L’Art. 66 del Decreto Cura Italia intitolato “Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” è finalizzato a promuovere, anche tramite incentivi fiscali, le erogazioni liberali devolute per fronteggiare l’epidemia in corso. Infatti riconosce un beneficio fiscale, sia alle persone fisiche che alle imprese, per gli aiuti destinati a fronteggiare l’emergenza coronavirus.

L’articolo 66 dice così:

  1. Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell’anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 spetta una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.
  2. Per le erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza

epidemiologica da COVID-19, effettuate nell’anno 2020 dai soggetti titolari di reddito d’impresa, si applica l’articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133. Ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, le erogazioni liberali di cui al periodo precedente sono deducibili nell’esercizio in cui sono effettuate.

In pratica, il comma 1 dell’articolo in esame prevede che per le erogazioni liberali in denaro e in natura effettuate da persone fisiche e da enti non commerciali, a favore di: Stato, regioni, enti locali territoriali, enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, spetta una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30 per cento. L’importo complessivo della detrazione non può essere superiore a 30.000 euro.

Con le stesse finalità, il successivo comma 2, prevede per le suddette erogazioni liberali effettuate da soggetti titolari di reddito di impresa, la piena deducibilità da tale reddito. Per i soggetti titolari di reddito d’impresa, pertanto, è previsto che le predette erogazioni siano deducibili dal reddito di impresa e non si considerano destinate a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.

Lo stesso comma 2 prevede, altresì, che ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), le erogazioni liberali siano deducibili nell’esercizio in cui avviene il versamento.