articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015. Pertanto, a decorrere dall’anno 2020 i soggetti passivi Iva trasmettono trimestralmente, entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento, all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.
Come chiarito dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del 30.4.2018, la trasmissione telematica è effettuata tenendo conto della data del documento per le fatture emesse e della data di ricezione del documento comprovante l’operazione per le fatture ricevute; per data di ricezione si intende la data di registrazione dell’operazione ai fini della liquidazione dell’Iva.
Con riferimento, quindi, all’esterometro relativo al 1° trimestre 2020, la cui scadenza ordinaria è fissata al 30 aprile 2020, a seguito della sospensione disposta dal predetto articolo 62, la presentazione può essere effettuata entro il 30 giugno 2020.

BENEFICI SUL GASOLIO PER USO AUTOTRAZIONE UTILIZZATO NEL SETTORE DEL TRASPORTO: RIMBORSO DELLE ACCISE RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE DELL’ANNO 2020

Con una Nota n. 96399/RU del 23 marzo 2020, l’Agenzia delle Dogane, Direzione Accise ricorda che per quanto attiene ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° gennaio ed il 31 marzo 2020, la dichiarazione necessaria alla fruizione dei benefici fiscali (rimborso delle accise) può essere presentata dal 1° al 30 aprile 2020.
Nel caso in cui a causa della crisi sanitaria in atto, il soggetto fosse impossibilitato a trasmettere la dichiarazione all’Ufficio delle dogane, l’Agenzia delle dogane con la citata Nota conferma che la presentazione della predetta dichiarazione, la cui scadenza è compresa nel periodo tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, potrà godere della sospensione degli adempimenti tributari introdotta con l’articolo 62 del D.L. n. 18/2020, e pertanto, tale adempimento potrà essere assolto per l’esercizio del proprio diritto al rimborso entro il 30 giugno 2020, in conformità a quanto previsto dall’articolo 62, comma 6, del D.L. n. 18/2020.