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AGGIORNAMENTI LIVE

10 settembre 2020

Regione Lombardia: Ordinanza n. 604 del 10 settembre 2020 + Allegato

Firmata la nuova Ordinanza di Regione Lombardia che integra le misure approvate dal DPCM del 7 settembre.

Le disposizioni dell’Ordinanza n. 604 sono valide fino a giovedì 15 ottobre.

 

9 agosto 2020

DPCM del 7 settembre 2020 + Allegati

Il DPCM conferma fino al 7 ottobre l’obbligo di indossare la mascherina o qualsiasi altro indumento a protezione di naso e bocca, dalle ore 18.00 alle ore 6.00, nei luoghi all’aperto a rischio assembramento. Rimane l’obbligo nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto.

Restano efficaci fino al 7 ottobre le disposizioni contenute nelle ordinanze del Ministro della salute del 12 agosto 2020 e del 16 agosto 2020.

Vengono fornite le indicazioni per il trasporto pubblico locale e per il trasporto scolastico.

 Ordinanza n. 599 del 3 settembre 2020 + Allegato

L’Ordinanza regola la presenza degli spettatori in occasione del GP d’Italia di Formula Uno e per le partite della Supercoppa Italiana di Basket 2020.

 Ordinanza del Ministro della Salute del 16 agosto 2020

L’ordinanza prevede la sospensione delle attività del ballo, all’aperto e al chiuso, che abbiano luogo in discoteche e in ogni altro spazio aperto al pubblico e l’obbligo di mascherina anche all’aperto dalle 18 alle 6 nei luoghi dove c’è rischio di assembramento.

 Ordinanza del Ministero della Salute del 12 agosto 2020

L’ordinanza del Ministro della Salute, Roberto Speranza stabilisce che per chi arriva in Italia dopo essere stato in Grecia, Croazia, Spagna o Malta, vige l’obbligo di sottoporsi a tampone per verificare l’eventuale contagio da Covid-19.

 Ordinanza n. 597 del 15 agosto 2020

Ordinanza che produce effetti dal 15 agosto fino al 10 settembre 2020.

I soggetti residenti o domiciliati in Lombardia che fanno ingresso nel territorio regionale e che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Croazia, Grecia, Malta o Spagna, in luogo dell’isolamento fiduciario, devono, in attesa di sottoporsi al test presso l’agenzia di tutela della salute di riferimento, attenersi all’osservanza rigorosa delle misure igienico-sanitarie di cui all’allegato 19 del DPCM 7 agosto 2020.

Ordinanza n. 596 del 13 agosto 2020

Con l’Ordinanza regionale n. 596 del 13 agosto Regione Lombardia ha integrato e modificato le linee guida contenenti gli indirizzi operativi validi per i singoli settori di attività. In particolare interviene sulle seguenti schede Ristorazione, Attività ricettive, Servizi alla persona, Palestre, Strutture termali e centri benessere.

 DPCM del 7 agosto 2020 con allegati

Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 9 agosto 2020 in sostituzione di quelle del DPCM dell’11 giugno 2020, come prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 luglio 2020, e sono efficaci fino al 7 settembre 2020.

A decorrere dal 9 agosto 2020 sono consentite le attività di preparazione delle manifestazioni fieristiche che non comportano accesso di spettatori.

Ripartiranno dal 1 settembre le manifestazione fieristiche ed i congressi.

 

Patenti, CQC, attestazioni sanitarie proroghe e sospensioni di termini – Avviso MIT 27 agosto e 28 agosto 2020

Avviso del 27 agosto 2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti riguardante gli aggiornamenti delle varie scadenze. Circolare integrativa del 28 agosto 2020.

Divieti circolazione mezzi pesanti mese di settembre 2020

Divieti di circolazione previsti per i mezzi pesanti (oltre 7,5 ton), salvo le consuete deroghe, dalle ore 7 alle ore 22 di Domenica 6, 13, 20 e 27 settembre 2020.

Ordinanza 1° agosto 2020 Ministero della Salute

No del Ministro Speranza all’allentamento delle misure sui treni.

“È giusto che sui treni restino in vigore le regole di sicurezza applicate finora. Non possiamo permetterci di abbassare il livello di attenzione e cautela. Per questo ho firmato un’ordinanza che ribadisce che in tutti i luoghi chiusi, aperti al pubblico, compresi i mezzi di trasporto, è e resta obbligatorio sia il distanziamento di almeno un metro che l’obbligo delle mascherine. Questi sono i due principi essenziali che, assieme al lavaggio frequente delle mani, dobbiamo conservare nella fase di convivenza con il virus”. Lo scrive su Facebook il ministro della Salute Roberto Speranza.

Regione Lombardia: Ordinanza n. 590 del 31 luglio 2020 + Allegato

Firmata la nuova Ordinanza di Regione Lombardia in vigore da sabato 1 agosto fino a giovedì 10 settembre 2020. L’Ordinanza dispone novità rilevanti per il trasporto pubblico regionale e locale di linea e non di linea.

Nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, è confermato l’obbligo di indossare una mascherina o qualsiasi altro indumento a protezione di naso e bocca.

Nei luoghi all’aperto la mascherina va sempre portata con sé e deve essere obbligatoriamente indossata qualora non sia possibile mantenere costantemente la distanza di sicurezza di almeno un metro da altre persone che non fanno parte dello stesso gruppo familiare.

Il personale che presta servizio nelle attività economiche, produttive e sociali deve sempre indossare la mascherina, a prescindere dal luogo in cui l’attività viene svolta.

L’Allegato 1 dell’Ordinanza n. 590 conferma le Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative’ e aggiorna le schede Piscine, Noleggio veicoli e altre attrezzature, Parchi tematici, faunistici e di divertimento, Impianti a fune e di risalita ad uso turistico, sportivo e ricreativo.

Per gli aspetti non diversamente disciplinati, rimane valido quanto previsto dalle misure adottate con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020.

23 luglio 2020

Ulteriori disposizioni attuative relative al trasporto passeggeri

Si segnalano cambiamenti in merito a talune disposizioni sul trasporto passeggeri (deroga distanziamento interpersonale di un metro per ncc di linea a media e lunga percorrenza, linee commerciali a media e lunga percorrenza, trasporto pubblico locale extraurbano). Circolare del 15 luglio del Ministero dell’interno.

14 luglio 2020

Regione Lombardia: Ordinanza n. 580 del 14 luglio 2020+Allegato

Ordinanza in vigore dal 15 al 31 luglio a seguito del DPCM del 14 luglio 2020 completa delle linee guida aggiornate. Nel territorio regionale è fatto obbligo di usare le mascherine o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto. L’obbligo di indossare le mascherine si applica anche all’aperto in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di un metro tra soggetti che non siano membri dello stesso gruppo familiare oppure conviventi. In ogni caso la mascherina deve essere sempre detenuta con sé ai fini del suo eventuale impiego.

Resta obbligatoria la misurazione della temperatura per il datore e per i dipendenti, così come per i clienti dei ristoranti. Se tale temperatura dovesse risultare superiore a 37,5°, non sarà consentito l’accesso alla sede e l’interessato sarà informato della necessità di contattare il proprio medico curante.

DPCM 14 luglio 2020 in vigore dal 15 al 31 luglio 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Proroghe e sospensioni di termini – Avviso MIT 11 luglio 2020

Avviso del 11 luglio 2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti riguardante gli aggiornamenti delle varie scadenze (patenti, revisioni, cqc, ecc.).

3 luglio 2020

Patenti, CQC, revisioni proroghe e sospensioni di termini – Avviso MIT 25 giugno 2020

Avviso del 25 giugno 2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti riguardante gli aggiornamenti delle varie scadenze (patenti, revisioni, cqc, ecc.).

Entrata in vigore orari estivi divieti circolazione mezzi pesanti

Calendario, salvo le deroghe previste, ai sensi del DM 578 del MIT del 12 dicembre 2019:

– Sabato 4 luglio: 8-16

– domenica 5 luglio: 7-22

– sabato 11 luglio: 8-16

– domenica 12 luglio: 7-22

– sabato 18 luglio: 8-16

– domenica 19 luglio: 7-22

– venerdì 24 luglio: 16-22

– sabato 25 luglio: 8-16

– domenica 26 luglio: 7-22

– venerdì 31 luglio: 16-22

– sabato 1 agosto: 8-16

– domenica 2 agosto: 7-22

– venerdì 31 luglio: 16-22

– sabato 1 agosto: 8-16

– domenica 2 agosto: 7-22

 

29 giugno 2020

Regione Lombardia: Ordinanza n. 573 del 29 giugno 2020 + Allegato

L’Ordinanza integra le misure approvate dal DPCM dell’11 giugno 2020. Le disposizioni contenute sono valide da mercoledì 1° luglio fino a martedì 14 luglio 2020 compreso, salvo dove diversamente indicato.

Disponibile l’elenco completo delle attività soggette al rispetto delle misure contenute nelle corrispondenti schede dell’allegato 1 dell’Ordinanza n. 573 ‘Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative’. Per tutti gli aspetti non diversamente disciplinati dall’ Ordinanza regionale n. 573, rimane valido quanto previsto dal DPCM dell’11 giugno 2020, anche in riferimento ai protocolli ed alle linee guida da esso allegati o citati.

Traforo del Frejus – condizioni per la circolazione di mezzi Euro3 e 4 fino al 30 settembre

La Commissione Intergovernativa del Traforo del Frejus ha rinviato il divieto di circolazione dei mezzi pesanti (superiori alle 3,5 tonnellate) Euro3 ed Euro4 da mercoledì 1° luglio al 30 settembre, causa emergenza sanitaria da Covid-19. Il transito dei veicoli Euro3 ed Euro4 sarà consentito in entrambe le direzioni.

Possono usufruire della suddetta proroga le imprese impossibilitate a dotarsi di automezzi conformi alle norme Euro5 e 6 per circostanze direttamente riferibili all’emergenza sanitaria, che però abbiano avviato gli investimenti al fine del rinnovo del proprio parco veicolare. Le imprese dovranno esibire l’apposita autocertificazione

19 giugno 2020

Regione Lombardia: Ordinanza n. 569 del 19 giugno 2020

La nuova ordinanza dispone la cessazione anticipata al 22 giugno 2020 dell’efficacia dell’Ordinanza n. 538 del 30/04/2020 “Ulteriori misure per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 nel settore del trasporto passeggeri”, fermo restando il rispetto delle disposizioni regionali e nazionali vigenti per il contenimento della diffusione del Corona Virus – COVID – 19 nel settore dei trasporti e della logistica e in materia di trasporto pubblico.

In particolare, come stabilisce l ’Ordinanza n. 566 del 12 giugno, al di fuori della propria abitazione rimane obbligatorio l’utilizzo di una mascherina o qualsiasi altro indumento a protezione di naso e bocca. Questa disposizione deve essere osservata anche a bordo dei mezzi di trasporto pubblico (Allegato 15 “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del Covid-19” in allegato al DPCM dell’11 giugno 2020). Decade l’obbligo di indossare dei guanti all’interno dei mezzi pubblici.

17 maggio 2020

Proroga termini validità documenti e abilitazioni di guida – aggiornamento al 12 giugno 2020

Pubblicata la circolare del 12 giugno del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con oggetto “Proroga dei termini di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità, ai sensi degli articoli 103 e 104 decreto legge 17 marzo 2020, n. 18”. La circolare sostituisce la precedente con prot. N. 14619 del 26 maggio scorso. Per la scheda aggiornata clicca qui

Regione Lombardia: Ordinanza n. 566 del 12 giugno 2020 + Allegato

L’Ordinanza integra le misure approvate dal DPCM dell’11 giugno 2020 e le disposizioni sono efficaci da lunedì 15 giugno fino a martedì 30 giugno 2020, salvo dove diversamente indicato.

DPCM dell’11 giugno 2020 + Allegato

 

Linee di indirizzo dell’accordo Stato-Regioni per le riaperture delle attività economiche, produttive e ricreative (versione aggiornata del 9 giugno 2020)

La Conferenza delle Regioni ha pubblicato un aggiornamento delle schede tecniche allegate al DPCM del 17 maggio relativamente alle linee-guida per lo svolgimento delle attività economiche, produttive e ricreative.

Proroghe della validità delle autorizzazioni riferite ai Trasporti eccezionali

L’emanazione del D.L. 18 del 17 marzo 2020, convertito con L. n. 27 del 24 aprile 2020, e l’entrata in vigore delle disposizioni introdotte dall’art. 103, comma 2, che ha esteso la validità di una serie di provvedimenti scaduti e in scadenza in questo periodo di emergenza, hanno fatto sorgere alcune questioni interpretative riguardo l’applicabilità di tali disposizioni alle autorizzazioni ai trasporti eccezionali, rilasciate dagli enti proprietari e gestori delle strade ai sensi dell’art. 10 del Codice della Strada, in base alle procedure indicate nel Regolamento. Per garantire omogeneità di applicazione della nuova disposizione la Direzione Generale per la sicurezza stradale con la nota n. 4051 del 1° giugno 2020 è intervenuta per dare certezza attuativa.

Per maggiori dettagli sulla normativa e le proroghe si invita a consultare la scheda presente al seguente link.

Proroga sospensione divieto circolazione per domenica 7 giugno

Con il decreto firmato il 5 giugno 2020 dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli, domenica 7 giugno gli autotrasportatori potranno circolare liberamente su strade extraurbane con mezzi di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 tonnellate.

Confermata invece, fino a nuova disposizione governativa, la sospensione del divieto per i servizi di trasporto merci internazionale.

Regione Lombardia: Ordinanza 563 del 5 giugno 2020

Il 5 giugno il presidente Attilio Fontana ha firmato l’Ordinanza n. 563, che insieme alla precedente Ordinanza n. 555 integra le misure approvate dal DPCM del 17 maggio 2020.

Le disposizioni riportate nelle Ordinanze n. 563 e n. 555 di Regione Lombardia hanno validità fino al 14 giugno 2020, salvo dove diversamente indicato.

L’Ordinanza n. 563 prevede la ripresa a partire dal 6 giugno delle seguenti attività economiche:

  • impianti a fune e di risalita ad uso turistico, sportivo e ricreativo,
  • strutture termali e centri benessere.

Vengono inoltre aggiornate le Linee guida con le indicazioni operative per le nuove attività in apertura.

Elenco associati fornitori di mascherine, DPI e altri articoli inerenti all’emergenza Covid-19

Considerate le richieste che ci sono pervenute di imprenditori e cittadini in merito alla difficoltà di reperire mascherine, DPI e altri articoli inerenti all’emergenza Covid-19, abbiamo deciso di dedicare un’apposita sezione del nostro sito agli associati di Confartigianato che forniscono queste tipologie di prodotti.

L’elenco verrà costantemente aggiornato ed è consultabile qui.

Qualora altri associati desiderino essere inseriti in questa sezione, compilare il form online presente al seguente link. Se ritenuti pertinenti verranno ricontattati dall’Ufficio Competitività e i dati forniti pubblicati.

MERCOLEDI’ 3 GIUGNO

Regione Lombardia: Ordinanza n. 555 del 29 maggio

L’ordinanza integra le misure approvate dal DPCM del 17 maggio 2020 e le disposizioni sono efficaci dal 1° giugno fino al 14 giugno 2020, salvo dove diversamente indicato.

L’Ordinanza prevede la riapertura di alcune attività fra cui i centri massaggi e le palestre.

Vengono aggiornate le Linee guida con le indicazioni operative per le nuove attività in apertura, e ulteriori aggiornamenti per altre attività tra cui:

  • Ristoranti, bar, centri d’abbronzatura, centri massaggi e altre attività commerciali;
  • Esperienze formative di tirocinio anche in presenza, assicurando l’applicazione degli stessi protocolli di sicurezza previsti per il settore;

Confermato l’obbligo di indossare mascherine o qualsiasi altro indumento a protezione di naso e bocca, anche all’aperto, tranne nel caso di intense attività motorie o sportive.

Le attività economiche e produttive sono consentite a condizione che si rispettino i contenuti dei protocolli o delle linee guida Inail. Il mancato rispetto dei protocolli o delle linee guida determina la sospensione dell’attività fino al momento in cui vengono ripristinate le condizioni di sicurezza.

L’Ordinanza Regionale n. 555 conferma, fino al 14 giugno, le prescrizioni e raccomandazioni già previste per i datori di lavoro dall’Ordinanza n. 547 del 17 maggio 2020.

Lunedì 18 MAGGIO

Tutte le regole per ripartire in sicurezza.

Clicca qui per visualizzare le linee di indirizzo dell’accordo Stato-Regioni riguardo le riaperture di lunedì 18 Maggio.

Clicca qui per visualizzare l’attesa ordinanza varata nella serata del 17 maggio da Regione Lombardia, completa di allegati.

Lunedì 11 MAGGIO

Bando “Agevolazioni per la produzione di dispositivi e attrezzature della filiera biomedicale, di mascherine chirurgiche e di protezione individuale per far fronte all’emergenza da COVID-19” – Approvazione Criteri

Regione Lombardia ha approvato i criteri attuativi dell’iniziativa “Agevolazioni per la produzione di dispositivi e attrezzature della filiera biomedicale, di mascherine chirurgiche e di protezione individuale per far fronte all’emergenza da COVID-19”.

La misura intende sostenere le MPMI nella realizzazione di investimenti produttivi che prevedono:

– ampliamento della capacità delle unità produttive già adibite alla produzione di dispositivi medici (DM) o dispositivi di protezione individuali (DPI)

– riconversione delle unità produttive finalizzate alla produzione di dispositivi medici, di mascherine chirurgiche ai sensi degli art. 15 e 16 del DL 18/2020.

Previsto un contributo a fondo perduto fino a 75% delle spese ammissibili, nel limite massimo di 200 mila euro per impresa, a fronte di un investimento minimo di 40 mila euro.

Ammissibili le spese sostenute a far data dall’8 marzo.

Per maggiori informazioni bandi@artigiani.lecco.it

Clicca qui.

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Bando “Safe Working – Io Riapro Sicuro” – Approvazione Criteri

Regione Lombardia ha approvato i criteri attuativi del bando “Safe Working – Io Riapro Sicuro”, che mette a disposizione contributi a fondo perduto per interventi strutturati riguardanti la sicurezza sanitaria delle imprese.

La misura intende sostenere le MPI lombarde che per l’emergenza Covid-19 hanno dovuto sospendere l’attività, al fine di adottare le misure adeguate alla ripresa in sicurezza della stessa sia per i lavoratori, che per i clienti/utenti e per i fornitori.

Previsto un contributo a fondo perduto fino ad un massimo del 60% delle spese ammissibili per le piccole imprese, innalzato a 70% per le micro imprese, contributo massimo 25000 euro per impresa, investimento minimo 2000 euro.

Le spese ammissibili devono essere sostenute a far data dal 22 marzo 2020.

La domanda va presentata a rendicontazione, quindi a spese sostenute/fatture pagate/quietanzate.

Per maggiori informazioni bandi@artigiani.lecco.it

Clicca qui.

GIOVEDI’ 7 MAGGIO

Covid-19: Sicurezza nei luoghi di lavoro – Sintesi bandi

Considerate le diverse misure a sostegno delle imprese per mettere in sicurezza l’azienda, pubblichiamo un’infografica di sintesi che Vi invitiamo a visionare. Clicca qui.

Per maggiori informazioni e assistenza visitare la pagina del nostro sito dedicata ai bandi e inviare mail a bandi@artigiani.lecco.it

LUNEDI 4 MAGGIO 

Riaprire le aziende garantendo la massima sicurezza per gli imprenditori e i lavoratori dipendenti. Le regole da rispettare sono spiegate in due infografiche e in una serie di mini video messi a disposizione da Confartigianato. Semplici ma esaurienti, sono strumenti indispensabili per conoscere ed osservare quanto previsto dal Protocollo “anti-contagio” del 14 marzo 2020, aggiornato in data 24 aprile 2020 e recepito dal DPCM 26 aprile 2020. Imprenditori e lavoratori dipendenti sapranno così come comportarsi in questa fase di riavvio delle attività e come operare in sicurezza secondo le norme che riguardano tutti i settori delle attività economiche.

Scarica le infografiche

mini guida alla riapertura

confartigianato_lavoratori

confartigianato_datore_di_lavoro

http://link.skilla.com/confartigianato/covid/pillola/

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Bando “Impresa Sicura” per il rimborso di Dispositivi e strumenti di protezione individuale – Domande dal 11 maggio 2020

Pubblicato il bando “Impresa SIcura”, approvato da Invitalia in attuazione a quanto previsto dall’art. 43, comma 1 del Decreto Cura Italia.

La misura ha una dotazione finanziaria di 50 milioni di Euro e supporta le imprese nell’acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale finalizzati al contenimento e al contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19.

La misura prevede il rimborso, fino al 100% delle spese ammissibili, nel limite massimo di Euro 500,00= per ciascun addetto dell’impresa e fino ad un massimo di Euro 150.000,00= ad impresa.

Le spese devono essere sostenute nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e la data di invio della domanda di rimborso.

Prenotazione risorse dall’11 al 18 maggio.

Per maggiori informazioni Clicca qui.

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Ordinanza regionale del 3 maggio.

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Nuovo modello_autodichiarazione_editabile_maggio_2020

SABATO 2 MAGGIO

“Fase 2” – Domande frequenti sulle misure adottate dal Governo

GIOVEDI 30 APRILE 

L’Ordinanza n. 537 del 30 aprile 2020, firmata dal Presidente Attilio Fontana, stabilisce  alcune specifiche indicazioni valide per la Lombardia dal 4 al 17 maggio, ad integrazione delle norme nazionali previste dal DPCM del 26 aprile.
Nell’Ordinanza sono confermate: l’obbligatorietà dell’uso delle mascherine, o indumenti utili a coprire naso e bocca e alcune disposizioni per i mercati all’aperto, per il commercio al dettaglio e per altre attività economiche. Il testo integrale dell’ordinanza è disponibile in fondo alla pagina.

Il Presidente Attilio Fontana ha firmato il 30 aprile anche l’ordinanza regionale n. 538 per la regolamentazione del trasporto pubblico locale – con validità dal 4 maggio al 31 agosto per:

  • regolare il distanziamento e introdurre l’obbligo di utilizzare guanti e mascherine a bordo dei mezzi, nelle stazioni e nelle fermate;
  • minimizzare le possibilità di assembramento nei principali interscambi;
  • ripristinare progressivamente il numero delle corse alla frequenza “pre-emergenza” sull’intero territorio regionale.

Attività produttive
Confermato il calendario delle ripartenze delle attività produttive. Dal 27 aprile sono ripartite le aziende ritenute strategiche dedite ad attività di export e i cantieri dell’edilizia pubblica (cantieri relativi a scuole, istituti penitenziari, edilizia residenziale pubblica e interventi contro il dissesto idro-geologico) con richiesta di autorizzazione in deroga ai Prefetti. Dal 4 maggio ripartono le attività di manifattura, costruzioni e commercio all’ingrosso, indicate nel dettaglio nell’allegato n.3 del DPCM.
Le imprese che riprendono l’attività a partire dal 4 maggio possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura in sicurezza a partire dal 27 aprile.
Le attività devono rispettare le norme di sicurezza previste dai Protocolli sottoscritti tra le parti sociali, pena la sospensione dell’attività. I Protocolli regolano, tra le altre cose, le normative da rispettare per l’ingresso in azienda e nei cantieri, la sanificazione straordinaria negli spazi comuni, la sorveglianza sanitaria, l’organizzazione di aziende e cantieri e il distanziamento tra dipendenti.
Le attività produttive che rimangono sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza oppure in lavoro agile.

LUNEDI 27 APRILE 

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha annunciato in conferenza stampa le misure per il contenimento dell’emergenza Covid-19 nella cosiddetta “fase due” che prende il via il 4 maggio per le successive due settimane, fino al 18 maggio.

A partire dal 4 maggio potranno riprendere le attività manifatturiere, di costruzioni, di intermediazione immobiliare e il commercio all’ingrosso. Per queste categorie, già a partire dal 27 aprile sarà possibile procedere con tutte quelle operazioni propedeutiche alla riapertura come la sanificazione degli ambienti e per la sicurezza dei lavoratori. 

DPCM e allegato del 26 aprile 2020

ALLEGATO 3. DPCM 26 APRILE 2020

SABATO 25 APRILE 

Riaprire presto, in sicurezza

Artigianato e micro, piccola e media impresa hanno risposto con spirito di servizio e grande sacrificio alle decisioni prese da Governo e Regione per arginare la pandemia. L’emergenza economica sta assumendo dimensioni sempre più preoccupanti e si rischiano pesanti ripercussioni sociali. Prolungare la chiusura delle imprese significa mandare in crisi le nostre comunità. Confartigianato Imprese Lombardia si appella alle istituzioni nazionali e regionali per una riapertura ordinata e sicura delle attività.

Continua a leggere qui.

Scarica qui il Manifesto Confartigianato Lombardia per la Fase 2

VENERDI  24 APRILE

Sono stati pubblicati i Protocolli da seguire per poter riaprire le imprese in sicurezza secondo quanto previsto da successivo Decreto relativo alla Fase 2.

Protocollo 24.04.2020

Protocollo cantieri 24 aprile 20.40

MERCOLEDI 22 APRILE

Lo scorso 22 Aprile 2020 è stato pubblicato sul sito del Fondo FSBA (Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato) l’avviso che l’intervento per l’assegno ordinario con causale “COVID 19” è stato esteso per 9 settimane a decorrere dal primo giorno di sospensione.
In particolare il nuovo messaggio prevede che le domande già presentate con causale “COVID 19” possono essere prorogate senza la necessità di un’ulteriore istanza variando la data fine. Il messaggio precisa che il limite aziendale è pari ad un massimo di 9 settimane (45 giorni in caso di attività lavorativa aziendale su 5 giorni a settimana).
Come già anticipato il Fondo interverrà a favore dei lavoratori le cui aziende, a causa dell’emergenza sanitaria Coronavirus, si siano trovate nella condizione di dover sospendere o
ridurre l’attività lavorativa.

MARTEDI 21 APRILE

Covid19 – “Abbattimento tassi di interessi” Approvati i criteri del bando Regione-Camere di Commercio

La Giunta regionale ha approvato i criteri del bando promosso con il Sistema camerale lombardo e che verrà pubblicato nelle prossime due settimane.

A disposizione delle MPMI lombarde risorse complessive pari a 11.600.000,00 euro ad abbattimento dei tassi di interesse su contratti di finanziamento per liquidità stipulati dal 24 febbraio 2020 e con una durata dai 12 ai 36 mesi.

Maggiori informazioni al seguente link.

LUNEDI’ 20 APRILE

A questo link è disponibile la lettera a firma del presidente di Confartigianato Imprese Lecco, Daniele Riva rivolta agli associati.

A questo link sono disponibili gli allegati

GIOVEDI’ 16 APRILE 

In riferimento agli ultimi provvedimenti DPCM del 10 Aprile e Ordinanza di Regione Lombardia dell’ 11 Aprile 2020 in cui si richiamano le procedure da attivare per la riapertura delle attività consentite e quelle per le quali viene richiesta la deroga alle aperture, raccomandiamo a tutti gli imprenditori di provvedere a garantire non solo le condizioni di sicurezza per i lavoratori, ma anche di attenersi scrupolosamente alle ragioni oggettive previste per poter essere autorizzati ad avviare la vostra attività.

Tale necessità è ancora più opportuna in ragione della Circolare Ministero degli Interni 14 Aprile 2020 indirizzata a tutte le Prefetture che attribuisce ai Prefetti la possibilità di avvalersi di altri soggetti per compiere le opportune verifiche e controlli nelle aziende. 

In particolare, al personale del Corpo della Guardia di Finanza, in linea con le funzioni proprie di polizia economico-finanziaria, potrà essere demandato lo svolgimento di specifici controlli e riscontri – a mezzo di disamine documentali, tramite le banche dati in uso e, ove necessario, rilevamenti presso le sedi aziendali – circa la veridicità del contenuto delle comunicazioni prodotte dalle aziende, avuto riguardo all’inclusione nelle categorie autorizzate ovvero all’esistenza della relazione economico-commerciale tra le attività d’impresa appartenenti alle varie filiere consentite. 

In tale quadro, i Prefetti potranno chiedere la collaborazione dei competenti servizi delle Aziende Sanitarie Locali e avvalersi del supporto delle articolazioni territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, ai fini del controllo sulle modalità di attuazione, da parte dei datori di lavoro, delle procedure organizzative e gestionali oggetto del Protocollo Governo-parti sociali del 14 marzo 2020, e, più in generale, sull’osservanza delle precauzioni dettate per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro e la sussistenza di adeguati livelli di protezione dei lavoratori.

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Proroga sospensione divieto circolazione per il mese di aprile e il ponte del 1 maggio.

Si comunica che sul sito web del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è stato appena pubblicato il Decreto 15 aprile 2020 nel quale è prevista una nuova proroga alla sospensione del divieto di circolazione dei mezzi pesanti.

Con il decreto firmato oggi dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, gli autotrasportatori potranno circolare ancora nei prossimi due fine settimana del mese e in occasione delle festività del 25 aprile e del ponte 1 maggio.

Domenica 19, sabato 25 e domenica 26 aprile, venerdì 1 e domenica 3 maggio, i mezzi adibiti al trasporto cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 tonnellate, potranno viaggiare sulle strade extraurbane. Resta ancora valida, e lo sarà fino a nuova disposizione governativa, la sospensione del divieto per i servizi di trasporto merci internazionale.

La proroga ancora una volta resa necessaria dall’emergenza Coronavirus e dalla necessità di superare un ulteriore elemento di criticità del sistema dei trasporti non più giustificato dall’attuale riduzione dei flussi di traffico.

MARTEDI 14 APRILE

DPCM 10 aprile 2020 e Ordinanza Regione Lombardia n. 528 del 11 aprile 2020: ATTIVITA’ CONSENTITE e ATTIVITA’ SOSPESE dal 14 Aprile al 3 Maggio 2020. 

ATTIVITA’ CONSENTITE:

– GIARDINIERI (LIMITATAMENTE ALLE ATTIVITA’ DI CURA E MANUTENZIONE SPAZI VERDI PUBBLICI E PRIVATI; NON E’ POSSIBILE L’ATTIVITA’ DI VENDITA DI FIORI E PIANTE, SE NON A DOMICILIO)
– ELETTRICISTI
– IDRAULICI
– LAVANDERIE
– AUTOTRASPORTATORI
– AUTORIPARATORI
– INDUSTRIA DEL LEGNO, E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO ( ESCLUSI LA PRODUZIONE DI MOBILI )
– SERVIZI DI POMPE FUNEBRI
– ATTIVITA’ DI RISTORAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE (MA SOLO PER CONSEGNE A DOMICILIO) quali: PIZZERIE AL TAGLIO, ROSTICCERIE, PIADINERIE, GELATERIE, PASTICCERIE
– RIPARAZIONE PC, PERIFERICHE, TELEFONI, APPARECCHIATURE PER TELECOMUNICAZIONI, RIPARAZIONI ELETTRODOMESTICI ( SOLO PER INTERVENTI URGENTI PER LE ABITAZIONI )
– ATTIVITA’ PRODUTTIVE (i cui CODICI ATECO sono presenti nell’ALLEGATO 3 al DPCM 10 APRILE 2020)
– COMMERCIO ELETTRONICO

Per le ATTIVITA’ PRODUTTIVE i cui CODICI ATECO non sono presenti nell’ALLEGATO 3, è consentita la comunicazione al Prefetto del proprio territorio.

ATTIVITA’ SOSPESE:

– EDILI (perché i CANTIERI SONO ANCORA CHIUSI)
– PITTORI EDILI (perché i CANTIERI SONO ANCORA CHIUSI)
– ACCONCIATORI
– ESTETISTE
– CENTRI BENESSERE
– ATTIVITA’ DI COMMERCIO AL DETTAGLIO (AD ESCLUSIONE DELLA VENDITA DI GENERI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA’)

Per le ATTIVITA PRODUTTIVE SOSPESE, è consentito l’accesso ai locali della sede previa comunicazione al Prefetto.

NUOVA MODALITA’ OBBLIGATORIA COMUNICAZIONE PER PREFETTURA DI LECCO- ATTENZIONE IMPORTANTE IN VIGORE DAL 14 APRILE 2020

Da oggi, martedì 14 aprile, entra in vigore una nuova procedura per la comunicazione in Prefettura di Lecco. La comunicazione va fatta solo per le attività industriali e commerciali, che aventi almeno un’unità operativa nel territorio della Provincia di Lecco, si ritrovino in una delle seguenti situazioni:

1) REPUTANO DI RIENTRARE in una delle ipotesi previste dall’ ART. 2 COMMA 3 , oppure dall’ ART. 2 COMMA 6 , oppure dall’ ART. 2 COMMA 7 oppure dall’ ART. 2 COMMA 12 del D.P.C.M. 10 aprile 2020;

2) NON HANNO GIÀ TRASMESSO AL PREFETTO DI LECCO una comunicazione in virtù del precedente D.P.C.M. 22 marzo 2020, SALVO che si renda necessario comunicare significative variazioni e/o integrazioni rispetto a quanto già comunicato (LE STESSE DOVRANNO ESSERE COMUNICATE CON QUESTA NUOVA PROCEDURA)

Per le attività produttive che presentano le suddette caratteristiche, la comunicazione va effettuata – A PENA DI IRRICEVIBILITÀ – secondo le modalità di seguito indicate. Occorre anzitutto compilare, in ogni sua parte, il modulo presente al seguente link (operativo a partire dal 14 aprile 2020). A compilazione ultimata, cliccando sul pulsante “Invia”, il modulo compilato verrà trasmesso all’indirizzo e-mail (di posta elettronica ordinaria o un indirizzo P.E.C. che accetti e-mail ordinarie) che verrà indicato dal compilatore. La e-mail conterrà in allegato anche la lettera di comunicazione in formato pdf che dovrà essere salvata sul proprio pc e firmata con firma digitale o con firma autografa del titolare o dal legale rappresentante (in quest’ultimo caso allegando obbligatoriamente copia del documento di identità in corso di validità). Quindi, la lettera di comunicazione in pdf debitamente firmata – unitamente agli allegati necessari a dimostrare quanto dichiarato – dovrà essere trasmessa via P.E.C. ai due seguenti indirizzi: protocollo.preflc@pec.interno.it e prosecuzioneaziendale@gmail.com , indicando nell’oggetto la DENOMINAZIONE DELL’IMPRESA e la parola CONTAZIENDE . Si precisa che LE COMUNICAZIONI EFFETTUATE IN MODO DIVERSO DA QUELLO SOPRA INDICATO SARANNO CONSIDERATE IRRICEVIBILI . Si evidenzia che, per le comunicazioni effettuate ai sensi dall’ ART. 2 COMMA 3 , dell’ ART. 2 COMMA 6 o dell’ ART. 2 COMMA 7 del D.P.C.M. 10 aprile 2020, fino all’adozione dell’eventuale provvedimento di sospensione dell’attività, l’attività stessa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa.

ATTENZIONE ( ART. 2 COMMA 12 DPCM 10 APRILE): Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. E’ consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.

***

In relazione al Decreto Liquidità dell’8 Aprile 2020, vi invitiamo a scaricare le slide riassuntive sulle misure fiscali introdotte riassunte del documento fornito dall’Agenzia delle Entrate che trovate a questo link. Per informazioni contattare l’ufficio Fiscale 0341 250200.

SABATO 11 APRILE 

Il Presidente Fontana ha firmato la nuova ordinanza n. 528 dell’11 aprile 2020 che prevede misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19

Le misure previste dall’Ordinanza regionale n. 528 dell’11 aprile 2020 sono valide dal 14 aprile fino al 3 maggio 2020.

Resta salvo, per gli aspetti non diversamente disciplinati dall’Ordinanza, quanto previsto dalle misure adottate con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) del 10 aprile 2020, con le misure in vigore dal 14 aprile fino al 3 maggio 2020. Il provvedimento prevede la proroga delle misure già in vigore con alcune novità, tra cui l’apertura di librerie e cartolerie.
Tuttavia, in base all’Ordinanza regionale n.528 dell’11 aprile 2020, libri, articoli di carta, cartone, articoli di cartoleria e forniture per ufficio possono essere venduti esclusivamente negli ipermercati e nei supermercati oppure tramite la vendita via internet, corrispondenza, telefono, televisione e radio.

VENERDI 10 APRILE 

DECRETO N. 23/2020 LIQUIDITA’ – PROROGA SCADENZE FISCALI

Mercoledì 8 aprile è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 23/2020, cosiddetto “Decreto Liquidità” che reca, tra le altre disposizioni, misure urgenti in materia di proroga dei versamenti contributivi e fiscali in scadenza ad Aprile e a Maggio 2020.

In particolare il Decreto introduce le seguenti novità per i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato Italiano:

– prevista la sospensione, rispettivamente, per i mesi di Aprile e Maggio 2020, dei versamenti di ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati, addizionali regionali e comunali, IVA, contributi previdenziali e premi INAIL:

  • per i soggetti con ricavi/corrispettivi 2019 non superiori a 50 milioni di euro che abbiano subito una riduzione pari almeno al 33% del fatturato/corrispettivi di Marzo ed Aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo di imposta (ovvero rispetto a Marzo ed Aprile 2019);
  • per i soggetti con ricavi/corrispettivi 2019 superiori a 50 milioni di euro che abbiano subito una riduzione pari almeno al 50% del fatturato/corrispettivi di Marzo ed Aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo di imposta (ovvero rispetto a Marzo ed Aprile 2019);

– stessa sospensione vale anche per i versamenti di ritenute su redditi lavoro dipendente, addizionali Irpef, IVA e contributi previdenziali e Inail, dei mesi di Aprile e Maggio 2020 per i soggetti che abbiano aperto la partita IVA successivamente al 31 Marzo 2019;

– per le zone più colpite (Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza) si prescinde dalla soglia di fatturato, essendo sufficiente il calo di fatturato del 33%;

– in tutti i casi sopra elencati i versamenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 30 Giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di Giugno;

– prevista la sospensione dell’applicazione delle ritenute d’acconto da parte del sostituto d’imposta sui redditi di lavoro autonomo corrisposti nel periodo tra il 17 Marzo 2020 e il 31 Maggio 2020 a soggetti con ricavi 2019 non superiori a 400.000 euro e che, nel mese precedente, non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato.

I contribuenti che si avvalgono della presente opzione rilasciano apposita dichiarazione ai sostituti d’imposta da cui risulti che i ricavi non sono soggetti a ritenuta ai sensi delle disposizioni DL 23/2020 art. 19.

Il contribuente (lavoratore autonomo) provvederà aI versamento delle ritenute non applicate dal sostituto d’imposta entro il 31 Luglio 2020, in un’unica soluzione o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di Luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi;

– non saranno applicate sanzioni a chi trasmette all’Agenzia delle Entrate e consegna al dipendente il modello CU entro il 30 Aprile;

– i versamenti in scadenza lo scorso 16 Marzo 2020 che, in base al D.L. n. 18/2020 (art. 60) sono slittati al 20 Marzo, non sono sanzionati se vengono effettuati entro il 16 Aprile 2020.

In virtù delle novità introdotte e allo scopo di gestire correttamente i versamenti in scadenza il 16 Aprile 2020, preghiamo le aziende che hanno conferito mandato alla nostra Associazione per il pagamento degli F24 tramite i canali telematici, di confermarci se rientrano tra le ipotesi per le quali è prevista la sospensione delle scadenze di Aprile e Maggio 2020.

In caso affermativo sarà nostra cura sospendere i versamenti previsti il 16 Aprile e il 16 Maggio 2020 e metterli in scadenza, salvo diverse indicazioni da parte delle aziende, in data 30 Giugno 2020.  Anticipiamo che, in caso non pervenisse alcun riscontro, provvederemo al versamento delle deleghe F24 alle scadenze previste per evitare eventuali sanzioni o interessi.

Per maggiori informazioni contattare l’Ufficio Sindacale 0341 250200

***

Il pagamento dell’imposta di bollo può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:

  1. per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre solare dell’anno di riferimento, qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno sia inferiore a 250 euro;
  2. per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre solare dell’anno di riferimento, qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell’anno sia inferiore complessivamente a 250 euro”.

Per informazioni contattare l’Ufficio Fiscale 0341 250200

GIOVEDI 9 APRILE

COVID-19 – MISURE URGENTI PER LE IMPRESE, I SETTORI STRATEGICI E LA GIUSTIZIA – DECRETO LIQUIDITA’

LUNEDI 6 APRILE

Modifiche e integrazioni all’ordinanza 521 del 4 Aprile 2020 recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza  epidemiologica da Covid-19”

SABATO 4 APRILE 

Il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha firmato il 4 aprile la nuova Ordinanza regionale n.521che proroga fino al 13 aprile le misure restrittive introdotte dalle precedenti Ordinanze regionali del 21, 22 e 23 marzo.

La nuova ordinanza introduce alcune novità, in particolare:

  • l’obbligo per chi esce dalla propria abitazione di proteggere sé stessi e gli altri coprendosi naso e bocca con mascherine o anche attraverso semplici foulard e sciarpe;
  • l’obbligo per gli esercizi commerciali aperti di fornire ai propri clienti guanti monouso e soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani;
  • la possibilità di acquistare articoli di cartoleria all’interno degli esercizi commerciali che vendono alimentari o beni di prima necessità (che sono quindi aperti);
  • la possibilità di vendere fiori e piante, ma solo tramite consegna a domicilio.

Si ricorda che i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in vigore (DPCM) prevedono inoltre:

  • il divieto di trasferimento o spostamento ad altro Comune, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute (Decreto del Consiglio dei Ministri del 22 marzo);
  • la sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati e le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all’interno degli impianti sportivi di ogni tipo (DPCM del 1 aprile).

In caso di mancato rispetto delle indicazioni previste verranno applicate sanzioni ai sensi dell’art 4 del decreto-legge n. 19/2020.

Scarica qui l’ordinanza.

VENERDI 3 APRILE

Il Presidente del Consiglio ha firmato il decreto con il quale dispone la proroga, fino al 13 aprile 2020, di tutte le misure restrittive già in vigore.

In virtù di tale decreto si potrà dunque uscire di casa solo per lavoro, per motivi di salute e per necessità e viene reiterato quanto disposto dal DPCM del 22 marzo, successivamente modificato con Decreto del MISE del 25 marzo scorso in merito alla chiusura delle attività produttive non essenziali o strategiche, lasciando aperti alimentari, farmacie, negozi di generi di prima necessità e i servizi essenziali.

Nell’annunciare il decreto il Presidente del Consiglio ha prefigurato una fase 2, di allentamento graduale e di convivenza con il virus, alla quale farà seguito la fase 3 di uscita dall’emergenza, della ricostruzione e del rilancio. Ma non è scontato che la fase 2 inizi proprio il 14 aprile. “Non siamo nelle condizioni di dire che allenteremo subito le misure. Quando gli esperti ce lo diranno, entreremo nella fase 2” ha dichiarato il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

QUI il DPCM del 1° Aprile 2020

MERCOLEDI 1 APRILE 

Avviso importante Bonus 600 euro

A causa di disservizi del sito Inps, dovuti al collegamento di un enorme numero di utenti, il sistema informatico dell’Istituto si Previdenza, sta avendo un accesso rallentato che rende difficoltoso l’inoltro delle domande. Confartigianato Imprese Lecco rassicura i propri assistiti che non c’è nessun “click day” e quindi nessuna fretta nel presentare le domande. Auspichiamo che nei prossimi giorni gli accessi al sito INPS verranno normalizzati in modo da poter presentare tutte le domande. Ribadiamo che le pratiche inserite non verranno gestite prioritariamente in base alla data di presentazione.

FSBA COVID-19 – Proroga intervento al 25 aprile 2020

In data 31 Marzo 2020 è stato pubblicato sul sito del Fondo FSBA (Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato) l’avviso che l’intervento per l’assegno ordinario con causale “COVID 19” è stato esteso fino al 25 Aprile 2020.

In particolare il nuovo messaggio prevede che le domande già presentate con scadenza 31 Marzo 2020 verranno automaticamente prorogate, senza la necessità di un’ulteriore istanza, fino al 25 Aprile 2020.

Come già anticipato il Fondo interverrà a favore dei lavoratori le cui aziende, a causa dell’emergenza sanitaria Coronavirus, si siano trovate nella condizione di dover sospendere o ridurre l’attività lavorativa.

Per informazioni contattare l’Ufficio Sindacale

***

Formato con l’ABI l’accordo per la cassa integrazione

Garantire subito il reddito ai lavoratori che, a causa dell’emergenza coronavirus, sono in cassa integrazione, grazie all’anticipo da parte delle banche, senza dover aspettare i tempi necessariamente più lunghi della procedura ordinaria attivata dall’Inps. Nasce con questo obiettivo la convenzione firmata il 31 marzo dall’Abi con Confartigianato, le altre Organizzazioni delle imprese  e i sindacati, alla presenza della ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Nunzia Catalfo. Dopo un lungo confronto in videoconferenza andato avanti per oltre sei ore,  è arrivato l’accordo che consente il versamento direttamente sui conti corrente dei beneficiari degli importi degli ammortizzatori sociali previsti dal decreto “Cura Italia”. L’accordo potrà essere esteso anche alle prestazioni dei Fondi di solidarietà bilaterale e nei prossimi giorni ne verranno perfezionate le disposizioni attuative. In baso all’accordo, le banche convenzionate potranno dare un anticipo fino a 1.400 euro ai lavoratori messi in cig a zero ore per nove settimane, la durata massima ad oggi prevista dal decreto del 17 marzo per la cig ordinaria e in deroga con causale “Covid-19”. Si tratta, quindi, di 700 euro circa al mese. Gli importi saranno ridotti in caso di durata inferiore o di part time. I primi pagamenti potranno partire in un paio di settimane, indica Catalfo, sottolineando la volontà di rifinanziare “in modo importante la cassa integrazione” e di allungarne la durata per altre settimane, nel decreto di aprile.

VENERDI 27 MARZO

Indennità per l’emergenza COVID 19 – Indenità a favore dei lavoratori autonomi

Nell’ambito del DL n. 18/2020, cosiddetto “Decreto Cura Italia”, è previsto il riconoscimento di una indennità pari a Euro 600 a favore “dei lavoratori le cui attività stanno risentendo dell’emergenza epidemiologica dovuta al Coronavirus”.

L’Inps ha fornito i primi chiarimenti in merito all’agevolazione del “Bonus 600 euro”.

Confartigianato Imprese Lecco, tramite il suo Patronato, ha organizzato il servizio di trasmissione delle richieste e di assistenza alle proprie imprese associate per questa importante e delicata fase.

MODALITA’ DI RICHIESTA DELL’INDENNITA’

I soggetti abilitati a trasmettere la domanda, a partire dal 1° aprile, al momento sono:

– I Patronati mediante il pin a loro riservato

– I singoli cittadini mediante il proprio Pin personale

DOCUMENTI RICHIESTI PER LA GESTIONE DA PARTE DI CONFARTIGIANATO

Scaricare e compilare

–  la “scheda dati”

–  mandato di patrocinio

che dovranno pervenire firmati e compilati al seguente indirizzo mail: bonus600euro@artigiani.lecco.it

I SOGGETTI CHE HANNO DIRITTO ALL’INDENNITÀ SONO:

INDENNITA’ PER ARTIGIANI/COMMERCIANTI

L’art. 28, DL n. 18/2020 riconosce un’indennità per il mese di marzo di € 600 a favore dei lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago (Assicurazione generale obbligatoria), non titolari di un trattamento pensionistico diretto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata INPS.

NB 

L’INPS ha chiarito che tra i beneficiari sono ricompresi artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri iscritti nelle relative Gestioni.

L’indennità spetta in particolare ai titolari di ditte individuali, ai soci di società di persone e ai collaboratori di imprese familiari. La stessa non spetta agli agenti e rappresentanti di commercio in quanto iscritti all’Enasarco.

INDENNITA’ PROFESSIONISTI CO.CO.CO.

L’art. 27, DL n. 18/2020 riconosce un’indennità per il mese di marzo di € 600 a favore dei seguenti soggetti:

lavoratori autonomi titolari di partita IVA “attiva” al 23.2.2020

NB 

L’INPS ha specificato che il beneficio spetta anche ai partecipanti di studi associati / società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’art. 53, comma 1, TUIR.

Sono esclusi dall’agevolazione in esame i lavoratori autonomi iscritti ad Albi e alle

rispettive Casse di previdenza professionale (ad esempio, Inarcassa, CNPADC);

soggetti titolari di rapporti di co.co.co. “attivi” alla medesima data;

iscritti alla Gestione separata INPS, non titolari di un trattamento pensionistico diretto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

CARATTERISTICHE COMUNI DELLE INDENNITA’

Le indennità, pari a € 600:

sono riconosciute per il mese di marzo;

non concorrono alla formazione del reddito (non sono tassate);

non sono tra loro cumulabili e non spettano ai percettori di reddito di cittadinanza.

***

Congedi COVID -19 e permessi legge 104/92

Con circolare n.45 del 25 marzo 2020, l’Inps fornisce le istruzioni per l’applicazione delle disposizioni in oggetto.

Confartigianato Imprese Lecco, mediante il proprio Patronato Inapa, ha organizzato il servizio di trasmissione delle richieste e di supporto alle imprese associate.

PERMESSI PER GENITORI CON FIGLI MINORI DI 12 ANNI E DISABILI

Possibilità di fruire di uno specifico congedo per un periodo continuativo o frazionato, comunque non superiore a 15 giorni complessivi, a partire dal 5 marzo 2020, per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado.

La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad uno solo dei genitori per nucleo familiare per i figli di età non superiore ai 12 anni compiuti alla data del 5 marzo 2020; il congedo spetta a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito previsti in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
A tale riguardo, benché l’INPS non ne faccia menzione, si specifica che il congedo può essere utilizzato anche se il richiedente o l’altro genitore sia collocato in smart working.

Si ricorda che il limite dei 12 anni di età non si applica per i figli disabili in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

Lavoratori dipendenti del settore privato – Misura del beneficio

L’indennità è pari al 50% della retribuzione garantita a tutti, indipendentemente dal reddito e dall’età dei bambini infra12enni,

PRESENTAZIONE DOMANDE DIPENDENTI SETTORE PRIVATO

Soggetti con congedo parentale residuo:

Al datore di lavoro
All’INPS con le attuali procedure

Soggetti che hanno superato il limite individuale e di coppia del congedo parentale:

Al datore di lavoro

All’INPS solo dopo l’adeguamento delle procedure informatiche

LAVORATORI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA

In base al comma 3 dello stesso articolo 23, hanno diritto al congedo COVID-19 i genitori iscritti alla Gestione Separata; anche per costoro vi è una maggiore tutela rispetto al congedo parentale ordinario, sia con riferimento alla misura che per il fatto che i 15 giorni non incidono sul limite massimo.
Inoltre, non è richiesto il requisito minimo di contribuzione ma soltanto l’iscrizione alla Gestione Separata in via esclusiva. L’erogazione per tali soggetti è prevista come sotto specificato

CONGEDO PARENTALE ORDINARIO CONGEDO COVID-19

Durata complessiva 6 mesi complessivi entro i 3 anni di vita del bambino 15 giorni non computabili ai fini del limite del congedo parentale ordinario fino ai 12 anni.
Misura indennità 30 % di 1/365 del reddito annuo preso a base per il calcolo dell’indennità di maternità per gli iscritti alla G.S. 50% di 1/365 del reddito annuo preso a base per il calcolo dell’indennità di maternità per gli iscritti alla G.S.
Contribuzione figurativa SI secondo i limiti previsti nella gestione SI secondo i limiti previsti nella gestione

I lavoratori iscritti alla Gestione Separata con figli minori di 3 anni possono inoltrare domanda all’INPS utilizzando le normali procedure di presentazione della domanda di congedo parentale; invece coloro che abbiano già raggiunto i limiti individuali e di coppia previsti dalla specifica normativa sul congedo parentale e con figli di età superiore ai 3 anni, dovranno presentare apposita istanza per richiedere il congedo COVID-19 non appena le procedure saranno adeguate.

La domanda potrà riguardare anche periodi precedenti alla data di presentazione della medesima, purché non antecedenti al 5 marzo 2020, mentre i periodi di congedo richiesti con domande presentate prima del 17 marzo resteranno disciplinati, computati ed indennizzati al 30% come congedo parentale, pur se rientranti nel periodo di sospensione dei servizi educativi e per l’infanzia

LAVORATORI AUTONOMI ISCRITTI ALLA GG.SS. DELL’INPS

Per i genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS viene riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto, per i figli fino ai 12 anni di età.
La tutela già prevista in caso di fruizione di congedo parentale ordinario, costituita da un’indennità pari al 30%, solo per i figli fino a 1 anno di età e solo per la madre, viene quindi ampliata in quanto l’indennità come da tabella di seguito riportata.
Ad ogni buon conto si fa presente che le retribuzioni convenzionali giornaliere per l’anno 2020 sono 48,98 euro e 43,57 euro rispettivamente per artigiani e commercianti.

CONGEDO PARENTALE ORDINARIO CONGEDO COVID-19

Durata complessiva Mamma 3 mesi entro un anno di vita del bambino 15 giorni non computabili ai fini del limite del congedo parentale ordinario fino ai 12 anni in alternativa tra mamma e papà

Papà Zero
Misura indennità 30% della retribuzione convenzionale giornaliera per la categoria 50% della retribuzione convenzionale giornaliera per la categoria
Contribuzione figurativa SI solo in caso di sospensione del versamento SI solo in caso di sospensione del versamento

Le lavoratrici autonome iscritte all’INPS che non abbiano raggiunto il limite previsto e abbiano figli di età non superiore ad un anno possono presentare domanda con la procedura già in uso.

Nei casi di lavoratrici autonome che abbiano già raggiunto il limite individuale previsto dalla specifica normativa sul congedo parentale, ovvero abbiano figli di età superiore ad un anno dovranno presentare apposita istanza non appena le procedure informatiche saranno opportunamente adeguate; dovranno attendere le nuove procedure anche i lavoratori autonomi che finora non erano destinatari di alcun beneficio.

PERMESSI PER I GENITORI CON FIGLI DI ETÀ COMPRESA TRA I 12 E I 16 ANNI

Ai genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, è riconosciuta la possibilità di fruire del congedo in argomento – sempre per un periodo continuativo o frazionato non superiore a quindici giorni – senza diritto alla corresponsione di alcuna indennità né al riconoscimento della contribuzione figurativa. In tali casi è fatto divieto di procedere al loro licenziamento ed è garantito il diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Costoro devono presentare domanda di congedo solamente al proprio datore di lavoro e non all’Inps

ESTENSIONE DEI PERMESSI LEGGE N. 104/92

Innanzitutto si evidenzia che l’Istituto ricomprende tra i destinatari dell’estensione non solo i familiari che assistono i soggetti portatori di handicap in stato di gravità ma anche gli stessi lavoratori disabili, in quanto fa riferimento non solo al comma 3 dell’articolo 33, ma anche al comma 6, a differenza di quanto previsto dal decreto. È possibile quindi che in sede di conversione l’articolo 24 sia integrato con l’inclusione del comma 6 dell’articolo 33.
Con la circolare l’Istituto conferma quanto già affermato con il precedente messaggio, specificando che anche per le ulteriori 12 giornate i permessi possono essere frazionati in ore; ai fini della frazionabilità restano fermi i criteri già forniti nei precedenti messaggi in materia.

Viene confermato, inoltre che l’estensione è applicabile anche nei casi in cui un soggetto assista due disabili; analogamente questa si applica anche nei casi di autorizzazione per se stesso, cumulandola con l’estensione per l’assistenza a un familiare.
In questi casi l’estensione dei 12 giorni si aggiunge alla somma dei permessi già autorizzati per 30 giornate complessive da godere nei due mesi di marzo e aprile.
Per completezza si ricorda che i 12 giorni aggiuntivi vanno sommati ai 3 già previsti per ciascun mese, spalmandoli sui due mesi di marzo e aprile, per un numero massimo complessivo di 18 giorni di cui almeno 3 (già previsti), in ciascun mese; si potranno avere varie combinazioni a seconda del godimento dei giorni di incremento. Nei casi di doppia autorizzazione, per i quali il numero complessivo di giornate di permesso è pari a 30, in ciascun mese devono essere goduti almeno 6 giorni. Si riporta di seguito una tabella riepilogativa nella quale si individua la possibile combinazione di fruizione di permessi tra i due mesi.

Documenti necessari per la predisposizione della pratica:

– mandato di patrocinio compilato e firmato
– carta identità e codice fiscale di chi presenta la domanda
– codice fiscale dell’altro genitore
– codice fiscale figli < 12 anni

GIOVEDI 26 MARZO 

Nella giornata di ieri è stato adottato un Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico che modifica, limitando ulteriormente la lista delle imprese che possono proseguire l’attività, il DPCM del 22 marzo che aveva già molto limitato queste ultime. Queste ulteriori disposizioni si applicano a partire da oggi e fino al 3 aprile 2020. Nell’allegato a questo decreto sono state apportate modifiche sia inserendo Codici Ateco che non erano previsti – e quindi consentendo alcune attività –, sia specificando Codici Ateco di Macro settori il cui Codice Macro era ricompreso nell’Allegato del DPCM del 22 marzo, sia eliminando Codici Ateco di settori non considerati essenziali.

In termini generali riteniamo debbano valere i seguenti principi:

– le linee produttive riconducibili ai Codici Ateco individuati sono esclusivamente riferite alla produzione di beni di necessità;

– l’attività a cui occorre fare riferimento è quella effettivamente svolta dall’impresa di cui ai Codici Ateco indicati con ciò volendo intendere che, laddove l’attività dichiarata al Registro delle Imprese rientra fra quelle che possono continuare ad operare mentre quella effettivamente svolta è compresa tra quelle ad obbligo di chiusura, occorre fare riferimento a tale ultima attività;

– le imprese le cui attività sono sospese per effetto di questo decreto del Ministro dello Sviluppo Economico possono completare le attività necessarie alla sospensione entro il 28 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza. Le attività sospese possono proseguire se organizzate in modalità di lavoro a distanza o agile;

– le indicazioni fornite devono essere lette anche con riferimento a quanto eventualmente previsto dalle ordinanze che, per effetto del decreto legge (v. infra), possono essere più restrittive.

In particolare devono essere sospese entro il 28 marzo le attività di:

Settore Manifatturiero:

– 13.94 Fabbricazione di spago, corde, funi e reti

– 17.23 Fabbricazione di prodotti cartotecnici

– 17.24 Fabbricazione di carta da parati

– 20.12 Fabbricazione di coloranti e pigmenti

– 20.51.01 Fabbricazione di fiammiferi

– 20.51.02 Fabbricazione di articoli esplosivi

– 20.59.50 Fabbricazione di prodotti chimici impiegati per ufficio e per il consumo non industriale

– 20.59.60 Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio

– 22.1 Fabbricazione articoli in gomma

– 22.29.01 Fabbricazione di parti in plastica per calzature

– 22.29.02 Fabbricazione di oggetti per l’ufficio e la scuola in plastica

– 28.3 Fabbricazione di macchine per l’agricoltura e la silvicultura

– 28.93 Fabbricazione di macchine per l’industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)

-33.11.01 Riparazione e manutenzione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine

– 33.11.02 Riparazione e manutenzione di utensileria ad azionamento manuale

– 33.11.03 Riparazione e manutenzione di armi, sistemi d’arma e munizioni

– 33.11.04 Riparazione e manutenzione di casseforti, forzieri, porte metalliche blindate

– 33.11.05 Riparazione e manutenzione di armi bianche

– 33.11.07 Riparazione e manutenzione di carrelli per la spesa

– 33.11.09 Riparazione e manutenzione di altri prodotti in metallo

– 33.12.92 Riparazione e manutenzione di giostre, altalene, padiglioni da tiro al bersaglio ed altre attrezzature per parchi di divertimento

– 33.16 Riparazione e manutenzione di aeromobili e di veicoli spaziali

– 33.17 Riparazione e manutenzione di locomotive e di materiale rotabile ferro-tranviario (esclusi i loro motori)

Costruzioni:

– 42.91 Costruzione di opere idrauliche

– 42.99.09 Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile nca

Commercio:

– 46.69.19 Commercio all’ingrosso di altri mezzi ed attrezzature da trasporto

Possono, invece, riprendere le attività di: Settore Manifatturiero:

– 23.13 Fabbricazione di vetro cavo

– 25.21 Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale

– 25.92 Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo

– 27.2 Fabbricazione di batterie di pile e di accumulatori elettrici

– 28.29.30 Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l’imballaggio

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese:

– 78.2 Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale), nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020 e di cui all’allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020.

– 82.99.99 Altri servizi di sostegno alle imprese (limitatamente all’attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti).

Nella Gazzetta Ufficiale di ieri sera è stato pubblicato il Decreto Legge n. 19 del 2020 che reca “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, che entra in vigore oggi. L’adozione di questo decreto legge si è resa necessaria per ovviare a possibili criticità interpretative relative ai numerosi atti (DPCM, ordinanze regionali, ordinanze dei sindaci) che si sono susseguite nell’ultima settimana. È stata, quindi, scelta l’adozione di una fonte normativa primaria quale il Decreto Legge per rendere il quadro normativo, almeno da un punto di vista di gerarchia delle fonti, il più chiaro possibile. Per quanto riguarda le misure si prevede: la possibilità, in capo al Governo, di adottare, su parti del territorio nazionale ovvero su tutto il territorio, una o più misure per periodi predeterminati di durata non superiore a 30 giorni, reiterabili e modificabili, anche più volte, fino al 31 luglio 2020 (termine dello stato di emergenza deliberato il 31 gennaio 2020); le misure che possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente sono, tra le altre (art. 1, comma 2):

– limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazione alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza se non per spostamenti individuali motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni (a));

– limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali, nonché rispetto al territorio nazionale (c));

– applicazione della misura della quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia o che rientrano da aree ubicate fuori dal territorio nazionale (d));

– divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte a quarantena perché positive al virus (e));

– possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la limitazione, la riduzione, la sospensione o la soppressione di servizi di trasporto di persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, nonché di trasporto pubblico locale (o));

– sospensione dei servizi educativi compresi i corsi professionali e le attività formative svolte da enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attività formative o prove di esame (p));

– limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio, ad eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità di generi agricoli, alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio (u));

– limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti (v));

– limitazione o sospensione di altre attività di impresa o professionali, anche ove comportanti l’esercizio di pubbliche funzioni, nonché di lavoro autonomo, con possibilità di esclusione dei servizi di pubblica necessità (previa assunzione di protocolli di sicurezza anti contagio, e laddove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale predeterminata ed adeguata a prevenire il rischio di contagio con adozione di adeguati strumenti di protezione individuale (z));

– limitazione allo svolgimento di fiere e mercati, ad eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità (aa));

– previsione che le attività consentite si svolgano previa assunzione del titolare o del gestore di misure idonee a evitare assembramenti di persone, con obbligo di predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio (gg));

– eventuale previsione di esclusioni dalle limitazioni alle attività economiche con verifica caso per caso affidata ad autorità pubbliche specificamente individuate (hh)). I provvedimenti possono essere adottati con DPCM, sentiti i Ministri competenti ed il Presidente della Conferenza delle Regioni (ovvero i singoli Presidenti delle Regioni nel caso riguardino singoli territori) ovvero su proposta dei Presidenti delle Regioni interessate nel caso di singole Regioni e deve essere sentito, per i profili tecnico scientifici e per le valutazioni di adeguatezza e proporzionalità, il Comitato Tecnico Scientifico previsto dall’Ordinanza della Protezione Civile 630 del 2020. Si prevede, inoltre, che può essere imposto lo svolgimento di attività non oggetto di sospensione che dovrà risultare necessaria per assicurare l’effettività e la pubblica utilità. Sarà il prefetto ad adottare il provvedimento che impone l’obbligo di restare aperti. Il decreto interviene (art. 3), inoltre, sul rapporto tra ordinanze regionali e disposizioni nazionali: le Regioni potranno introdurre misure più restrittive ma esclusivamente nell’ambito delle attività di loro competenza e senza incidere sulle attività produttive. In ogni caso le ordinanze adottate nei giorni scorsi rimarranno in vigore per altri 10 giorni dall’entrata in vigore del decreto. Inoltre, “in casi di estrema necessità e urgenza” i Presidenti delle Regioni potranno adottare ordinanze che saranno in vigore fino all’adozione del DPCM che le assorbe. Nel caso di ordinanze adottate da sindaci si ribadisce che non potranno essere in contrasto con le misure statali.

L’art. 4 modifica le multe e le sanzioni previste:

– la sanzione amministrativa va da 400 euro a 3.000 euro e potrà essere ridotta del 30% se si paga entro 30 giorni. Tuttavia, se si viene colti in violazione alla guida di un veicolo l’importo della multa è aumentato fino a un terzo;

– per quello che riguarda alcune attività sospese (lett. i), m) p), u), v), z), aa)) vi è anche la sanzione accessoria della chiusura dell’attività da 5 a 30 giorni;

– inasprimento della sanzione prevista dal Testo Unico sulle Leggi Sanitarie per chi diffonde il virus con l’arresto da 3 a 18 mesi e l’ammenda da 500 a 5.000 euro. È infine confermato il carcere fino a 5 anni per chi non rispetta la quarantena.

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A seguito del confronto tra il Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, il Ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri e le sigle sindacali nazionali, si sono convenute alcune modifiche all’allegato 1 del Dpcm del 22 marzo 2020, recepite e rese operative dal Decreto Mise del 25 marzo 2020 e dal relativo allegato.

Alle imprese che non erano state sospese dal DPCM 22 marzo 2020 e che, per effetto del presente decreto, dovranno sospendere la propria attività, sarà consentita la possibilità di ultimare le attività necessarie alla sospensione, inclusa la spedizione della merce in giacenza, fino alla data del 28 marzo 2020.

Scarica qui il Decreto del MISE.

Consulta qui il Decreto Legge del 25 marzo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale con entrata in vigore dal 26 marzo.

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Scarica qui il nuovo modello di autocertificazione per gli spostamenti sul territorio.

MERCOLEDI 25 MARZO

COVID – 19 : misure per il commercio internazionale

La Camera di Commercio di Como – Lecco ha sulla propria homepage  un contenitore delle numerose misure straordinarie emanate da Enti ed Organismi del territorio italiano per sostenere le imprese in questo periodo di emergenza: “COVID – 19: misure per il commercio internazionale“.

Al momento sono disponibili le seguenti informazioni:

  • Chiusura frontiere e restrizioni dei trasporti delle merci in Unione Europea
  • Flash dal mondo e dalla UE
  • Segnalazioni criticità per attività di import/export
  • Le misure SACE-SIMEST a sostegno delle imprese italiane

Questo contenitore sarà ulteriormente arricchito da disposizioni ed aggiornamenti normativi futuri.

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Tasse regionali sospese fino al 31 maggio, nessuna sanzione per bollo auto e Irap.

Scarica qui la Delibera della Giunta Regionale.

MARTEDI 24 MARZO

Il decreto legge n. 18/2020 (cosiddetto Cura Italia) ha previsto, all’articolo 56, la possibilità, per le imprese, in relazione allo stato di emergenza straordinaria e di grave turbamento dell’economia, di avvalersi, previa comunicazione, in relazione alle proprie esposizioni debitorie verso i soggetti finanziatori, delle seguenti misure:

  • divieto di revoca per aperture di credito e prestiti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, alla data di entrata in vigore del DL, degli importi accordati, sia nell’importo ce nella durata a tutto il 30 settembre 2020;
  • per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020, della proroga dei contratti senza formalità e alle medesime condizioni di stipula;
  • per i mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020, sospensione del piano di ammortamento fino al 30 settembre e possibilità di dilazionale il piano di restituzione senza oneri e formalità, con facoltà dell’impresa di richiedere la sospensione della sola quota in contocapitale.

L’esercizio delle facoltà di cui alle precedenti lettere a), b) e c), è consentito previa presentazione di autocertificazione redatta ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000 con cui l’impresa dichiara di aver subito temporanee carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19.

Poiché ci risulta che le banche non hanno ancora individuato specifiche procedure, ma stanno comunque raccogliendo le manifestazioni di volontà delle imprese a beneficiare della sospensione, nel frattempo Confartigianato mette a disposizione delle imprese interessate un fac-simile di modello che potrà essere utilizzato da subito in attesa che ne venga rilasciato uno di riferimento condiviso con il sistema bancario, che potrà eventualmente essere successivamente trasmesso alla banca come definitivo.

Qui il modello di autocertificazione articolo 56, D.L. 18/2020

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Aggiorrnato il modello per le autocertificazioni

Scarica qui il nuovo modello di autocertificazione per la circolazione sul territorio.

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Autotrasporto Decreto Cura Italia Misure a favore dell’autotrasporto e proroga scadenze Agg. al 23/03/2020

Prospetto riepilogativo scadenze patenti e documenti di guida, autorizzazioni alla circolazione, revisioni autotrasporto (agg. 23/03/2020)

Circolare MIT 23 marzo 2020 proroga e sospensione di termini in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Aggiornamento dell’elenco delle attività indifferibili da rendere in presenza presso gli UMC

Circolare MIT DL 18 17/3/2020 art. 103 proroga dei termini di validità di abilitazioni alla guida

Per maggiori approfondimenti consulta le FAQ dedicate ai trasporti.

LUNEDI 23 MARZO

IL D.P.C.M. 22.03.20 DISPONE NUOVE MISURE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE INDUSTRIALI E COMMERCIALI – COMUNICAZIONI ALLA PREFETTURA DI LECCO

Per le attività già espressamente autorizzate a rimanere aperte come indicato nell’art. 1, lett. a) del D.P.C.M. del 22 marzo non è necessario compiere nessun adempimento formale né alcuna comunicazione alla Prefettura di Lecco. 

Le comunicazioni relative alla prosecuzione delle attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere dei settori di cui all’allegato 1 del medesimo D.P.C.M., dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla legge n. 146/1990, dovranno essere inviate alla casella di posta elettronica certificata   prefettura.preflc@pec.interno.it  dal legale rappresentante della azienda interessata, indicando nell’oggetto “DPCM 22 marzo 2020 – Comunicazione attività” , complete delle seguenti informazioni:

  • sede dello stabilimento;
  • tipologia di attività;
  • imprese e amministrazioni beneficiarie dei prodotti e dei servizi attinenti alle attività consentite.
Analoga comunicazione dovrà essere presentata anche dai legali rappresentanti degli impianti a ciclo produttivo continuo presenti nel territorio provinciale, indicando il grave pregiudizio o il pericolo di incidenti derivanti dall’interruzione dell’attività.
La richiesta di autorizzazione allo svolgimento dell’attività dovrà essere presentata, invece, dai legali rappresentanti delle attività dell’industria dell’aerospazio e delle difesa, nonché delle altre attività aventi rilevanza strategica nazionale.

 

DOMENICA 22 MARZO

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il DPCM che introduce ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.

Leggi qui il contenuto del DPCM.

Scarica qui il testo del DPCM e gli allegati con i codici Ateco delle attività che possono restare aperte.

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In questa nuova svolta di rigore necessario per fermare l’epidemia di Covid-19, Confartigianato Imprese Lecco conferma l’affiancamento alle imprese associate che in questa emergenza hanno sempre dimostrato grande senso di “unità e responsabilità”.

Dopo l’intensa giornata di ieri che ha visto l’emanazione, sia a livello regionale che nazionale, di ulteriori provvedimenti restrittivi, siamo ora in attesa del DPCM annunciato ieri sera dal premier Conte. Nel frattempo il sistema Confartigianato sta lavorando affinché oltre a diverse integrazioni della lista delle imprese essenziali già apparsa su alcuni media, che ricordiamo non essere ancora quella definitiva, venga prevista la necessità di:

portare avanti attività non espressamente incluse nella lista, se funzionali a quelle essenziali, quando non si possono interrompere per ragioni tecniche e quando strategiche;

fare salve tutte quelle attività manutentive, legate a cicli produttivi e non, finalizzate a mantenere efficienti e in buono stato i macchinari e gli impianti in modo da non pregiudicare la capacità dell’impresa di essere produttiva alla piena ripresa dell’attività, nonché le attività di vigilanza;

dare alle imprese i tempi tecnici per mettere in sicurezza le aziende che devono chiudere, prevedendo quindi almeno uno o due giorni dall’entrata in vigore del nuovo DPCM.

VENERDI 20 MARZO

Per informazioni sulla fornitura e produzione di Dispositivi Individuali di Protezione e mascherine vi invitiamo a consultare l’articolo presente al seguente link

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Segnaliamo i contatti di due aziende in grado di fornire dispositivi di protezione individuale:

ARBO Srl
Corso Martiri della Liberazione n.44, 23900 – Lecco (LC)
arbo@arbomoda.com
Tel.+39 0341 362667
L’azienda è in grado di fornire mascherine protettive “tipo chirurgiche” in tessuto TNT senza marcatura CE.
Il quantitativo è contingentato e non sempre disponibile, per problemi doganali.
Il costo è di € 0,75 al pezzo.
Ordine minimo 200 pezzi.
Il ritiro deve essere effettuato presso la sede della ARBO Srl

MPSMOBILE GmbH
Brühlstr. 42
88416 Ochsenhausen
Germania
L’azienda dispone di un sito e-commerce
www.mpsmobile.de
ma abbiamo preso contatti con il responsabile commerciale il Sig. Riccardo Capalbo 349 530 5311 che potrebbe gestire ordini diretti.
A parte le ordinarie forniture on line possono fornire:
Mascherine chirurgiche marcate CE(pacco da 50pz) al costo di 45 euro
Mascherine ffp2 marcate CE(pacco da 50pz cad) al costo di 250 euro
A seguito di ricezione dell’ordine con pagamento anticipato il materiale viene consegnato presso la sede dell’azienda ordinante in circa 5 giorni.

Teniamo a far presente che Confartigianato Imprese Lecco si limita a segnalare i contatti con le aziende fornitrici e declina ogni responsabilità per eventuali inadempimenti o contestazioni in merito a pagamenti, tempi di consegna, conformità dei prodotti, ecc…

MERCOLEDI 18 MARZO

Il Decreto “Cura Italia”, approvato dal Consiglio dei Ministri, è stato firmato dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella e pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è ora in vigore. In esso sono contenute le misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza Coronavirus.

A questo collegamento una prima scheda di analisi sulle misure a maggiore impatto per le imprese artigiane. 

Scarica qui il Decreto.

Decreto “Cura Italia” – dettaglio norme a sostegno del comparto trasporti e dell’autotrasporto

Decreto “Cura Italia” e altre norme per l’autotrasporto – proroghe scadenze

MARTEDI 17 MARZO

Scarica qui il nuovo modulo di autocertificazione per la circolazione.

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Scarica qui la circolare del Ministero della Salute relativa alle procedure di sanificazione. 

Pulizia di ambienti non sanitari

In stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, scuole e altri ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati verranno applicate le misure di pulizia di seguito riportate.

A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro.

Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti.

Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto.

Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. La biancheria da letto, le tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, addizionare il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio).

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Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (decreto-legge)

Il decreto interviene con provvedimenti su quattro fronti principali e altre misure settoriali:

  1. finanziamento e altre misure per il potenziamento del Sistema sanitario nazionale, della Protezione civile e degli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell’emergenza;
  2. sostegno all’occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito;
  3. supporto al credito per famiglie e micro, piccole e medie imprese, tramite il sistema bancario e l’utilizzo del fondo centrale di garanzia;
  4. sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi nonché di altri adempimenti fiscali ed incentivi fiscali per la sanificazione dei luoghi di lavoro e premi ai dipendenti che restano in servizio.

Tali provvedimenti si aggiungono a quelli già adottati d’urgenza dal Governo per evitare che la crisi transitoria delle attività economiche indotta dall’epidemia di COVID-19 produca effetti permanenti, come la scomparsa definitiva di imprese nei settori maggiormente colpiti. In particolare, con i precedenti interventi, sono stati sospesi adempimenti tributari e pagamenti di contributi e mutui per gli abitanti della ex “zona rossa”, sono stati aperti gli ammortizzatori sociali a soggetti che in condizioni ordinarie non ne beneficiano, sono state potenziate le modalità di lavoro a distanza ed è stato garantito sostegno al settore del turismo.

Leggi qui il testo del comunicato stampa riassuntivo del Decreto “Cura Italia”

LUNEDI 16 MARZO

I termini relativi ai versamenti previsti al 16 marzo saranno differiti con una norma nel decreto legge di prossima adozione da parte del Consiglio dei Ministri, relativo alle misure per il contenimento degli effetti dell’epidemia di Covid-19″. E’ quanto annuncia il Ministero dell’Economia e Finanze in una nota.

“Il decreto legge – si legge – introdurrà anche ulteriori sospensioni dei termini e misure fiscali a sostegno di imprese, professionisti e partite Iva colpite dagli effetti dell’emergenza sanitaria”.

Qui la nota del Ministero Economia e Finanze. 

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Sorveglianza sanitaria e protezione individuale degli operatori

Riteniamo utile fornire di seguito le istruzioni operative che si applicano a tutte le attività non ricomprese nei Servizi Essenziali e di Pubblica utilità, e non sanitarie e socio-sanitarie che vengono regolarmente svolte nelle aree di Regione Lombardia esclusi quelli elencati nel DPCM 1 marzo 2020 e successive modificazioni ed integrazioni.

Sono destinate prioritariamente a tutti soggetti aventi ruoli e responsabilità in tema di tutela della salute nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, al fine di incrementare negli ambienti di lavoro l’efficacia delle misure di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19.

Si riportano di seguito alcune indicazioni declinate in considerazione dell’attuale quadro epidemiologico, coerenti con le indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità1 e del Ministero della Salute cui si rimanda per ulteriori approfondimenti.

Per approfondire scarica le istruzioni operative.

Per maggiori informazioni il nostro ufficio Sicurezza è a vostra disposizione pgrieco@artigiani.lecco.it

0341250200

Per ogni tipo di consulenza vi invitiamo a preferire i contatti telefonici e via mail e di limitare gli accessi alle sedi solo per casi urgenti.

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ARERA blocca i distacchi per morosità per elettricità, gas e acqua

Il Collegio di ARERA il 12 marzo ha adottato le seguenti misure:

sospensione dei distacchi sino al 3 aprile per famiglie e piccole imprese (BT altri usi ed imprese con consumi inferiori a 200.000 smc,).

Nell’attesa della pubblicazione delle delibere si invita a consultare il relativo comunicato stampa ARERA.

SABATO 14 MARZO

Il Presidente di Confartigianato Giorgio Merletti, in rappresentanza anche di Rete Imprese Italia, ha firmato il Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro. La firma dell’intesa è stata raggiunta stamane dopo una maratona di 18 ore in videoconferenza con Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte, altri esponenti del governo, i sindacati e i rappresentanti degli imprenditori.

Leggi qui il protocollo firmato.

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AUTOTRASPORTATORI 

Il Decreto 115/2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti cancella il divieto di circolazione dei mezzi pesanti sopra le 7,5 tonnellate nelle giornate di domenica 15 e domenica 22 marzo.

Scarica qui il decreto

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VENERDI 13 MARZO

Il Comando Generale della Guardia di Finanza ha emanato le nuove direttive operative derivate dall’emergenza epidemiologica in corso nel nostro Paese.

Potete scaricare qui la circolare con tutte le specifiche diramate dalla GDF.

Anche l’Agenzia delle Entrate con la Direttiva del Direttore Ruffini “Stop ad accertamenti fiscali e verifiche” precisa che:
Sono sospese le attività di liquidazione, controllo, accertamento, accessi, ispezioni e verifiche, riscossione e contenzioso tributario da parte degli uffici dell’Agenzia delle Entrate a meno che non siano in imminente scadenza (o sospesi in base a espresse previsioni normative).

GIOVEDI 12 MARZO 

Il presidente del consiglio Giuseppe Conte ha firmato il nuovo Dpcm che introduce ulteriori restrizioni per il contenimento della diffusione del Coronavirus. Il provvedimento, che entra in vigore già da oggi, 12 marzo, sospende tutte le attività del commercio al dettaglio, ad esclusione dei punti vendita di generi alimentari e di prima necessità, come le farmacie e parafarmacie, ma anche edicole e tabaccai e un lungo elenco di attività. Stop anche a tutto il settore della ristorazione, mantenendo valida la possibilità di effettuare consegne a domicilio e con l’esclusione delle mense in grado di assicurare la distanza minima di un metro e degli autogrill. Stop a parrucchiere ed estetiste, resteranno aperte lavanderie, pompe di benzina e officine meccaniche, artigiani (idraulici, elettricisti, ecc.), ma anche banche, assicurazioni, Poste e servizi finanziari, così come la filiera agroalimentare. Sempre con le precauzioni sulla distanza interpersonale di un metro già introdotte nei precedenti decreti.

Restano aperte anche le attività produttive e professionali, con la regola di massimizzare lo smart working, le ferie e i congedi e di sospendere l’attività nei reparti non indispensabili. Ma dovranno essere garantite misure di sicurezza, dispositivi di protezione e limitazioni ai contatti tra gli addetti.

Le misure, che rendono l’Italia una sorta di grande “zona rossa”, saranno in vigore fino al 25 marzo, con l’obiettivo di fermare il contagio: “rinunce”, annunciate dal premier Giuseppe Conte, che «stanno dando un grande contributo al Paese» nella lotta al Coronavirus e che faranno sì che l’Italia «ce la farà». Accolta gran parte delle richieste avanzate da Regione Lombardia e dai sindaci lombardi, per poter “fermare il contagio per ripartire al più presto”.

Queste le misure, che producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020:

  • Sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per quelle di vendita di generi alimentari e di prima necessità (nella media e grande distribuzione e nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso solo a queste attività). Nell’elenco dei settori di prima necessità rientrano:
    • ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimarket alimentari;
    • surgelati;
    • elettronica, informatica ed elettrodomestici;
    • pompe di benzina;
    • esercizi specializzati di Ict;
    • ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico;
    • articoli igienico-sanitari;
    • articoli per l’illuminazione;
    • edicole
    • farmacie;
    • parafarmacie;
    • ortopedia e medicali
    • profumeria e igiene personale;
    • piccoli animali domestici;
    • ottica e fotografia;
    • combustibile per uso domestico e riscaldamento;
    • saponi, detersivi;
    • e-commerce, televendite, vendite per corrispondenza e per mezzo di distributori automatici;
  • Chiusi i mercati, salvo attività dirette alla vendita di soli generi alimentari
  • Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie, sempre garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
  • Sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione di mense e catering continuativo, garantendo la distanza di un metro.
  • Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio
  • Restano aperti gli autogrill e gli esercizi di somministrazione all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali, garantendo la distanza di sicurezza
  • Sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti), fatta eccezione per lavanderie, tintorie e servizi di pompe funebri
  • Garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi
  • Restano attive le attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare, comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi
  • Trasporto pubblico locale: possibili riduzioni e soppressioni su indicazione di Regioni e Mit, garantendo i servizi essenziali
  • Smart working anche in deroga agli accordi individuali nelle PA
  • Attività produttive e professionali:
    • massimo utilizzo dello Smart working;
    • incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti;
    • sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
    • protocolli di sicurezza anti-contagio e adozione di strumenti di protezione individuale;
    • operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro;
    • (per le sole attività produttive) limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni; si favoriscono intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.
  • Per tutte le attività non sospese vale comunque la regola del massimo utilizzo dello Smart working.

SCARICA QUI IL DPCM DELL’11 MARZO

MERCOLEDI 11 MARZO

Si è svolta a Palazzo Chigi la riunione del Consiglio dei Ministri. Il Presidente Conte ha tenuto una conferenza stampa con i Ministri Gualtieri e Catalfo. Nel comunicato stampa i provvedimenti adottati.

MARTEDI’ 10 MARZO

Aggiornamento delle 18.30

In attesa degli ultimi sviluppi sull’emergenza Coronavirus, in particolare con il Tavolo dello Sviluppo convocato da Regione Lombardia per domani mattina a cui prenderà parte anche Confartigianato, e delle risposte del Governo alle richieste di Regione e dei sindaci lombardi sulla necessità di chiudere tutte le attività ritenute non essenziali per la popolazione, facciamo nostro l’appello del presidente della Provincia di Lecco, Claudio Usuelli, del presidente della Conferenza dei Sindaci ATS Brianza, Flavio Polano e del sindaco di Lecco, Virginio Brivio per le categorie che rappresentiamo (Qui la conferenza stampa congiunta).

In particolare, per quanto riguarda la categoria Benessere, il presidente Giuseppe Lacorte, in assenza di indicazioni certe da parte degli Enti preposti, invita i titolari di centri estetici e acconciatori a sospendere le proprie attività per tutelare i propri clienti, i propri collaboratori e se stessi, vista la delicatezza del ruolo giocato dal mantenimento della distanza minima di sicurezza tra operatore e cliente.

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Accordo tra Associazioni di impresa e ABI per la moratoria dei finanziamenti

Viene estesa ai prestiti al 31 gennaio 2020 la possibilità di chiedere la sospensione o l’allungamento. La moratoria è riferita ai finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese danneggiate dall’emergenza epidemiologica “COVID-19”.

La sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti può essere chiesta fino a un anno. La sospensione è applicabile ai finanziamenti a medio lungo termine, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie e alle operazioni di leasing. In questo secondo caso, la sospensione riguarda la quota capitale implicita dei canoni di leasing. Per le operazioni di allungamento, è invece previsto che l’estensione della durata del finanziamento può arrivare fino al 100% della durata residua dell’ammortamento.

Nell’accordo è previsto che, ove possibile, le banche possono applicare misure di maggior favore per le imprese rispetto a quelle previste nell’Accordo stesso e si auspica che, al fine di assicurare massima tempestività nella risposta, si accelerino le procedure di istruttoria.

L’ABI e le Associazioni di rappresentanza delle imprese richiedono, inoltre, di ampliare l’operatività del Fondo di Garanzia per le PMI e misure aggiuntive per agevolare l’accesso al credito.

Potete rivolgervi direttamente agli Istituti di Credito così d’avere indicazioni per come effettuare la richiesta di moratoria o di allungamento della durata del finanziamento.

L’Ufficio Credito di Confartigianato Imprese Lecco è a vostra disposizione per avere ulteriori informazioni.

Tel.0341/250200 epersenico@artigiani.lecco.it

Scarica qui il comunicato stampa di ABI.

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Coronavirus, via libera a cassa integrazione, stanziati 135 milioni di euro

Regione Lombardia ha acquisito il via libera anche dalle Parti Sociali per l’attivazione della cassa integrazione e per la cassa integrazione in deroga a favore della imprese lombarde. Il provvedimento sarà attivo con effetto retroattivo e con uno stanziamento di 135 milioni di euro.

Approfondisci  qui la notizia.

Il nostro Ufficio Sindacale è a vostra disposizione sindacale@artigiani.lecco.it

0341250200

Per ogni tipo di consulenza vi invitiamo a preferire i contatti telefonici e via mail e di limitare gli accessi alle sedi solo per casi urgenti.

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Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il Dpcm 9 marzo 2020 recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull’intero territorio nazionale.

Il provvedimento estende le misure di cui all’art. 1 del Dpcm 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale. È inoltre vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. In ultimo, è modificata la lettera d dell’art.1 del Dpcm 8 marzo 2020 relativa agli eventi e manifestazioni sportive.

Tali disposizioni producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.

Scarica il testo del decreto.

LUNEDI’ 9 MARZO

Aggiornamenti delle 18.00 per CATEGORIA BENESSERE

Dalla nostra sede nazionale sono pervenute le seguenti precisazioni:

– il DPCM dell’8 marzo non prevede la sospensione delle attività del settore benessere, ne’ limitazioni di orario o di operatività (centri benessere e centri termali esclusi), fatto salvo il rispetto della distanza di un metro tra le persone all’interno

– rispetto alla distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro nelle reception e sale di attesa, le attivita’ devono attuare una modalita’ lavorativa tramite appuntamento, limitando la permanenza del clienti all’interno dei locali al tempo strettamente indispensabile all’erogazione del servizio

– dal momento che – per la natura dei trattamenti erogati- tale distanza non e’ applicabile tra l’operatore e il cliente, e’ necessario intensificare le misure gia’ adottate in osservanza delle normali disposizioni di legge previste per la categoria ed ai protocolli igienico – sanitari imposti dalle asl territoriali ( utilizzo mascherine e guanti monouso, lavaggio mani tra un cliente e un altro, sterilizzazione degli strumenti utilizzati, etc)

– devono essere effettuate accurate operazioni di pulizia anche delle aree pubbliche, effettuando una pulizia quotidiana con prodotti specifici ad azione detergente, disinfettante e battericida su tutte le superfici;

– le autorita’ invitano tutti ad assicurare idonee misure di cautela, evitando qualsiasi forma di assembramento.

– per gli esercizi presenti all’interno dei centri commerciali si ricorda la chiusura nelle giornate festive e prefestive.

Siamo in attesa di avere indicazioni piu’ precise da parte di regione lombardia, che comunicheremo tempestivamente.

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A questo collegamento è disponibile la Direttiva ai prefetti per l’attuazione dei controlli nelle “aree a contenimento rafforzato” emanato dal Ministro degli Interni Luciana Lamorgese e inviato a tutte le Prefetture della zona a contenimento rafforzato, dunque anche alla Prefettura di Lecco. La Direttiva chiarisce quanto riportato dal DPCM dell’8 marzo. 

In queste ultime ore la Prefettura di Lecco ha indirizzato ai Sindaci una comunicazione con alcuni chiarimenti utili sulle limitazioni della mobilità, delle attività e sull’accesso agli uffici pubblici nonché alle attività produttive. In questo momento le indicazioni per le attività anche a carattere artigianale sono le seguenti:

Attività ed esercizi commerciali: – attività di ristorazione e bar: sono consentite dalle ore 6.00 alle ore 18.00, esclusivamente con servizio al tavolo e con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; – consegna a domicilio: consentita anche dopo le ore 18.00;

altre attività commerciali: permesse con rispetto delle disposizioni relative alla distanza tra i frequentatori di almeno un metro;

medie e grandi strutture di vendita ed esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati: nelle giornate festive e prefestive è prevista la chiusura; nei giorni feriali il gestore dei richiamati esercizi, deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

In mancanza delle predette condizioni dovranno restare chiuse. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è tenuto tuttavia a garantire il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. In caso di violazione, si dispone la sospensione dell’attività.

Mercati rionali: consentiti nel rispetto delle regole tese ad evitare assembramento e a garantire rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Altre attività: estetista, parrucchiere: consentite nel rispetto dell’utilizzo delle misure di protezione per i dipendenti e fermo restando il divieto di assembramenti in negozio.

Siamo in attesa di un incontro tra Confartigianato e Regione Lombardia che avverrà nella giornata di oggi, dopo il quale saremo in grado di fornirvi ulteriori comunicazioni.

Scarica qui il modello di autocertificazione per gli spostamenti. 

DOMENICA 8 MARZO

AGGIORNAMENTO ORE 19.37

CORONAVIRUS: NESSUNA RESTRIZIONE O LIMITAZIONE AL TRASPORTO MERCI NELLE ZONE INTERESSATE DAL DPCM 8 MARZO 2020

Confartigianato Trasporti informa che a seguito della confusione generata tra gli operatori dalla generica disposizione del Dpcm 8 marzo 2020, con due distinte note emanate dal Ministero degli Affari esteri e dal Ministero dei Trasporti, con cui siamo in costante contatto per gestire la situazione di emergenza, è stata finalmente fatta chiarezza sul fatto che non vi è nessuna limitazione o restrizione al transito delle merci e di tutta la filiera produttiva da e per i territori indicati dall’art. 1 del dpcm 8 marzo 2020.
In attesa di linee guida sulla movimentazione delle merci su cui si sta lavorando insieme alla Protezione civile, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti precisa e chiarisce alcuni punti relativi ai trasfrontalieri e alle merci.

Transfrontalieri: le limitazioni introdotte oggi non vietano gli spostamenti per comprovati motivi di lavoro. Pertanto, salvo che siano soggetti a quarantena o che siano risultati positivi al virus, i trasfrontalieri potranno entrare e uscire dai territori interessati per raggiungere il posto di lavoro e tornare a casa. Gli interessati potranno comprovare il motivo lavorativo dello spostamento con qualsiasi mezzo, inclusa una dichiarazione che potrà essere resa alle forze di polizia in caso di eventuali controlli.

Merci: le merci possono entrare ed uscire dai territori interessati. L’attività degli operatori addetti al trasporto è un’esigenza lavorativa: il personale che conduce i mezzi di trasporto può quindi entrare e uscire dai territori interessati e spostarsi all’interno degli stessi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci.

Nota esplicativa al DPCM 8 marzo 2020

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Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) dell’ 8 marzo 2020 sono state approvate le nuove disposizione per la Lombardia e per il territorio nazionale.

Le disposizioni sono valide dall’8 marzo al 3 aprile 2020.

Il principale nuovo obbligo è relativo ad evitare in modo assoluto ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori indicati (Regione Lombardia e province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio dell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia), nonché di evitare spostamenti all’interno dei medesimi territori ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

Il decreto non vieta il movimento di persone e merci, ma lo limita alle strette necessità di lavoro e di salute.

Questa disposizione ha generato dubbi e preoccupazioni in tutte le aziende in merito alla possibilità, già da domani (lunedì 9 marzo) che i dipendenti possano recarsi sul posto di lavoro e soprattutto che le aziende possano fare circolare i propri mezzi aziendali per motivi di lavoro (dal trasporto merci alle visite commerciali dai clienti).

Entro questa sera o al massimo nella mattinata di domani (lunedì 9 marzo) usciranno chiarimenti sia da parte del Governo che delle Prefetture.

Tuttavia possiamo ipotizzare ragionevolmente alcune evidenze:

– le imprese, le attività produttive e/o commerciali non si fermeranno e pertanto non dovranno chiudere;

– il personale dipendente delle aziende potrà spostarsi dalla propria abitazione e recarsi sul posto di lavoro;

– sarà consentito spostare mezzi di trasporto e merci per esigenze di lavoro dentro e fuori la nuova zona “arancione” (Lombardia e 14 province individuate dal Dpcm)

– le aziende dovranno adottare misure atte a ridurre gli spostamenti sul territorio al limite dell’indispensabilità.

Come comportarsi a proposito della riduzione degli spostamenti al limite dell’indispensabilità?

– Le aziende, in base alle specifiche caratteristiche organizzative e produttive, devono favorire il telelavoro e/o lo smartworking fra i propri dipendenti;

– Le aziende devono individuare nella propria programmazione, le attività che richiedono lo spostamento di persone sul territorio e che possono essere rinviate perché non connesse alla consegna imminente di una commessa o alla scadenza di fornitura;

– Le aziende devono incentivare, tra le mansioni e/o i lavoratori la cui presenza in azienda non è indispensabile, (e che non sono già stati avviati allo smartworking) l’utilizzo delle ferie.

Tutte queste misure concorrono nel loro insieme a ridurre gli spostamenti delle persone sul territorio della zona arancione.

Come “comprovare” (dimostrare) le esigenze delle attività che richiedono uno spostamento di persone?


Probabilmente attraverso l’esibizione di documenti contrattuali, certificati di deperibilità delle merci, dichiarazioni da consegnare al personale che si dovrà spostare per esigenze di lavoro.

GIOVEDI’ 5 MARZO

In ottemperanza del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, Confartigianato Imprese Lecco comunica la sospensione di tutti i corsi in programma fino al 15 marzo compreso (ART. 1 punto A e D) e di tutti gli eventi pubblici fino al 3 aprile.

LUNEDI’ 2 MARZO

Confartigianato Imprese sta seguendo ora dopo ora gli sviluppi dei provvedimenti del Governo con la presenza a tutti i tavoli ministeriali e domani sarà presente al tavolo convocato dal Presidente del Consiglio. Siamo in stretto contatto con le altre territoriali per allineare le richieste a tutela delle PMI e aggiornare i nostri associati sull’evolversi della situazione informandoli sulle iniziative di Regione Lombardia.

Nel frattempo, in considerazione dei Decreti emessi nella giornata di ieri, domenica, informiamo che tutti i nostri corsi in calendario questa settimana – fino a domenica 8 marzo – sono sospesi fino a nuove indicazioni da parte delle autorità competenti. Sarà nostra cura avvisarvi tempestivamente sulle novità e sulle date dei recuperi delle lezioni.

Pubblichiamo nei link a seguire il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 con le misure adottate per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Le misure hanno validità dal 2 all’8 marzo 2020.

In particolare, per il nostro territorio provinciale, che non rientra nella “zona rossa”, mettiamo in evidenza i punti h) e i) dell’Articolo 2 del Decreto della Presidenza dei Ministri del 1° marzo 2020:

h) svolgimento delle attività di ristorazione, bar e pub a condizione che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere e che, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, gli avventori siano messi nelle condizioni di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;

i) apertura delle attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera h) condizionata all’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingente o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori.

Consigliamo infine di prendere visione e applicare quanto contenuto alla lettera a) dell’allegato 4 del Decreto:

Misure igieniche:

a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;

Si ricorda che è possibile contattare il numero 1500 per richieste di informazioni e il numero verde 800 894 545 solo se si ritiene di avere dei sintomi della malattia.

In allegato i consigli del Ministero della Salute.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti vi invitiamo a consultare i siti

www.regione.lombardia.it

www.confartigianato-lombardia.it

www.confartigianato.it