Formulate all’Agenzia delle entrate diverse richieste di precisazione in merito alla corretta interpretazione delle disposizioni fiscali contenute nel D.L. n. 18 del 2020 (decreto “Cura Italia”)
L’emergenza sanitaria che il Paese sta affrontando in questi giorni e le prime risposte in campo fiscale contenute nei Decreti legge nn. 9 e 18 del 2020 hanno generato una serie di dubbi.
Di seguito le richieste esplicitate all’Agenzia delle entrate e le possibili soluzioni prospettate.
Si evidenzia che nei prossimi giorni sarà emanato un documento di prassi da parte dell’Agenzia delle entrate che dovrebbe affrontare le diverse criticità evidenziate.
Sospensione dei versamenti in relazione a determinate tipologie di contribuenti per le quali è prevista la verifica dell’ammontare dei ricavi dell’anno precedente a quello di entrata in vigore del D.L. n. 18/2020
Considerato che per la generalità dei contribuenti, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, la verifica concerne i ricavi del 2019, è stato richiesto all’Agenzia di precisare che occorre far riferimento, per la determinazione dei ricavi, alle regole che presidiano i differenti regimi contabili (cassa per i semplificati e i forfetari, competenza per gli ordinari) e che alla determinazione dei ricavi stessi non concorrano gli eventuali maggiori ricavi da ISA. Tale ultima scelta è logicamente motivata dal fatto che la scansione temporale delle sospensioni è incompatibile con la possibilità di tener conto di tali maggiori ricavi.
Occorre altresì precisare che gli stessi ricavi debbano essere considerati al netto delle somme corrisposte al fornitore o nella misura ad aggio.
Più specificamente, l’ammontare dei ricavi sopra indicato, in assenza di chiarimenti in ordine alla modalità di calcolo degli stessi, deve essere considerato al netto del prezzo corrisposto al fornitore come previsto dall’art. 18, comma 10, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.
2. Svolgimento di più attività, alcune delle quali ricomprese nelle “sospensioni” previste dall’articolo 8 D.L. 9/2020 e dall’articolo 61, comma 2, D.L. 18/2020.
Come noto, l’articolo 8, D.L. 9/2020 e l’articolo 61, comma 2, D.L. 18/2020, hanno individuato le attività per le quali opera la sospensione dei termini, a prescindere dal volume di ricavi e compensi. Tali settori sono stati, a livello indicativo, individuati con le risoluzioni nn. 12/E/2020 e 14/E/2020. Nel caso in cui il contribuente svolga più attività e solo alcune di queste rientrino nelle citate disposizioni, occorre individuare un criterio per godere della sospensione dei termini di versamento per l’intera attività svolta. E’ stato chiesto di precisare che la sospensione dei termini è riconosciuta se l’attività (o le attività) rientranti nel citato art. 8 DL 9/2020 e art. 61, comma 2, DL 18/2020 siano quelle prevalenti in termini di ricavi/compensi.
L’emissione della fattura in presenza di attività per le quali è stata disposta la chiusura
Viene segnalato che in considerazione della chiusura delle attività, disposta da ultimo con il DPCM 25 marzo 2020, diviene praticamente impraticabile il rispetto dei termini di alcuni adempimenti tributari. In particolare, con la chiusura anche degli uffici amministrativi delle imprese, per l’emissione della fattura elettronica o cartacea (ove ammessa) diviene difficile il rispetto del termine dei 12 giorni dal momento di effettuazione delle operazioni per la sua trasmissione al SdI.
Ad esempio, con la chiusura delle attività disposta a far data dall’11 marzo 2020 (DPCM 11 marzo 2020), per le fatture relative a consegne di beni avvenute nei dodici giorni antecedenti ovvero relative ad accrediti per pagamenti di prestazioni di servizi sempre avvenute nei dodici giorni precedenti o che avvengono dopo la data dell’intervenuta sospensione delle attività, diviene impossibile il rispetto dell’ordinario termine di emissione della fattura in quanto il personale amministrativo non è in servizio e non è stato organizzato il lavoro nella forma del “lavoro agile”.
Al riguardo è stato richiesto all’Agenzia di condividere che nel caso specifico (emissione di fattura oltre i 12 giorni dal momento di effettuazione delle operazioni) operi l’esimente prevista dall’art. 6, comma 5, del D.Lgs. n. 472/1997 in quanto si è in presenza di causa di forza maggiore che impedisce di assolvere correttamente all’obbligo.
Il termine del 31 marzo per la consegna delle CU ai dipendenti in presenza di attività chiuse ovvero di dipendenti assenti dal lavoro
Sono pervenute segnalazioni in merito alla concreta impossibilità di rispettare il termine del 31 marzo 2020 per la consegna ai dipendenti delle CU.
In particolare, tale consegna diventa praticamente impossibile in quanto molti dipendenti sono collocati in ferie o in cassa integrazione, ma anche per il fatto che le ditte destinatarie delle certificazioni relative ai propri dipendenti sono chiuse e, quindi, le stesse non sono oggettivamente nelle condizioni di poter consegnare le Certificazioni.
Nell’attuale contesto di grave crisi sanitaria con chiusura forzata delle attività, che spesso si traduce in una impossibilità oggettiva a consegnare la CU ai dipendenti, è stato richiesto all’Agenzia di condividere che nel caso in oggetto opera la causa di non punibilità di cui all’art. 6, comma 5, del D.Lgs. n. 472 del 1997 che testualmente recita: “Non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore”.
Al riguardo la circolare n. 180 del 1998 ha avuto modo di precisare che:
“Il comma 5 prende in considerazione, quale ulteriore causa di esclusione dell’elemento soggettivo dell’illecito, la forza maggiore, (omissis) che, in ogni caso, si tradurrebbe in mancanza dell’elemento soggettivo (colpa o dolo) indispensabile per configurare una violazione punibile. Per forza maggiore si deve intendere ogni forza del mondo esterno che determina in modo necessario e inevitabile il comportamento del soggetto….”.
Adempimenti che dovrebbero ritenersi sospesi
E’ stato chiesto all’Agenzia di confermare che fra gli adempimenti sospesi rientrano:
la presentazione della dichiarazione annuale IVA (dal 30 aprile 2020 al 30 giugno 2020);
la presentazione del modello TR relativo al rimborso IVA relativo al primo trimestre 2020 (dal 30 aprile 2020 al 30 giugno 2020);
la liquidazione periodica (LIPE) del primo trimestre 2020 (dal 31 maggio al 30 giugno 2020);
la presentazione dell’esterometro del primo trimestre 2020 (dal 30 aprile 2020 al 30 giugno 2020);
i modelli Intrastat (mensile e trimestrale);
la presentazione dell’istanza “caro petrolio” relativa al primo trimestre 2020 (termine scadenza 30 aprile 2020 prorogato al 30 giugno 2020)– Nota delle dogane n. 96399/RU del 12 marzo 2020;
il modello EAS (ne sono interessati gli enti non commerciali)
il modello INTRA 12 (dichiarazione mensile relativa agli acquisti di beni/servizi da soggetti esteri da parte di enti NON soggetti passivi IVA ed agricoltori)
la denuncia di successione: qualora il termine di presentazione della dichiarazione di successione scada nel periodo di sospensione compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 si applica la sospensione prevista dall’articolo 62 del Decreto e tale adempimento dovrà essere effettuato entro il 30 giugno 2020 (FAQ MEF).
E’ stato richiesto di precisare, inoltre, che nella sospensione rientri anche l’invio dei corrispettivi in relazione ai contribuenti non ancora dotati di registratore telematico che devono, nella fase transitoria, assolvere al predetto obbligo entro l’ultimo giorno del mese successivo alla comunicazione telematica tramite servizio online “F&C” dell’Agenzia delle entrate o tramite intermediario qualificato.
6. Credito d’imposta spettante per i canoni di locazione di immobili di categoria C/1
E’ stata segnalata la necessità che in relazione al credito d’imposta spettante per i locali in locazione di categoria C/1 sia chiarito se lo stesso matura in relazione al canone di affitto pattuito indipendentemente dal pagamento del medesimo. La Relazione tecnica al Decreto legge lascia intendere che il citato credito matura solo in relazione al pagamento del canone relativo al mese di marzo 2020.
Occorre inoltre verificare, in caso di imprese operanti in regime di multiattività monopunto, le modalità di fruizione del beneficio. A tale riguardo si pensi al caso della tabaccheria e bar esercitati nello stesso locale. Si ritiene di dover privilegiare nel caso delineato il principio dell’attività prevalente per la fruizione del credito al fine di evitare una difficile gestione dello stesso beneficio.
Altre tematiche sulle quali è stato chiesto un chiarimento all’Agenzia concernono:
il canone di locazione comprensivo delle spese condominiali indipendentemente dalle modalità di addebito in forma separata e accessoria o unitaria rispetto al canone stesso;
il contratto di locazione di negozio (C/1) e di pertinenza (C/3) con canone pattuito in maniera unitaria.
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