Si informa che in data 28 Ottobre 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 137, cd. Decreto “Ristori”, entrato in vigore il giorno successivo, 29 Ottobre 2020.

Di seguito si fornisce una prima sintesi delle principali novità e delle disposizioni di maggior interesse per datori di lavoro e sostituti d’imposta.

  1. AMMORTIZZATORI SOCIALI

L’art. 12 del Decreto Ristori prevede che i datori di lavoro che hanno la necessità di sospendere o ridurre l’attività lavorativa a causa di eventi riconducibili all’emergenza sanitaria COVID-19, possono richiedere l’accesso alla cassa integrazione ordinaria, all’assegno ordinario e alla cassa integrazione in deroga

  • per ulteriori 6 settimane;
  • nel periodo compreso tra il 16 Novembre 2020 e il 31 Gennaio 2021.

La norma prevede che gli eventuali periodi di ammortizzatore sociale richiesti ai sensi della previgente disciplina (art. 1 DL 104/2020, cd. Decreto Agosto) e collocati in periodi successivi al 15 Novembre 2020, sono automaticamente imputati, ove autorizzati, alle 6 settimane previste dal Decreto Legge n. 137/2020.

Destinatari del nuovo blocco di 6 settimane di CIGO, FIS e CIGD introdotte dal Decreto in argomento sono i datori di lavoro, costretti alla sospensione/riduzione dell’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza COVID-19, con i seguenti requisiti:

  • datori di lavoro ai quali sia già stata interamente autorizzata la seconda tranche di 9 settimane disciplinate dal Decreto Agosto e sia decorso il periodo autorizzato;
  • datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal DPCM 24 Ottobre 2020 che dispone la chiusura o limitazione della attività economiche e produttive per fronteggiate l’emergenza sanitaria (a titolo esemplificativo bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, palestre, piscine, centri termali, etc.).

Analogamente a quanto previsto per la seconda tranche di nove settimane previste dal Decreto Agosto, il ricorso alle ulteriori 6 settimane previste per il periodo 16 Novembre 2020 –  31 Gennaio 2021 può comportare un costo aggiuntivo per l’azienda poiché è previsto l’onere del pagamento di un contributo addizionale, determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente periodo 2019. Il contributo addizionale dovuto sarà pari:

  • al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
  • al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato;
  • non è dovuto per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%, ovvero che hanno avviato l’attività d’impresa successivamente al 01 Gennaio 2019 ovvero che appartengono ai settori interessati dal DPCM 24 Ottobre 2020.

Per accedere alle 6 settimane di intervento degli ammortizzatori sociali, i datori di lavoro devono corredare la domanda di concessione da presentare all’INPS con una dichiarazione di responsabilità in cui autocertificano la sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato. Sulla base di tale autocertificazione l’INPS individuerà la percentuale di contributo addizionale cui la prestazione sarà soggetta (nb. In mancanza dell’autocertificazione sarà imposto il pagamento del contributo addizionale nella misura del 18%).

Il Decreto Ristori non modifica i termini di presentazione delle istanze: le domande devono quindi essere inoltrate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del DL n. 137/2020, ovvero entro il 30 Novembre 2020.

In caso di pagamento diretto da parte dell’INPS, anche i termini di invio dei Mod. SR41 restano invariati: dovranno essere inoltrati entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione. Si evidenzia che, trascorsi inutilmente i termini fissati dalla norma per l’invio dei Mod. SR41, il pagamento della prestazione rimane a carico del datore di lavoro.

  1. LAVORO AGILE E CONGEDO PER I GENITORI

L’art. 22 del Decreto Ristori consente ai genitori lavoratori dipendenti lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile (smart working) per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena o della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente, minore di 16 anni (in precedenza il limite di età del minore era di 14 anni).

Il DL inoltre introduce il diritto, per i genitori di figli di età compresa tra 14 e 16 anni, in alternativa al lavoro agile o qualora la prestazione non possa essere resa con tale modalità, di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto.

Rimane in vigore la possibilità, nel caso di figlio convivente minore di 14 anni posto in quarantena o sospeso dall’attività didattica in presenza, di poter richiedere, in alternativa al lavoro agile o nei casi in cui non sia possibile ricorrere a questa modalità, il congedo indennizzato dall’INPS al 50%.

  1. ESONERO CONTRIBUTIVO PER AZIENDE CHE NON FRUISCONO DELLA CIG

Il Decreto Ristori ripropone la possibilità, già introdotta dal Decreto Agosto, di godere di un incentivo economico, sotto forma di esonero contributivo, per le aziende che non richiedono i trattamenti di cassa integrazione con causale COVID-19 per le ulteriori 6 settimane di intervento concesse.

La norma prevede, in particolare, che i datori di lavoro possano fruire:

  • dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico,
  • per un ulteriore periodo di 4 settimane entro il 31 Gennaio 2021,
  • nel limite delle ore di integrazione salariale fruite nel mese di Giugno 2020.

Si segnala che, per la piena operatività di tale agevolazione, è necessario attendere le istruzioni operative dell’INPS, non ancore rese disponibili neppure con riferimento al precedente incentivo concesso dal Decreto Agosto.

  1. PROROGA AL DIVIETO DI LICENZIAMENTO MA CON LIMITI

L’art. 12 del Decreto prevede la proroga del divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (GMO) fino al 31 Gennaio 2021 limitatamente ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito delle settimane di cassa integrazione concesse per eventi COVID.

Rimangono in vigore le deroghe introdotte dal Decreto Agosto per i seguenti casi:

  • cessazione definitiva dell’attività di impresa (nel caso in cui non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività ai sensi dell’art. 2112 C.C.);
  • accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, ai quali sarà riconosciuta la Naspi;
  • licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione.
  1. SOSPENSIONE VERSAMENTI CONTRIBUTI INPS E PREMI INAIL IN SCADENZA IL 16.12.2020 PER I SETTORI SOGGETTI A MISURE RESTRITTIVE

L’art. 13 del Decreto Ristori concede la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e dei premi INAIL dovuti per le competenze del mese di Novembre 2020, in scadenza il 16/12/2020, ai datori di lavoro operanti nei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive introdotte dal DPCM 24 Ottobre 2020.

Il versamento dei contributi e premi sospesi sarà effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni, in un’unica soluzione entro il 16 Marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 Marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

 Il servizio paghe/sindacale resta a completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento.