L’articolo 40 del Decreto Legge 4 maggio 2023, n. 48 (c.d. Decreto Lavoro), nell’ambito delle misure fiscali per il welfare aziendale, dispone l’incremento, limitatamente al periodo d’imposta 2023, della soglia di non imponibilità dei fringe benefits da euro 258,23 ad euro 3.000, anche se erogati o rimborsati ai lavoratori dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche relative al servizio idrico, all’energia elettrica e al gas.

La misura è destinata esclusivamente ai lavoratori dipendenti con figli a carico, restando ferma la soglia ordinaria di esenzione, pari a euro 258,23, per i fringe benefits (esclusivamente sotto forma di beni e servizi) riconosciuti agli altri lavoratori dipendenti.

Con riferimento, invece, alle voci rientranti nel limite di non imponibilità di euro 3.000, si tratta di:

  • beni e servizi già soggetti al limite di esenzione fissato dal comma 3, art. 51 del TUIR, quali, a titolo di esempio:

– i buoni acquisto;

– i buoni carburante;

– i cesti natalizi;

–  il cellulare ad uso privato;

– i generi in natura prodotti dall’azienda, ecc.;

  • somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

Per espressa previsione del comma 3 dell’art. 40, l’applicazione della soglia di esenzione di euro 3.000 è subordinata alla dichiarazione da parte del lavoratore al datore di lavoro di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli (compresi quelli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi o affidati, fiscalmente a carico), mediante una esplicita richiesta di applicazione del limite di esenzione di euro 3.000, non è sufficiente quanto già dichiarato dal lavoratore nel modello delle detrazioni d’imposta.

In merito alla dichiarazione in oggetto, si ritiene, inoltre, che:

  • la condizione di “figlio fiscalmente a carico” vada effettuata con riferimento al periodo d’imposta in corso (2023) non ravvisandosi nella norma il richiamo ad un diverso periodo di riferimento;
  • il limite di non imponibilità di euro 3.000 non vada riproporzionato in funzione della percentuale di carico tra i due genitori.

In altri termini, in presenza di figli a carico al 50% per ciascuno dei genitori lavoratori dipendenti, questi ultimi potenzialmente possono beneficiare dell’applicazione del limite di esenzione di euro 3.000 in relazione ai fringe benefits percepiti dal datore di lavoro nel corso del 2023.

Si evidenzia che l’art. 40 del Decreto Lavoro, al comma 2, puntualizza che per i lavoratori dipendenti che non hanno figli fiscalmente a carico, continua a trovare applicazione la disciplina generale fissata dal comma 3, art. 51 del TUIR che prevede la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile per i beni e servizi ricevuti dal datore di lavoro, se di valore non eccedente la soglia annua di euro 258,23.

In conclusione, per il periodo d’imposta 2023, trovano, dunque, applicazione due distinte soglie di non imponibilità dei c.d. fringe benefits, con ambito soggettivo e oggettivo di applicazione differente.

Nello specifico, per i lavoratori dipendenti:

  • senza figli a carico, è confermata la soglia ordinaria di euro 258,23 per i beni ceduti e i servizi prestati;
  • con figli a carico, si introduce la soglia di euro 3.000, con la possibilità di includervi anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche relative al servizio idrico, all’energia elettrica e al gas naturale.

Da ultimo, si ricorda che i fringe benefits, intesi come beni e servizi nonché (per il 2023) le somme per il pagamento delle utenze domestiche, in relazione ai lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, possono essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad personam.