Grazie ad un interrogazione presentata dall’On. Gaetana Russo di Fratelli d’Italia sull’obbligo di registrazione all’applicativo REN-Noleggi gravante sulle aziende che utilizzano un mezzo a noleggio, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ufficialmente chiarito che da tale applicazione rimane escluso il cosiddetto fenomeno del “trazionismo“.

In rappresentanza del Governo il Viceministro Edoardo Rixi, raccogliendo le sollecitazioni dell’On. Russo durante il question time odierno alla IX Commissione Trasporti della Camera dei Deputati, ha evidenziato che il trazionismo è divenuta una prassi consolidata che non appare incompatibile con le regole comunitarie, sebbene non si riscontri normativa unionale specifica sull’istituto. Pur non essendo una pratica codificata a norma di legge il trazionismo può inquadrarsi come un contratto di trasporto, tra un trazionista e il titolare del rimorchio o semirimorchio, ma differisce dal contratto di locazione essenzialmente perché nel contratto di trazione il veicolo rimorchiato non è nella disponibilità di chi esegue il trasporto, che viene effettuato secondo istruzioni di volta in volta fornite dal proprietario del veicolo rimorchiato.

Alla luce di questa fondamentale differenza, il trazionismo non risulta in contrasto con le disposizioni introdotte dall’articolo 24 del decreto-legge 13 giugno 2023 n.69.

Il Ministero dei Trasporti, dunque, specificando che locazione e trazionismo sono due istituti funzionalmente diversi e reciprocamente non sovrapponibili, non ravvisa al momento la necessità di emanare indicazioni o disposizioni sul trazionismo, posto che quest’ultimo risulta essere abitualmente utilizzato senza particolari criticità e che l’eventuale regolamentazione richiederebbe una previa verifica con la Commissione europea.

Di seguito il testo integrale dell’interrogazione dell’On. Russo (FDI) e la risposta del Governo fornita dal Viceministro Infrastrutture e Trasporti Rixi.

 

GAETANA RUSSO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

con la modifica alla disciplina sulla locazione dei veicoli senza conducente, introdotta dalla legge n. 103 del 10 agosto 2023 di conversione del decreto-legge 13 giugno 2023 n. 69, vengono sanciti i seguenti punti:

il veicolo locato deve rimanere in maniera esclusiva dell’impresa che lo utilizza;

le aziende che utilizzano un mezzo a noleggio, prima dell’utilizzo, hanno l’onere di registrazione sull’applicativo REN-Noleggi;

l’obbligo di registrazione riguarda anche i contratti di breve durata;

tale modifica ha un impatto negativo per i mezzi senza motore (rimorchi e semirimorchi) generando difficoltà operative e aggravio di costi a carico del trasporto, poiché nell’autotrasporto è diffuso il fenomeno «trazionismo», modalità contrattuale nella quale il subvettore traina dal luogo di carico a quello di scarico il semirimorchio (con merce a bordo), affidatagli dal vettore committente, per l’esecuzione del singolo trasporto (e relative tratte a vuoto);

la modifica prevista dall’articolo 24 comma 4-ter del decreto-legge n. 69 del 13 giugno 2023, nella parte in cui prevede che «il contratto di locazione preveda unicamente la messa a disposizione del veicolo senza conducente, e non sia abbinato a un contratto di servizio concluso con la stessa impresa e riguardante il personale di guida o di accompagnamento» ha fatto sorgere il dubbio che il trazionismo si ponga in contrasto con la normativa da ultimo introdotta, pur con un evidente razionalizzazione dei mezzi, dato che la modalità dello sgancia/aggancia, che consiste nell’arrivare in un punto, che sia esso di carico o di scarico, sganciare il semirimorchio in dotazione ed agganciarne un altro, sganciato in precedenza da un altro mezzo/autista per effettuare il servizio successivo, ottimizza le ore di impiego e di guida degli autisti;

ci si avvale in sintesi, oltre all’utilizzo dei propri trattori, della collaborazione di trazionisti e/o /padroncini, ai quali vengono messi a disposizione i semirimorchi di proprietà del vettore committente, senza dover attendere le operazioni di carico e scarico del «proprio» rimorchio, e soprattutto nel trasporto di merci deperibili, consente di essere più tempestivo nella consegna;

dovendosi però identificare il semirimorchio come parte dei «beni» trasportati e, in definitiva, mancando l’utilizzo esclusivo in capo al subvettore, non è chiaro se sia escluso o meno da tali ipotesi l’uso temporaneo dei semirimorchi/rimorchi (privi di motore) dall’ambito di applicazione della disciplina -:

se e quali iniziative di competenza, anche di carattere normativo, il Ministero intenda predisporre per chiarire l’ambito applicativo della disciplina, auspicando l’esclusione del trazionismo.

 

RISPOSTA GOVERNO, 30.07.24

In merito al fenomeno del cosiddetto “trazionismo” in rapporto al noleggio di rimorchi e semirimorchi e alle disposizioni introdotte dall’articolo 24 del decreto-legge n. 69 del 2023 che recepisce la direttiva UE 738 del 2022, si rappresenta quanto segue.

In premessa, si evidenzia che la modalità del trazionismo è divenuta una prassi consolidata che non appare incompatibile con le regole comunitarie, sebbene non si riscontri normativa unionale specifica sull’istituto.

Ancorché non specificamente codificato, il trazionismo può inquadrarsi come un accordo commerciale, nello specifico un contratto di trasporto, tra un trazionista e il titolare del rimorchio o semirimorchio. Differisce dal contratto di locazione essenzialmente perché nel contratto di trazione il veicolo rimorchiato non è nella disponibilità di chi esegue il trasporto, che viene effettuato secondo istruzioni di volta in volta fornite dal proprietario del veicolo rimorchiato. Pertanto, il trazionismo non risulta in contrasto con le disposizioni introdotte dall’articolo 24 citato.

Poiché, dunque, locazione e trazionismo sono due istituti funzionalmente diversi e reciprocamente non sovrapponibili, non si ravvisa al momento la necessità di emanare indicazioni o disposizioni sul trazionismo, posto che quest’ultimo risulta essere abitualmente utilizzato senza particolari criticità e che l’eventuale regolamentazione richiederebbe una previa verifica con la Commissione europea.

Luglio 2024

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