20210120_bonus publlicità

I soggetti che hanno presentato la comunicazione per la richiesta del credito d’imposta pubblicità con riferimento agli investimenti effettuati nel 2020 devono presentare la dichiarazione sostitutiva entro il prossimo 8 febbraio.

Presentazione della dichiarazione degli investimenti 2020
Per poter beneficiare dell’agevolazione in esame il soggetto interessato deve presentare, utilizzando il predetto modello:

  • la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, contenente i dati relativi agli investimenti effettuati / da effettuare nell’anno, a carattere “prenotativo”.

Per il 2020, tale “prenotazione” poteva essere presentata dall’1.9 al 30.9.2020, anziché     dall’1.3 al 31.3.2020.

  • la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, con la quale dichiarare l’effettiva realizzazione degli investimenti indicati nella Comunicazione “prenotativa” precedentemente presentata. Per il 2020 la comunicazione scade l’8 febbraio 2021.

Tali dichiarazioni vanno presentate, utilizzando l’apposito modello, con istanza telematica da inviare tramite la specifica piattaforma resa disponibile dall’Agenzia delle Entrate.

Di seguito tutte le regole per beneficiare del bonus pubblicità.

In cosa consiste
Si tratta di un credito d’imposta per gli investimenti in campagne pubblicitarie su stampa, radio e tv.

A causa dell’emergenza Coronavirus, è stato previsto un particolare regime per il periodo d’imposta 2020 prorogato per il 2021 e 2022 dalla legge di bilancio 2021.

Ambito soggettivo
Il credito d’imposta è riconosciuto:

  • alle imprese (a prescindere dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal regime contabile adottato);
  • ai lavoratori autonomi (ivi incluse quindi le professioni regolamentate);
  • agli enti non commerciali.

Ambito oggettivo
In linea generale, sono oggetto dell’agevolazione gli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati:

  • sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line;
  • sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali (solo per l’anno 2020, anche sulle emittenti televisive e radiofoniche nazionali, analogiche o digitali, purchè non partecipate dallo Stato).

L’importo da considerare ai fini dell’agevolazione è costituito dall’ammontare delle spese di pubblicità, al netto dell’IVA se detraibile.

Spese escluse
Sono escluse le spese sostenute per:

  • l’acquisto di spazi nell’ambito della programmazione o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o promuovere televendite di beni e servizi di qualunque tipologia;
  • per la trasmissione o per l’acquisto di spot radio e televisivi di inserzioni o spazi promozionali relativi a servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovraprezzo;
  • grafica pubblicitaria su cartelloni fisici, volantini cartacei periodici, pubblicità su cartellonistica, pubblicità su vetture o apparecchiature, pubblicità mediante affissioni e display, pubblicità su schermi di sale cinematografiche, pubblicità tramite social o piattaforme on line, banner pubblicitari su portali on line.

Le spese per l’acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso.

Investimenti incrementali
Ad esclusione di quanto previsto per il periodo d’imposta 2020, 2021 e 2022, per beneficiare dell’agevolazione, il valore complessivo dei suddetti investimenti agevolabili doveva superare almeno dell’1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente (si intendono quindi la stampa, da una parte, e le emittenti radio-televisive dall’altra, non il singolo giornale o la singola emittente).

Per l’anno 2020, 2021 e 2022, non rileva il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento dell’anno precedente, quale requisito per l’accesso all’agevolazione fiscale.

Ambito temporale
Sono agevolabili i suddetti investimenti incrementali su stampa, radio e tv effettuati dall’1.1.2019 (erano agevolabili, con una diversa misura, anche gli investimenti effettuati nel 2018 e, in parte, nel 2017).

Per il 2021 e 2022 possono beneficiare dell’agevolazione “straordinaria” soltanto gli investimenti sulla stampa.

Momento di sostenimento delle spese
Le spese si considerano sostenute secondo l’art. 109 del TUIR, in base al quale “i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni stesse sono ultimate“.
Non rileva quindi il momento in cui viene emessa la fattura o viene effettuato il pagamento.

Il pagamento può essere effettuato con qualsiasi mezzo.

Attestazione delle spese
L’effettuazione di tali spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata:

  • dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità;
  • ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell’ 2409-bisc.c.

Tale attestazione:

  • riguarda esclusivamente l’effettività del sostenimento delle spese;
  • deve essere prodotta solo in relazione alla “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, di cui costituisce un presupposto.

Misura del credito d’imposta
Dal 2019, il credito d’imposta “teorico”, che spetta comunque nel limite massimo di spesa stabilito, è previsto nella misura unica del 75% degli investimenti pubblicitari incrementali per tutti i soggetti.

Il credito d’imposta richiesto in relazione a ciascun mezzo di informazione è determinato come di seguito:

  • viene calcolato l’importo complessivo del credito d’imposta pari al 75% dell’ammontare totale dell’incremento;
  • l’importo come sopra determinato viene poi ripartito in proporzione all’ammontare dell’incremento sui singoli mezzi di informazione.

L’ammontare del credito effettivamente fruibile è definito con apposito provvedimento del Dipartimento per l’informazione e l’editoria.

Misura per il 2020
Il credito d’imposta, limitatamente al 2020, spetta nella misura del 50% del complesso degli investimenti pubblicitari su stampa, radio e tv (quindi non soltanto per quelli incrementali).

Misura per il 2021 e 2022
Il credito d’imposta spetta nella misura del 50% del complesso degli investimenti pubblicitari effettuati solo su giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale.

Utilizzo del credito d’imposta
Il credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile:

  • esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 con codice tributo “6900” da presentare tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;
  • a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che comunica l’ammontare spettante.

L’agevolazione spetta nel rispetto del regime de minimis.

Divieto di cumulo con altre agevolazioni
Il credito d’imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea.

Trattamento fiscale
In assenza di specifiche disposizioni di senso contrario, il credito d’imposta si configura come un contributo tassabile ai fini IRPEF, IRES e IRAP.

Posto che, in linea di massima, le spese di pubblicità sono costi di periodo e il credito d’imposta potrebbe quindi configurarsi come un contributo in conto esercizio.

Faq

Faq disponibili al seguente link.

Per informazioni l’Ufficio Fiscale è a disposizione al numero 0341/250200 e via mail fiscale@artigiani.lecco.it