In data 28 luglio scorso è stato convertito in legge il Decreto Semplificazioni n. 77/2021 introducendo, all’articolo 33, alcune modifiche importanti alla disciplina del Superbonus 110%.

La novità più rilevante, che ha visto oggi la definitiva approvazione del modello da parte della Conferenza unificata, riguarda il titolo abilitativo per l’avvio dei lavori, infatti attraverso una comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) sarà sufficiente attestare gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione, rendendo in tal modo non più necessaria l’attestazione dello stato legittimo ex articolo 9-bis del DPR 380/2001 che stava ostacolando gli iter burocratici dell’incentivo fiscale. Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento.

Inoltre si stabilisce che tutti gli interventi previsti dell’articolo 119, comma 13-ter, del DL n. 34 del 2020, come modificato dall’articolo 33 del DL n. 77 del 2021, costituendo interventi per l’efficientamento energetico e/o interventi strutturali, ad eccezione di quelli che prevedono la demolizione e ricostruzione, sono classificati come manutenzione straordinaria.

Per gli interventi finalizzati agli incentivi Superbonus 110% già classificati quali edilizia libera (ex art. 6 D.P.R. 380/2001 s.m.i. di cui al DM 2 marzo 2018), il modello predisposto non obbliga alla presentazione di alcuno elaborato progettuale.

Si sottolinea che per gli interventi già in itinere finalizzati al Superbonus già eseguiti in forza di altri procedimenti edilizi in data antecedente all’entrata in vigore del DL n. 77 del 2021, viene prevista comunque presentazione della CILA “Superbonus” in quanto la difformità a detta CILA è una delle condizioni per la decadenza del contributo. Ai sensi della vigente normativa sui documenti amministrativi (articolo 18 della Legge 241/90), il richiedente può domandare all’amministrazione comunale di tenere valida la documentazione progettuale già presente agli atti quali allegati alla CILA “Superbonus”.

Nella modulistica della CILA “Superbonus” è stato ulteriormente chiarito – nel “Quadro riepilogativo della documentazione” – che, al fine della semplificazione degli interventi finalizzati all’ottenimento degli incentivi fiscali, l’elaborato progettuale consiste nella mera descrizione, in forma sintetica, dell’intervento da realizzare. Solo se necessario per una più chiara e compiuta descrizione, il progettista potrà allegare elaborati grafici illustrativi. Resta fermo che per gli interventi di edilizia libera può essere sufficiente una sintetica descrizione dell’intervento inserita direttamente nella modulistica.

Per gli interventi di cui alla CILA “Superbonus” non è richiesta alla conclusione dei lavori la segnalazione certificata di agibilità di cui all’articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Le altre semplificazioni introdotte riguardano l’esclusione del “cappotto termico” e del cordolo antisismico dal computo di distanze e altezze minime tra fabbricati, l’esclusione delle violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle funzioni di controllo dalla decadenza del beneficio fiscale e la proroga a 30 mesi (rispetto ai precedenti 18) del termine per stabilire la residenza nel nuovo immobile acquistato nel caso in cui quest’ultimo sia sottoposto a opere ricadenti nell’agevolazione del 110%.