L’Inps, con messaggio n. 1374 del 25 marzo 2020, ha ricordato che sono sospesi i pagamenti di tutte le rate, compresa la prima, la cui scadenza per il versamento rientra nell’arco temporale della sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Laddove la sospensione interessi la prima delle rate accordate (c.d. rata contante), il piano di ammortamento rimarrà nello stato “emesso” fino al pagamento in unica soluzione di tutte le rate, compresa la prima, interessate dalla sospensione; l’assenza di pagamento non rileva ai fini della verifica della regolarità contributiva.

L’Istituto, in tema di Durc on line precisa, inoltre, che, in base al disposto dell’articolo 103, comma 2, D.L. 18/2020 (“tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”), il Durc è incluso tra i documenti di cui alla citata disposizione: pertanto, i documenti attestanti la regolarità contributiva denominati “Durc On Line” che riportano nel campo <Scadenza validità> una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 (le date del 31 gennaio 2020 e del 15 aprile 2020 sono incluse).

In merito, d’intesa con l’Inail, l’Inps precisa che tutti i soggetti per i quali è stato già prodotto un “Durc On Line” con data fine validità compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, ovvero i richiedenti ai quali sia stata comunicata la formazione dell’esito, devono ritenere valido il medesimo documento fino al 15 giugno 2020 nell’ambito di tutti i procedimenti in cui è richiesto il possesso del Durc, senza procedere a una nuova interrogazione.