Il Decreto Legge Mezzogiorno (DL 91/2017) convertito in Legge  3 agosto n. 123/2017, detta la normativa in merito ai sacchetti di plastica.

Quelli forniti ai fini di igiene e come imballaggi primari per alimenti sfusi ( frutta, verdura, carne ecc ), dal 1 gennaio 2018 per essere a norma dovranno:
– essere biodegradabili e compostabili secondo lo standard internazionale Uni En 13432:2002 ( controllare quindi che vi sia questa specifica dicitura per essere certi che siano a norma)
– essere ceduti esclusivamente a pagamento: iva 22%, indicazione della relativa voce sullo scontrino fiscale
Dovranno anche contenere una percentuale crescente di carbonio biobased (secondo lo standard UNI Cen/Ts 16640): almeno il 40% dal 1 gennaio 2018, il 50% dal 1 gennaio 2020 e non inferiore al 60% da gennaio 2020; dovranno essere conformi alla normativa sull’utilizzo dei materiali a contatto con alimenti ed avere uno spessore ( della singola parete ) < 15 micron. Andranno riportati gli elementi identificativi del produttore e le diciture idonee ad attestare il possesso dei requisiti di legge.
In merito ai sacchetti riutilizzabili (  ” plastica tradizionale ” ) per il trasporto di merci e prodotti, devono anch’essi eseere ceduti a titolo oneroso ( D.Lgs 152/2006 ); inoltre:
– quelli con maniglia esterna devono avere uno spessore della singola parete superiore a 200 micron se forniti in esercizi che vendono anche generi alimentari e devono contenere almeno il 30%di plastica riciclata . Devono avere invece uno spessore superiore a 100 micron se vengono forniti in esercizi che vendono solo prodotti non alimentari, con una % di plastica riciclata di almeno il 10%.
– quelli con maniglia interna devono avere uno spessore della singola parete superiore a 100 micron se forniti in esercizi che vendono anche generi alimentari e devono contenere almeno il 30%di plastica riciclata . Devono avere invece uno spessore superiore a 60 micron se vengono forniti in esercizi che vendono solo prodotti non alimentari, con una % di plastica riciclata di almeno il 10%.
Anche in questo caso dovranno essere apposti gli elementi identificativi del produttore e le diciture idonee ad attestare il possesso dei requisiti di legge.
Restano escluse da questi obblighi le borse in carta e tessuto, comunque in materiali diversi dai polimeri.
La sanzione amministrativa pecuniaria prevista va da 2.500 euro a 25.000 euro per chi viola la legge.

Per informazioni: Lisa Rossini Ufficio Ambiente, Guido Ciceri Ufficio Categorie tel 0341250200