Con risoluzione n. 17/E del 31 marzo 2020 sono stati istituiti i codici tributo per l’utilizzo in compensazione da parte dei sostituti d’imposta, tramite modelli F24 e F24 “enti pubblici” (F24 EP), del premio erogato ai lavoratori dipendenti ai sensi dell’articolo 63 del D.L. “Cura Italia”
Con risoluzione n. 17/E del 31 marzo 2020 sono stati istituiti i codici tributo per il recupero in compensazione da parte dei sostituti d’imposta, tramite modelli F24 e F24 “enti pubblici” (F24 EP), del premio erogato ai lavoratori dipendenti ai sensi dell’articolo 63 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.
Si ricorda che l’articolo 63, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, “Cura Italia” introduce solo per i titolari di redditi di lavoro dipendente (sia pubblici che privati) di cui all’articolo 49, comma 1 del Tuir (sono quindi esclusi gli assimilati), che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro, un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.
Ai sensi del comma 2 del richiamato articolo 63, i sostituti d’imposta riconoscono, in via automatica, il predetto incentivo a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.
Come previsto dal comma 3 del medesimo articolo 63 i sostituti d’imposta compensano l’incentivo erogato mediante l’istituto di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Si ritiene che, anche a seguito di colloqui informali con l’Agenzia delle entrate, il premio straordinario possa essere determinato sulla base delle ore di lavoro svolte presso l’azienda rispetto al monte ore totale lavorate nel mese di marzo 2020.
Ovviamente, nella determinazione delle ore effettive “in sede”, vanno escluse quelle in cui il dipendente ha operato in smart working.
L’importo del premio così determinato non è assoggettato né a contribuzione né a tassazione Irpef.
In settimana dovrebbe essere ufficializzata in circolare la posizione dell’Agenzia delle entrate.
L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 17/E del 31 marzo 2020, ha istituito il codice tributo al fine di consentire ai sostituti d’imposta il recupero in compensazione del suddetto premio anticipato ai dipendenti.
I codici tributo istituiti sono i seguenti
Per il modello F24:
1699 denominato “Recupero da parte dei sostituti d’imposta del premio erogato ai sensi dell’articolo 63 del decreto-legge n. 18 del 2020”.
In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo “1699” è esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”. Nei campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” e “anno di riferimento” sono indicati, rispettivamente, il mese e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del premio, nei formati “00MM” e “AAAA”.
Per il modello F24 “enti pubblici” (F24 EP):
169E denominato “Recupero da parte dei sostituti d’imposta del premio erogato ai sensi dell’articolo 63 del decreto-legge n. 18 del 2020”.
In sede di compilazione del modello F24 EP, il codice tributo “169E” è esposto nella sezione “Erario” (valore F) in corrispondenza delle somme indicate nel campo “importi a credito compensati”. Nei campi “riferimento A” e “riferimento B” sono indicati, rispettivamente, il mese e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del premio, nei formati “00MM” e “AAAA”.
Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Inoltre, la risoluzione precisa che il recupero in compensazione da parte del sostituto non deve essere preceduto dalla presentazione della dichiarazione da cui emerge il relativo credito.