Sono previste sanzioni da 1.000 a 15.000 Euro alle imprese che non inseriscono nella Banca Dati le informazioni previste entro 30 giorni dalla data dell’intervento (D.Lgs 163/19 art.6).

L’attività di accertamento è esercitata dal Ministero dell’ambiente che trasmette il relativo rapporto al Prefetto territorialmente competente che irroga le sanzioni amministrative (D.Lgs.vo 163/19).

Il Ministero dell’Ambiente con la Circolare ministeriale del 6 aprile conferma l’interpretazione di Confartigianato sugli aspetti applicativi dell’articolo 103, comma 1, del Decreto Cura Italia con riferimento alla sospensione delle sanzioni per mancata comunicazione nella banca dati dal 23 febbraio al 15 aprile.

Trattandosi di sospensione e non di proroga a far data dal 15 aprile i termini inizieranno nuovamente a decorrere partendo da quello già̀ maturato al 22 febbraio. Il conteggio riprenderà a decorrere dal 16 aprile.

I controlli periodici delle perdite sarebbero dovuti essere svolti nel periodo in esame salvo impedimenti oggettivi (es. attività̀ sospese ai sensi del D.P.C.M. 11 marzo 2020 e successivi e/o dimostrazione dell’assenza delle condizioni di sicurezza atte ad evitare possibilità̀ di contagio da COVID19).

Si attende la conversione in legge del DL Cura Italia poichè diversi emendamenti chiedono la sospensione di tali procedimenti fino al 31 ottobre 2020.