Come noto per le aziende che hanno già presentato al Fondo domande di sospensione dell’attività lavorativa con causale “Coronavirus” le stesse sono prorogate fino al 31/12/2020 e le risorse attribuite saranno gestite in considerazione dei seguenti periodi:

  • Decreto Cura Italia e Decreto Rilancio 23/02/2020 – 12/07/2020
  • Decreto Agosto 13/07/2020 – 31/12/2020

Dal raggiungimento delle giornate disponibili per le prime nove settimane (45 giorni) dal 13/07 in poi il sistema riterrà le stesse complessivamente AUTORIZZATE ed imposterà automaticamente la data di fine domanda.

Relativamente alle domande di cui alle seconde 9 settimane, i datori di lavoro possono presentare una nuova domanda con causale COVID CON FATTURATO, tenendo in considerazione quanto segue:

  • Deve trattarsi di lavoratori in forza al 13 Luglio 2020.
  • La durata minima della sospensione è di una settimana, nel periodo decorrente dalla data di esaurimento delle prime 9 settimane al 31 Dicembre 2020.
  • La durata massima della sospensione è di 9 settimane, nel periodo decorrente dalla data di esaurimento delle prime 9 settimane al 31 Dicembre 2020.
  • Devono essere state autorizzate le prime 9 settimane previste dal 13 Luglio in poi (autorizzazione automatica da parte del Fondo).
  • Mantenimento dello stesso accordo sindacale allegato per le prime 9 settimane.
  • La rendicontazione delle assenze deve avvenire entro il 30 del mese successivo (ad eccezione delle domande con decorrenza Settembre 2020).
  • È necessario fare richiesta di nuovo ticket INPS.
  • Presentazione domanda entro il 30 del mese successivo (ad eccezione delle domande con decorrenza Settembre 2020).
  • Il periodo richiesto è considerato AUTORIZZATO, a prescindere dall’effettiva fruizione.
  • Accettazione di una delle seguenti autodichiarazioni:

Che l’azienda, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, nel raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019:

  1. Non ha avuto riduzione del fatturato.
  2. Ha avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%.
  3. Ha avuto una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%
  4. Ha avviato l’attività di impresa successivamente al 1° Gennaio 2019 (verificare visura camerale).

Ad oggi il Fondo FSBA non ha ancora comunicato se le aziende saranno soggette ad un contributo addizionale nel caso in cui non abbiamo avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%, non mancheremo di informare le aziende non appena il Fondo metterà a disposizione nuove istruzioni in merito

Al fine di semplificare le procedure di presentazione delle nuove domande, il Sistema consentirà di iniziare dalla duplicazione dell’ultima domanda già presentata, permettendo le necessarie variazioni/integrazioni.

Precisiamo che le procedure sopra descritte, e diffuse solo il 30 Ottobre dal Fondo, sono ancora in fase di implementazione pertanto potranno seguire ulteriori indicazioni.

Il servizio paghe/sindacale resta a completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento.