Come da precedenti comunicazioni il Governo è intervenuto con più decreti per concedere delle agevolazioni sul costo dell’energia elettrica e del gas naturale per far fronte ai fortissimi aumenti della materia prima registrati dalla metà dello scorso anno.

Dopo la pubblicazione del decreto legge 50/2022 (decreto Aiuti), l’agevolazione per le ditte NON ENERGIVORE e NON GASIVORE spetta sulla spesa della materia energia effettivamente sostenuta nel 2° trimestre 2022 nella seguente misura:

 

SOGGETTI BENEFICIARI CREDITO D’IMPOSTA DL 21/2022

DECRETO UCRAINA

DL 50/2022

DECRETO AIUTI

Imprese NON gasivore 20% (art. 4) 25% (art. 2)
Imprese NON energivore 12% (art. 3) 15% (art. 2)

 

Si ricorda in breve che le imprese ENERGIVORE sono quelle iscritte in appositi elenchi gestiti dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA), mentre le imprese GASIVORE sono quelle che rientrano in determinati settori (allegato I del Decreto MiTE 21/12/2021) ed hanno un consumo annuo superiore a 1 gwh, pari a 94.582 smc.

ENERGIA ELETTRICA

I requisiti per il riconoscimento del credito d’imposto sono i seguenti:

  • contatore con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW;
  • spesa per la materia energia, calcolata sulla base della media del primo trimestre 2022 al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, superiore del 30% rispetto a quella relativa al primo trimestre del 2019.

GAS NATURALE (METANO)

Per poter beneficiare del bonus è necessario che il prezzo del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del Mercati Energetici (GME), abbia subìto un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del primo trimestre 2019.

Entrambe le agevolazioni sopra indicate sono:

  • utilizzabili esclusivamente in compensazione, tramite il F24, entro il 31.12.2022;
  • non sono tassate ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
  • sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito / base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo.

I crediti d’imposta in esame sono cedibili ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito / altri intermediari finanziari, previa richiesta del visto di conformità.

Non è possibile effettuare cessioni parziali.

CIRCOLARE AGENZIA ENTRATE

Con la circolare n. 13 del 13/05/2022 l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti per il conteggio dei crediti d’imposta, ma si è ancora in attesa di ulteriori dettagli per poter procedere con il conteggio dell’agevolazione spettante. In tale circolare è stato precisato che non è necessario presentare alcuna dichiarazione preventiva all’utilizzo del credito in F24, ma andrà compilato l’apposito quadro dei crediti d’imposta nella dichiarazione dei redditi che verrà predisposta l’anno prossimo.

SERVIZIO CONTEGGIO CREDITO D’IMPOSTA

Il nostro ufficio Energia è a Vs disposizione per fornirvi il conteggio del credito d’imposta spettante.

Per chi nel primo trimestre 2019 e nel 2022 era ed è in fornitura con gli accordi Cenpi, dovete solo farci avere le fatture relative al primo trimestre 2019 relative all’energia elettrica (eccetto chi era in fornitura con Egea Commerciale per il quale abbiamo già disponibili anche queste fatture). Le fatture del 2022 le abbiamo già disponibili.

Per chi invece NON fosse in fornitura tramite Cenpi sarà necessario fornire i documenti indicati in questa scheda: scheda comunicazione dati

Per i clienti Cenpi è già possibile iniziare ad inviare per mail le fatture del 2019, mentre per i clienti non Cenpi sarà necessario aspettare la fine del 2° trim. ed inviare tutta la documentazione richiesta per mail.

Per maggiori chiarimenti:

Confartigianato Imprese Lecco 0341/250200

Ufficio Energia: energia@artigiani.lecco.it

Circolare Agenzia delle Entrate n. 13 del 13/05/2022 – circolare_AgenziaEntrate_13_del_13_maggio_2022