Il Comitato Centrale Albo Autotrasportatori ha chiesto un parere all’Avvocatura dello Stato a seguito dell’abrogazione del paragrafo 2, art. 3 del Regolamento (CE) 1071/2009 da parte del Regolamento (UE) 2020/1055, sull’applicabilità degli artt. 19 e 63 della Legge 298/1974.

La norma abrogata prevedeva la possibilità, per gli Stati membri, di imporre requisiti supplementari in capo alle imprese ai fini dell’esercizio della professione di trasportatore su strada, ed è quella che ha permesso al nostro Paese di prevedere una disciplina ad hoc sull’accesso al mercato.

Il parere dell’Avvocatura ha chiarito che tale abrogazione non ha influito sulle disposizioni della Legge 298/1974, trattandosi di condizioni per l’esercizio dell’attività e non di requisiti per l’esercizio della professione su strada.

Pertanto, l’Avvocatura dello Stato sostiene che l’abrogazione suindicata “non ha incidenza alcuna sull’applicabilità delle disposizioni della Legge 298/1974 sull’obbligo di pagamento del contributo annuale e conseguenze per il mancato pagamento (artt. 63 e 19)”.

Maggio 2024

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