Diventa obbligatoria la compilazione della comunicazione ENEA anche per gli interventi relativi al Sisma Bonus e a tutti gli interventi ricadenti nell’ambito dell’articolo 16-bis del TUIR, a prescindere dal risparmio energetico. Queste l novità introdotte dal Decreto PNRR 2 – DL 36/2022, in vigore dal 1° maggio, ma ancora in fase di conversione.

“in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all’ENEA le informazioni sugli interventi effettuati.”

Il Decreto PNRR 2 dispone infatti un più capillare monitoraggio degli interventi ricadenti nelle misure agevolate e potenzia anche il ruolo di dell’Ente, istituendo la nuova figura del Direttore Generale a supporto delle attività tecniche e scientifiche legate all’attuazione ed al monitoraggio del PNRR.

Nell’ambito della Missione 2, Componente 3, Investimento 2.1, il C. 2-bis dell’Art.16 del DL 63/2013, viene inoltre completamente sostituito dall’Art. 24 del D.L. 36/2022. All’ENEA si devono inviare anche i dati relativi al Super Sisma Bonus al fine di trasmettere i risultati conseguiti al MiTE, al MEF, alle Regioni e Province Autonome, nel rispetto delle competenze territoriali e giurisdizionali di ciascun ente.

Infine si introduce un’importante novità rispetto al programma Nazionale per la Gestione dei Rifiuti, accorpando il PGR (Piano di Gestione dei Rifiuti) al nuovo PGM (Piano di Gestione delle Macerie), che riguarda i materiali derivanti da crollo e/o demolizione di manufatti edili ed infrastrutture colpiti da eventi sismici. La responsabilità della gestione di questi rifiuti sarà in capo alle Regioni.
Il Piano è redatto in conformità alle LLG adottate entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con DPCM su proposta del MiTE, sentita la Conferenza Stato-Regioni.

A fronte delle novità esposte, si attendono chiarimenti da ENEA e dal MiTE.