Limitatamente all’anno 2022, il Decreto Lgs. n. 176/2022, art. 3, comma 10, ha previsto l’aumento da 600 a 3.000 euro della soglia di esenzione per i fringe benefit per i lavoratori dipendenti (es. buoni spesa, buoni benzina, ect).

In particolare, per l’anno in corso, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore dipendente, nonché le somme erogate o rimborsate allo stesso dal datore di lavoro per il pagamento delle bollette di acqua, luce e gas, fino a 3.000 euro non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini contributivi e ai fini Irpef.

La medesima norma stabilisce, inoltre, che, qualora il valore di detti beni e servizi –ovvero di buoni rappresentativi degli stessi- sia superiore al limite indicato, lo stesso concorre per intero alla formazione della base imponibile sia previdenziale che fiscale.

Devono invece ritenersi sempre imponibili eventuali erogazioni liberali in denaro.