Con il decreto-legge n. 157 del 2021 è stato introdotto l’obbligo dell’asseverazione della congruità della spesa per tutti i bonus edilizi rinviando a un prossimo decreto l’individuazione dei valori massimi per talune categorie di beni.

Per tutti gli interventi diversi da quelli di efficienza energetica previsti dall’Ecobonus (sia ordinario sia 110%), al momento, i tecnici abilitati possono utilizzare per asseverare la congruità della spesa solo i prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, i listini ufficiali o quelli delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero i prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

Fra i criteri ammessi, in attesa dell’emanazione del citato decreto, anche nella circolare 16/E, emanata il 29 novembre scorso dall’Agenzia delle Entrate, non è ricompreso il riferimento ai prezzari DEI che sono, di fatto, i più utilizzati poichè troppo spesso le altre fonti indicate non risultano aggiornate.

In assenza di tale possibilità le imprese della filiera delle costruzioni segnalano che i tecnici abilitati hanno difficoltà nel procedere alle asseverazioni con conseguenti ritardi nella cessione dei crediti che comportano problemi di liquidità per le stesse aziende.

Confartigianato ha espresso il proprio disappunto rispetto a questa misura che risulta oltremodo illogica negli innumerevoli casi in cui nello stesso cantiere convergano più misure agevolative, da asseverare quindi con riferimenti diversi e incomparabili.