30 settembre 2022, la data limite per coloro che sono intervenuti su edifici unifamiliari con lavori in Superbonus entro la quale completare almeno il 30% della complessità dei lavori.
Una corsa contro il tempo e ancora moltissimi dubbi.
I punti fermi per non perdere di vista l’ultimo passaggio che possa rendere effettive le fatiche svolte:
- Articolo 119, comma 8 bis del decreto Rilancio, convertito in Legge 77/2020
- risposta della Commissione di monitoraggio del Consiglio superiore dei lavori pubblici (n. 1/2022)
E’ necessario redigere la Dichiarazione del direttore dei lavori che dovrà attestare l’effettuazione del 30% dei lavori.
La dichiarazione, che va trasmessa a committente e impresa via Pec o raccomandata, si compone di due parti. Una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, preparata dal direttore dei lavori, che si identifica, individua l’immobile e, consapevole delle sue responsabilità, attesta che alla data del 30 settembre è stato raggiunto il requisito del 30%.
A questa dichiarazione va allegata una documentazione probatoria (non tassativa): ad esempio il libretto delle misure, dello stato d’avanzamento lavori, delle fotografie che testimoniano la consistenza dei lavori, della copia di bolle e fatture. È possibile inserire anche altri documenti, come il computo metrico o l’asseverazione Enea per un eventuale Sal. Questi documenti dovranno essere conservati in caso di controlli e dovranno essere allegati alla documentazione finale alla chiusura del cantiere.
L’ammontare dei lavori realizzati va valutato complessivamente, senza distinguere tra le diverse tipologie di interventi. In alternativa, è possibile non conteggiare i lavori agevolati con bonus diversi dal 110% o quelli non agevolati. Occorre valutare caso per caso, ma normalmente conviene estrometterli dal computo.
Il Direttore lavori dovrà quantificare la consistenza delle opere effettuate fino a quel momento. Tuttavia, superato il paletto del 30%, per quantificare la detrazione (ovvero il credito da cedere o scontare) si guardano le spese pagate (principio di cassa) entro il 31 dicembre prossimo (entro il 30 giugno se il requisito sui lavori effettuati non è soddisfatto). L’asseverazione del tecnico potrebbe basarsi su un capitolato che comprende tutte le spese previste, incluse quelle professionali. Queste potrebbero (se riferite all’intero intervento, come ad esempio le spese di direzione lavori), essere attribuite pro quota alla parte di intervento già realizzata.
Attenzione che le fatture relative al saldo o agli acconti dei materiali non devono rientrare nel conteggio del 30% delle opere realizzate. Poichè l’articolo 119, comma 8-bis del Dl 34/2020, richiede che «siano stati effettuati lavori per almeno il 30% o dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo». Lavori effettuati, non semplici pagamenti o spese.
La legge non fissa un termine per l’invio della dichiarazione ma il Consiglio superiore dei lavori pubblici suggerisce di agire «tempestivamente».