Con il DL n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia” in vigore dal 17.3.2020, sono state introdotte specifiche misure di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Tra le misure previste, l’art. 65 del citato Decreto ha introdotto, per il 2020, uno specifico credito d’imposta (c.d. Bonus “negozi e botteghe”) a favore degli esercenti attività d’impresa pari al 60% del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020.

Il bonus in esame, finalizzato a ridurre gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza “coronavirus”:

O spetta con riferimento al canone di locazione relativo agli immobili di categoria catastale C/1 (negozi e botteghe);

O non spetta ai soggetti esercenti le attività c.d. “essenziali” di cui agli Allegati 1 e 2, DPCM 11.3.2020.

Si rammenta che il citato DPCM 11.3.2020 ha disposto la sospensione:

O delle attività commerciali al dettaglio diverse da quelle indicate nell’Allegato 1;

O delle attività di servizi alla persona diverse da quelle indicate nell’Allegato 2.

ALLEGATO 1 – Attività commercio al dettaglio

Ipermercati

Supermercati

Discount di alimentari

Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari

Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le

telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici

Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici Ateco: 47.2)

Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi

specializzati (codice Ateco: 47.4)

Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico

Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari

Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione

Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici

Farmacie

Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica

Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale

Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici

Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia

Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento

Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono

Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

ALLEGATO 2 – Attività servizi per la persona

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia

Attività delle lavanderie industriali

Altre lavanderie, tintorie

Servizi di pompe funebri e attività connesse

Pertanto, il credito d’imposta in esame spetta alle imprese esercenti le attività sospese dal citato DPCM 11.3.2020 nel periodo itercorrente dal 12.3 al 25.3.2020, termine prorogato fino al 3.4.2020 (salvo ulteriori differimenti dovuti al protrarsi della situazione emergenziale).

Il credito d’imposta in esame va utilizzato esclusivamente in compensazione nel mod. F24, tramite i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline).

Recentemente, con la Risoluzione 20.3.2020, n. 13/E, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il seguente codice tributo, utilizzabile a decorrere dal 25.3.2020:

6914” – “Credito d’imposta canoni di locazione botteghe e negozi – articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18”.

Merita evidenziare che quale “anno di riferimento” va riportato l’anno per il quale è riconosciuto il credito d’imposta (2020).

QUESTIONI OPERATIVE APERTE 

Competenza o cassa? 

L’operatività dell’agevolazione in esame pone, innanzitutto, la questione legata al fatto se per usufruire del credito d’imposta sia necessario l’effettivo pagamento del canone di locazione. A tal fine il citato art. 65 fa espressamente riferimento all’ammontare del canone di locazione “relativo al mese di marzo 2020”, dando quindi rilevanza ad un concetto di competenza piuttosto che di cassa.

NB 

Il credito d’imposta, pertanto, spetta anche ai soggetti (conduttori) che non hanno pagato / non sono riusciti a pagare il canone di locazione al proprietario dell’immobile (locatore).

Contratto relativo a più unità immobiliari 

Dovrà essere chiarito il criterio utilizzabile per determinare il bonus in esame in presenza di un unico contratto di locazione riferito a più unità immobiliari di diversa categoria catastale, con un canone indistinto. Si pensi al negozio locato congiuntamente a un deposito accatastato C/2. Si potrebbe proporre una ripartizione proporzionale alla rendita catastale / superficie dei diversi immobili.

Affitto d’azienda / ramo d’azienda

Un’altra questione operativa riguarda il mancato richiamo alle unità immobiliari utilizzate nell’ambito di un contratto di affitto d’azienda / ramo d’azienda.

Lavoratori autonomi 

Facendo riferimento “ai soggetti esercenti attività d’impresa” il bonus non è riconosciuto ai lavoratori autonomi, ancorché per talune attività ne sia stata disposta la sospensione. Non si esclude che l’estensione possa essere inserita in sede di conversione.

Unità immobiliari diverse da C/1

Un’ultima questione riguarda il fatto che le attività oggetto dell’agevolazione potrebbero essere esercitate in unità immobiliari diverse dalla categoria catastale C/1 (si pensi, ad esempio, ai negozi all’interno dei centri commerciali accatastati D/8, alle attività artigianali). Anche in tal caso la modifica della norma non può che essere adottata in sede di conversione.

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Credito d’imposta sui canoni di locazione di botteghe e negozi – Novità del DL 18/2020 (“Cura Italia”) – Condizione dell’avvenuto pagamento dei canoni (circ. Agenzia delle Entrate 3.4.2020 n. 8)

L’Agenzia delle Entrate, nell’ambito della circ. 3.4.2020 n. 8 (risposta 3.1), ha chiarito che il credito d’imposta per l’affitto di botteghe e negozi spetta sui canoni di locazione pagati.
L’agevolazione in esame ha la finalità di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica nei confronti dei soggetti esercitanti attività d’impresa nell’ambito della quale risulta condotto in locazione un immobile in categoria catastale C/1.
Ancorché la disposizione si riferisca, genericamente, al 60% dell’ammontare del canone di locazione, la stessa ha la finalità di ristorare il soggetto dal costo sostenuto costituito dal predetto canone, per cui, in coerenza con tale finalità, il predetto credito maturerà a seguito dell’avvenuto pagamento del canone medesimo.
L’Agenzia delle Entrate precisa, inoltre, che sono esclusi dal credito d’imposta in esame gli immobili in categoria catastale D/8 (risposta 3.2).