In data 14 dicembre 2022 FSBA ha adottato il nuovo Regolamento che avrà effetto dal 1° gennaio 2023.

Ricordiamo che sono soggetti alla disciplina di FSBA:

  • i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze almeno un lavoratore e che, possedendo le caratteristiche di cui alla Legge n. 443/1985 (imprese Artigiane) e che sono inquadrati per i profili previdenziali con il codice CSC settore 4/Codice autorizzativo 7B;
  • i sistemi organizzativi, gli enti, le società promosse, costituite o partecipate dalle organizzazioni istitutive di FSBA e che hanno sottoscritto l’Accordo Interconfederale del 10 dicembre 2015,codice autorizzativo 7B.

L’AIS è l ‘assegno di integrazione salariale per causali ordinarie e straordinarie di cui possono beneficiare i lavoratori subordinati riferibili a datori di lavoro vincolati a FSBA che hanno alle proprie dipendenze almeno un lavoratore.

Si può essere beneficiari di AIS per:

  • causali ordinarie:

– in caso di situazione aziendale dovuta ad eventi transitori non imputabile all’impresa o ai dipendenti, ivi comprese le situazioni climatiche o

– in caso di situazioni temporanee di mercato;

  • causali straordinarie, qualora il datore di lavoro:

– segnali, nell’ambito dell’accordo collettivo, una situazione di riorganizzazione aziendale per realizzare processi di transizione, anche definiti dalla contrattazione collettiva sottoscritta dalle parti istitutive di FSBA;

– intenda gestire, nell’ambito dell’accordo collettivo, una crisi aziendale;

– sottoscriva, all’esito di esame congiunto presso la commissione paritetica competente, un contratto di solidarietà di cui all’articolo 21, D.Lgs n. 148/2015.

L’ACIGS è l’assegno di integrazione salariale per ragioni straordinarie di cui possono beneficiare i lavoratori subordinati riferibili a datori di lavoro vincolati a FSBA che hanno alle proprie dipendenze più di 15 lavoratori.

Si può essere beneficiari di ACIGS qualora il datore di lavoro:

  • segnali, nell’ambito dell’accordo collettivo, una situazione di riorganizzazione aziendale per realizzare processi di transizione, anche definiti dalla contrattazione collettiva sottoscritta dalle parti istitutive di FSBA;
  • intenda gestire, nell’ambito dell’accordo collettivo, una crisi aziendale;
  • sottoscriva, all’esito di esame congiunto presso la commissione paritetica competente, un contratto di solidarietà di cui all’articolo 21, D.Lgs n. 148/2015.

Allo scopo di mantenere o sviluppare le proprie competenze, i lavoratori beneficiari di ACIGS sono tenuti a partecipare a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione, anche mediante fondi interprofessionali, in conformità al DM 2 agosto 2022. Nell’ambito del sistema della bilateralità artigiana consolidato, Fondartigianato viene considerato dalle parti istitutive di FSBA il fondo interprofessionale di riferimento per tali attività formative.

A partire dal 1° gennaio 2023, la contribuzione relativa all’AIS, all’ACIGS e al contributo addizionale è pari a quanto di seguito riportato:

Datori di lavoro Aliquota contributiva Ripartizione aliquote Contributive
 

Fino a 15 dipendenti

0,60% in relazione alla RIP

(retribuzione imponibile ai fini previdenziali)

1/4 per il lavoratore (0,15%)

3/4 per il datore di lavoro (0,45%)

 

Più di 15 dipendenti

0,60% + 0,40% in relazione alla RIP

(retribuzione imponibile ai fini previdenziali)

1/4 per il lavoratore (0,25%)

3/4 per il datore di lavoro (0,75%)

 

Più di 15 lavoratori che presentano domanda

ACIGS

 

4% per la contribuzione addizionale ACIGS – in relazione alle retribuzioni perse di cui all’art. 5, D.Lgs. n. 148/2015

 

a carico del datore di lavoro

Avendo presentato l’istanza, FSBA eroga l’assegno di integrazione salariale, per ragioni ordinarie e straordinarie, nel limite unico del vigente massimale mensile pari ad euro 1.222,51 lordi e successivi adeguamenti, ai lavoratori con un’anzianità di almeno 30 giorni effettivi di impiego.

Nella seguente tabella si ricapitola la durata massima di ciascuna prestazione:

Datori di lavoro Durata massima
Fino a 15 dipendenti 26 settimane di AIS, per ragioni ordinarie e straordinarie, nel biennio mobile
 

Più di 15 dipendenti

 

26 settimane di AIS per ragioni ordinarie, nel biennio mobile;

 

24 mesi di integrazioni salariali straordinarie per riorganizzazione aziendale (ACIGS), nel quinquennio mobile;

 

12 mesi di integrazioni salariali straordinarie per crisi aziendale (ACIGS), nei limiti dell’art. 22, comma 2, D.Lgs n. 148/2015;

 

36 mesi di integrazioni salariali straordinarie per contratto di solidarietà (ACIGS), nel quinquennio mobile

Il biennio/quinquennio mobile è calcolato dal giorno di effettiva fruizione della prestazione.

Ogni giornata che presenti una qualsiasi riduzione dell’orario giornaliero applicato, riferibile alle prestazioni AIS, equivale a una giornata di sospensione, con l’effetto che deve considerarsi fruita ogni giornata nella quale almeno un lavoratore è stato posto in integrazione salariale, anche soltanto per un’ora, indipendentemente dal numero dei lavoratori in forza.

I periodi di fruizione ACIGS sono computati avendo riguardo all’intero periodo di copertura della prestazione, non alle singole giornate di sospensione del lavoro, con la conseguenza che si considera fruito tutto il periodo al momento della presentazione della domanda.

Come di consueto il versamento del contributo viene effettuato dal datore di lavoro per tutti i lavoratori in forza nel mese di riferimento, considerando anche i lavoratori a domicilio e gli apprendisti.

I datori di lavoro che non sono in regola con la contribuzione obbligatoria relativa agli anni 2019, 2020, 2021 possono versare, in alternativa al corretto adempimento di quanto dovuto, il contributo una tantum pari a euro 100 per anno per ciascuna posizione lavorativa dichiarata dal datore di lavoro, relativa a ciascuna annualità, al momento della registrazione sul portale di FSBA.

Il DURC che FSBA può emettere ha a oggetto anche la verifica:

  • della corretta contribuzione a FSBA, all’INPS, all’INAIL;
  • della corretta applicazione della contrattazione collettiva, nazionale e decentrata, intesa integralmente, per le clausole normative e per le clausole obbligatorie, sottoscritta dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative nel settore dell’artigianato (Confartigianato imprese, CNA, Casartigiani, CLAAI, CGIL, CISL e UIL).

Tale nuova disciplina avrà effetto dal 1° gennaio 2023.

Le prestazioni di integrazione salariale straordinaria per i datori di lavoro con più di 15 dipendenti (ACIGS) saranno erogabili dal 1° luglio 2023, anche in riferimento alle istanze presentate nel primo semestre del 2023.