Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito precisazioni riguardo l’abbinamento dei veicoli che singolarmente o nel complesso superino i limiti di sagoma o di massa (artt. 61 e 62 Cds), consentito a seguito di visita e prova presso un ufficio della Motorizzazione.

A seguito della circolare n. 14883 datata 15 maggio 2024 diffusa dal Ministero dell’Interno sull’argomento, la Direzione generale per la motorizzazione del MIT ha precisato che:

in caso di agganciamento di un trattore stradale italiano trainante un rimorchio/semirimorchio eccezionale estero, attesa l’impossibilità di effettuare annotazioni su documenti di circolazione esteri, l’autorizzazione alla circolazione può essere rilasciata su un documento aggiuntivo, da allegare al documento di circolazione del rimorchio/semirimorchio, nel quale viene dato atto dell’avvenuta visita e prova e dell’idoneità tecnica del complesso veicolare;

secondo quanto previsto dall’art. 219, comma 3, Regolamento Cds, non è possibile annotare l’autorizzazione in argomento sul documento di circolazione del veicolo trattore.

Maggio 2024

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