20210120_proroga termini accertamento

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge n3 del 15 gennaio 2021 ha prorogato i termini di notifica degli atti impositivi che, in base alla normativa ordinaria, sarebbero scaduti dall’8 marzo 2020 al 31 dicembre 2020.

Con la pubblicazione di tale decreto ora la notifica può avvenire dal febbraio 2021 al 31 gennaio 2022. Rimane tuttavia invariata la regola secondo la quale l’emissione dell’atto, quindi la sottoscrizione ad opera del funzionario competente, deve essere avvenuta entro il 31 dicembre 2020.
In pratica, viene dato un po’ più tempo agli uffici ai fini della sola notifica degli atti che potrà dunque avvenire sino a gennaio 2022.

Atti oggetto di proroga del termine di accertamento
Sono oggetto di proroga dei termini di accertamento:

  • gli accertamenti esecutivi (relativi a imposte sui redditi, IVA e IRAP);
  • tutti gli atti impositivi, con l’eccezione della fiscalità locale;
  • gli avvisi di recupero dei crediti d’imposta,
  • gli avvisi di rettifica e di liquidazione;
  • gli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni.

Per quanto riguarda le dichiarazione dei redditi, entro il 31 dicembre 2020 dovevano essere stati emessi gli accertamenti imposte sui redditi, IVA e IRAP relativi all’annualità 2015 modello UNICO 2016 (2014 modello UNICO 2015 qualora ci sia stata l’omessa dichiarazione). Ora la notifica potrà avvenire dal febbraio 2021 al 31 gennaio 2022.

Controlli automatizzati e formali
Analoga modifica riguarda il periodo di notifica delle comunicazioni di irregolarità/avvisi bonari collegati ai controlli automatizzati ex artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72 e ai controlli formali delle dichiarazioni ex art. 36-ter, DPR n. 600/73 degli inviti all’adempimento in materia di liquidazioni periodiche IVA di cui all’art. 21-bis, DL n. 78/2010 e degli atti di accertamento dell’addizionale erariale della tassa automobilistica, di cui all’art. 23, comma 21, DL n. 98/2011.

Cartelle di pagamento
Inoltre è prorogato a 13 mesi (anziché 12 mesi) il termine di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento riferite alle dichiarazioni presentate nel 2017 / 2018.

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