Con la pubblicazione in data 28 aprile della Legge 27 aprile 2022, n. 34 di conversione del Decreto-legge n. 17/2022 (Decreto Bollette) entrano in vigore le attese modifiche al meccanismo di cessione del credito relativo ai principali bonus edilizi (superbonus 110%, ecobonus, bonus casa, sismabonus, bonus facciate).
Nel dettaglio, per quanto concerne i bonus edilizi, cambia ancora la disciplina delle agevolazioni fruite optando per lo sconto in fattura o la cessione del credito d’imposta di importo pari alla detrazione fiscale non sfruttata direttamente nella dichiarazione dei redditi (articolo 121, Dl 34/2020). In riferimento alle comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022, oltre alle tre già consentite (una a qualsiasi soggetto terzo, senza vincoli, e due in ambito “vigilato”, cioè soltanto se effettuate nei confronti di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo ovvero di imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia), sarà possibile anche una quarta e ultima cessione. In tal caso, però, è ammesso soltanto il passaggio da una banca a un soggetto con il quale ha stipulato un contratto di conto corrente, vale a dire un suo correntista.
Un’altra novità riguarda l’ulteriore slittamento, per l’anno 2022, della scadenza per trasmettere all’Agenzia delle entrate le comunicazioni per l’esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o di cessione del credito. La proroga è esclusivamente per i soggetti passivi Ires e i titolari di partita Iva, tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il prossimo 30 novembre: potranno inviare le opzioni fino al 15 ottobre 2022. Nulla cambia, invece, per gli altri contribuenti: per loro, relativamente alle spese sostenute nel 2021 e alle rate residue non fruite per le spese del 2020, è confermato il termine del 29 aprile fissato dal “decreto Sostegni-ter” (articolo 10-quater, Dl 4/2022), rispetto all’ordinaria scadenza del 16 marzo, che era già stata differita al 7 aprile dall’Agenzia delle entrate (provvedimento 3 febbraio 2022).
Sempre in materia di Superbonus 110%, tra le spese sostenute per gli interventi trainanti vengono incluse anche quelle relative alle sonde geotermiche utilizzate per gli impianti geotermici, ossia tubi installati in profondità nel terreno che servono a sfruttare il calore naturale del sottosuolo, utilizzandolo come fonte energetica, sia d’estate che d’inverno.
Tra le altre misure contenute nel provvedimento si segnala l’introduzione di alcune modifiche significative al Testo unico dell’edilizia (articoli 3 e 10 del D.P.R. n. 380 del 2001). In particolare, viene specificato che tra gli interventi di ristrutturazione edilizia (considerati tali ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria) ivi disciplinati non rientrano quelli riferiti ad edifici ricadenti in aree tutelate ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs. 142/2004. Quindi sono subordinati a permesso di costruire anche gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino la demolizione e ricostruzione o il ripristino di edifici ricadenti nelle medesime aree, in entrambi i casi ove siano previste modifiche della sagoma o dei prospetti o del sedime o delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente oppure siano previsti incrementi di volumetria.
Infine, per far fronte agli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione rilevati nel primo semestre dell’anno 2022, la dotazione del Fondo per l’adeguamento dei prezzi (di cui all’articolo 1 -septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106), è incrementata di 150 milioni di euro per l’anno 2022. Inoltre, sono previste disposizioni in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici. Entro il 30 settembre 2022, il MIMS dovrà procedere alla determinazione con proprio decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate dall’ISTAT in attuazione della metodologia definita dal medesimo Istituto ai sensi dell’articolo 29, comma 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8%, verificatesi nel primo semestre dell’anno 2022, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.
La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2022 fino al 30 giugno 2022, le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto di cui sopra con riferimento alla data dell’offerta, eccedenti l’8% se riferite esclusivamente all’anno 2022 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni.