Il Consiglio dei ministri ha approvato nella seduta del 18 febbraio scorso, un decreto-legge che introduce “Misure urgenti per il contrasto alle frodi in materia edilizia e sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili”. Il provvedimento interviene per sbloccare il processo di cessione del credito dei bonus edilizi, come richiesto da ANAEPA-Confartigianato e da tutta la filiera delle costruzioni. La disposizione prevede la possibilità di cedere il credito per tre volte e solo in favore di banche, imprese di assicurazione e intermediari finanziari (soggetti controllati) e che lo stesso non possa formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate.

A tal fine viene introdotto un codice identificativo univoco del credito ceduto per consentire la tracciabilità delle cessioni.

E’ auspicabile che la disciplina dei bonus edilizi abbia assunto, con questo provvedimento, un assetto normativo definitivo per restituire finalmente alle imprese la certezza di poter investire, lavorare e contribuire al rilancio di un settore fondamentale per la nostra economia e per la transizione green.

Ancora reale è invece il problema della cessione del credito fra fornitori e distributori di componenti all’interno delle filiere, su cui è in atto una richiesta emendativa rispetto alla conversione in Parlamento.

Il medesimo Decreto disciplina inoltre la concessione dei bonus edilizi con l’applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore stipulati dalle organizzazioni più rappresentative. In merito era stata inviata da Anaepa e dalle altre organizzazioni artigiane dell’edilizia al Ministro Orlando, dove si evidenziava “la necessità dell’assoluta osservanza dei contratti collettivi nazionali stipulati dalle Organizzazioni più rappresentative e dei relativi sistemi bilaterali, in quanto strumenti fondamentali per la formazione e la tutela della sicurezza dei lavoratori“.

Il testo della nuova disposizione prescrive che “non possono essere riconosciuti per lavori edili eseguiti da datori di lavoro che non applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. Per verificare che il Ccnl sia approvato, “il contratto collettivo applicato deve essere indicato nell’atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori. L’Agenzia delle entrate, per la verifica dell’indicazione del contratto collettivo applicato, si avvale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dell’INPS e delle Casse edili/Edilcasse. La presente disposizione non si applica ai lavori avviati alla data di entrata in vigore della misura stessa.