Suggeriamo a tutti gli imprenditori, a prescindere dall’attività svolta, la consultazione costante di questa pagina dedicata alla SICUREZZA in cui troverete i nuovi Decreti Legge, DPCM (decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri), le eventuali ordinanze di Regione Lombardia e le linee guida fondamentali per la predisposizione e l’aggiornamento dei Protocolli di sicurezza aziendali. Per le informazioni sulla Sicurezza relative all’emergenza coronavirus pubblicate in precedenza su questo sito potete consultare il seguente link.


1/7/2022
Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid nei luoghi di lavoro
E’ stato definito in data 30 giugno 2022 il nuovo Protocollo per prevenire i contagi da Covid-19 nei luoghi di lavoro privati che sostituisce quello precedente del 6 aprile 2021.
In primo luogo il Protocollo ribadisce il fondamentale principio che il virus SARS-COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico per il quale adottare misure uguali per tutta la popolazione.
Restano in vigore alcune misure di prevenzione di carattere generale quali, ad esempio, quelle sulle informazioni ai lavoratori; sulla possibilità, in ingresso nei luoghi di lavoro, di misurare la temperatura corporea con conseguente divieto di accesso in azienda in caso di temperatura superiore ai 37.5°; sulla necessità di mettere a disposizione i mezzi detergenti e disinfettanti per le mani.
Viene stabilita la cessazione dell’obbligo generalizzato di utilizzo delle mascherine, che resta vigente solo nei settori nei quali è espressamente previsto dalla vigente disciplina legale.
Viene altresì affermato che l’uso delle mascherine facciali FFP2 resta un presidio importante – ancorché non obbligatorio – ai fini della prevenzione del contagio in contesti di lavoro caratterizzati da ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro. Per questo motivo il datore di lavoro dovrà assicurare la messa a disposizione ai lavoratori delle mascherine facciali del tipo FFP2.
Il datore di lavoro potrà, infine, disporre l’obbligo di indossare le mascherine FFP2 per particolari gruppi di lavoratori, sulla base delle indicazioni del medico competente o del RSPP, ove da tale fondamentale valutazione emerga che in relazione ai contesti lavorativi sopra richiamati, non può essere garantito il distanziamento di almeno un metro fra i lavoratori.
Analoghe misure dovranno essere prese in favore dei lavoratori cosiddetti fragili, così come individuati dal medico competente, cioè di quei prestatori di lavoro potenzialmente più esposti alle conseguenze del contagio per condizioni di salute proprie.
Le Parti sociali hanno inoltre espresso l’auspicio che venga prorogata ulteriormente la possibilità di ricorrere allo strumento del lavoro agile emergenziale.
Il nuovo Protocollo, in vigore dal 1° luglio 2022 sarà oggetto di una verifica entro il 31 ottobre 2022.
PROTOCOLLO AGGIORNAMENTO MISURE ANTICOVID 30 GIUGNO 2022

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16/5/2022
Le nuove Linee Guida per la prevenzione del contagio nei cantieri
Confartigianato Imprese Lecco informa che lo scorso 10 maggio è stato adottato, con un’ordinanza del ministero della Salute, il protocollo con le nuove Linee Guida per prevenire la diffusione del Covid-19 nei cantieri.
Il protocollo resterà in vigore fino al 31 dicembre 2022.
In sintesi:
-è raccomandato il ricorso da parte delle imprese al lavoro agile per i soggetti che presentano particolari patologie e l’adozione di protocolli di sicurezza per evitare il contagio;
-particolare attenzione viene riservata all’informazione sugli obblighi nei cantieri che dev’essere fornita dal datore di lavoro ai dipendenti e che riguarda l’uso delle mascherine messe a disposizione per le lavorazioni, il rispetto di comportamenti igienico-sanitari corretti e la comunicazione tempestiva al datore di lavoro dell’eventuale comparsa di sintomi influenzali;
-un’adeguata informazione deve essere assicurata dall’impresa anche agli altri soggetti che accedono al cantiere (tecnici, imprese subappaltatrici, lavoratori autonomi).
I fornitori esterni, per le attività di carico e scarico, dovranno far uso del dispositivo di protezione individuale per tutta la durata delle operazioni laddove si possono verificare contatti per un tempo superiore ai 15 minuti;
-deve inoltre essere assicurata la pulizia giornaliera di spogliatoi e aree comuni (mensa, cabina di guida o di pilotaggio) e l’accesso regolato e organizzato nei locali per evitare assembramenti.
-Nel caso in cui una persona presente nel cantiere presenti febbre o altri sintomi influenzali, dovrà tempestivamente avvertire il datore di lavoro o il coordinatore della sicurezza, che procederà al suo isolamento.
Per tutti i dettagli si rinvia all’ordinanza in allegato.
ORDINANZA MINISTERIALE COVID CANTIERI

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4/5/2022
Covid: parti sociali confermano validità applicazione protocolli sicurezza e salute
In data 4 maggio si è svolta la riunione, alla presenza di rappresentanti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministero della Salute, del Ministero dello Sviluppo Economico, dell’INAIL e di tutte le parti sociali per valutare le misure di prevenzione previste dal Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro del 6 aprile 2021.
Tutti i presenti hanno rilevato che, nonostante la cessazione dello stato d’emergenza, persistano esigenze di contrasto del diffondersi della pandemia da COVID-19.
Dopo un approfondito confronto, i partecipanti alla riunione hanno confermato unanimemente di ritenere operante il Protocollo nella sua interezza e di impegnarsi a garantirne l’applicazione, proseguendo dunque lungo la direzione dell’importante funzione di prevenzione che l’accordo ha consentito per contrastare e contenere la diffusione dei contagi dal virus nei luoghi di lavoro.
Infine i partecipanti hanno convenuto di fissare un nuovo incontro entro il prossimo 30 giugno per verificare l’opportunità di apportare i necessari aggiornamenti al testo del Protocollo connessi all’evoluzione della situazione epidemiologica.
PROTOCOLLO GENERALE COVID

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4/4/2022
Aggiornamento linee guida
E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile l’ordinanza del Ministero della Salute del 1° aprile di adozione delle «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali», aggiornate dalla Conferenza delle Regioni, disponibile al link:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/04/04/79/sg/pdf

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21/3/2022
BOZZA DL COVID

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14/2/2022
Aggiornamento delle misure di quarantena e di validità del green pass
Gli interventi legislativi che si sono susseguiti in base all’andamento della pandemia hanno riguardato la modifica della durata del green pass e le nuove norme in tema di autosorveglianza contenute nel decreto-legge n. 5/2022.
Di seguito le tabelle di sintesi contenute nella circolare del Ministero dell’Interno n. 850/A del 9/2/22 che riassumono per ciascuna fattispecie le diverse casistiche.
TABELLE RIASSUNTIVE VALIDITA' GREEN PASS E QUARANTENA circ. 850/A 9/2/2022

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10/2/2022
FAQ Green Pass – chiarimenti importanti
A seguito di una proficua azione di Confartigianato con gli organi di Governo preposti, sono state pubblicate sui siti istituzionali alcune FAQ, che si riportano di seguito, volte a:

  • escludere le attività artigiane dall’obbligo del green pass. Nel caso in cui venga effettuata in via secondaria anche un’attività commerciale, il possesso del green pass è richiesto solo ai soggetti che accedono a tale attività;
  • consentire il controllo a campione con riferimento alla clientela che usufruisce dei servizi commerciali;
  • escludere l’obbligo del green pass in caso di acquisto di cibi e bevande per asporto.

È obbligatorio avere il Green Pass per accedere agli esercizi degli artigiani o ad altre attività, diverse da quelle commerciali e da quelle che offrono servizi alla persona (per esempio: autofficine, autolavaggi, agenzie immobiliari, agenzie di viaggio etc.)?
No, se in tali esercizi si svolgono solo ed esclusivamente le attività per le quali non c’è obbligo di Green Pass. Nel caso in cui, invece, nello stesso esercizio si effettuino anche attività commerciali o si offrano servizi alla persona, il possesso del Green Pass è richiesto solo ai soggetti che accedono a tali attività e servizi.

Gli artigiani e le altre attività, diverse dai servizi alla persona, che svolgono in via secondaria anche un’attività di tipo commerciale, devono controllare il Green Pass all’ingresso a tutti i clienti?
No. I titolari di questi esercizi non devono effettuare necessariamente i controlli sul possesso del Green Pass all’ingresso, ma possono svolgerli a campione e limitatamente alla clientela che usufruisce dei servizi commerciali.

L’obbligo di possedere il Green Pass rafforzato sussiste anche per i clienti che acquistano cibi e bevande per asporto in bar, ristoranti e locali assimilati?
No, i clienti che acquistano cibi e bevande, esclusivamente per asporto, in bar, ristoranti e locali assimilati non sono obbligati al possesso del Green Pass rafforzato. In ogni caso, tali clienti devono trattenersi nei locali per il tempo strettamente necessario all’acquisto dei prodotti e non possono consumarli all’interno dei locali stessi o negli spazi esterni appositamente attrezzati.

Si tratta di chiarimenti importanti sull’applicazione del green pass che impattano positivamente sulle imprese.

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2/2/2022
Green pass: approvato nuovo DL in Consiglio dei Ministri
Il Consiglio dei Ministri ha approvato in data 2 febbraio un nuovo decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di certificazioni verdi Covid-19 e per lo svolgimento delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo.
Il provvedimento, che va nella direzione di un progressivo superamento delle restrizioni vigenti, contiene tra gli aspetti di maggiore interesse:

  • la modifica della durata del green pass. Le certificazioni verdi Covid-19, rilasciate dopo la terza dose, avranno efficacia senza limiti di tempo.
    Al medesimo regime di chi si è sottoposto alla terza dose è equiparato chi, successivamente al completamento del ciclo vaccinale primario o dopo la somministrazione della dose di richiamo, ha contratto il Covid ed è guarito.
    Resta ferma, invece, la validità di sei mesi per il green pass rilasciato ad avvenuta guarigione a coloro che contraggono l’infezione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino;
  • l’estensione delle disposizioni sull’autosorveglianza anche in caso di avvenuta guarigione successiva al completamento del ciclo vaccinale primario, senza limiti temporali. In sostanza, tali soggetti sono equiparati a coloro che hanno ricevuto la dose booster e pertanto, in caso di contatto stretto con un positivo, non sono sottoposti a quarantena precauzionale;
  • l’eliminazione delle limitazioni previste nelle zone rosse per coloro che sono in possesso del green pass “rafforzato”. Tali soggetti potranno quindi avere accesso alle attività e ai servizi già consentiti nelle zone gialle e arancioni (vedi tabella del Governo aggiornata al 29 gennaio 2022).

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31/01/2022
VERIFICA GREEN PASS DAL 1° FEBBRAIO
A seguito dei quesiti pervenuti dai nostri associati, riportiamo di seguito alcuni chiarimenti in relazione alle misure urgenti covid-19.
Dal 1° febbraio i titolari degli esercizi commerciali diversi da quelli che soddisfano le esigenze alimentari, mediche e di prima necessità ai sensi del dpcm 24 gennaio 2022, devono assicurare i controlli del green pass non necessariamente all’ingresso dei locali, ma possono svolgerli successivamente a campione nei confronti della clientela.
Soggetti esenti per motivi di salute per accedere alle richiamate attività, dovranno esibire la certificazione medica dell’esonero.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla tabella disponibile sul sito del Governo aggiornata la 29/1/2022 e consultabile al seguente link
Tabella aggiornata delle attività consentite senza/con green pass “base”/”rafforzato”

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Vi informiamo che dal 1° febbraio l’accesso agli uffici di Confartigianato Imprese Lecco avverrà previa presentazione e verifica del green pass.

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08/01/2022
ESTENSIONE DELL’OBBLIGO VACCINALE E SMART WORKING
Dall’8 gennaio sono entrate in vigore le disposizioni introdotte dal DL 1/2022 del 7 gennaio 2022.
In funzione delle finalità perseguite dal decreto, si segnala, inoltre, la circolare congiunta del Ministro della Pubblica Amministrazione e del Ministro del Lavoro, con la quale, nel ribadire la disciplina in vigore sullo smart working, si sensibilizzano le amministrazioni pubbliche ed i datori di lavoro privati raccomandando il massimo utilizzo del lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza.
Di seguito le novità maggiormente rilevanti.
Estensione dell’impiego delle certificazioni verdi COVID-19
Dal 20 gennaio 2022 e fino al 31 marzo 2022, l’accesso ai servizi di seguito elencati è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19.
– servizi alla persona;
– pubblici uffici;
– servizi postali;
– servizi bancari e finanziari;
– attività commerciali;
Vengono fatti salvi i servizi necessari ad assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona che saranno definiti con apposito DPCM entro il 23 gennaio 2022.

Obbligo vaccinale

  • Dal 15 febbraio 2022, ai lavoratori con 50 anni di età, per accedere ai luoghi di lavoro pubblici e privati è richiesto il possesso e l’esibizione di una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021.

Verifiche e controlli

  • Ai datori di lavoro compete il rispetto delle prescrizioni in oggetto e la verifica delle certificazioni verdi, secondo le consuete modalità già in vigore. Per il lavoratori che svolgono prestazioni lavorative presso altre sedi di lavoro, come già previsto, resta fermo l’obbligo di verifica anche in capo al datore di lavoro, oltre che alla struttura.

Gestione dei lavoratori sprovvisti del GP richiesto

  • I lavoratori che comunicano il mancato possesso dell’idonea certificazione verde o che risultano sprovvisti all’accesso, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022.

Sostituzione

  • Dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore interessato, stipulando un contratto di sostituzione per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al 15 giugno 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.

Lavoratori esenti

  • Tale obbligo non sussiste nei confronti dei soggetti esenti in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore.
  • Il datore di lavoro, per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, adibisce i lavoratori esenti a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

Sanzioni

  • Le imprese che non rispettano le prescrizioni citate o che non effettuano i controlli previsti sono soggette a sanzione amministrativa (disposta dal Prefetto) da euro 400 a euro 1000.

• I lavoratori che accedono ai luoghi di lavoro, in violazione dell’obbligo citato, sono soggetti a sanzione amministrativa (disposta dal Prefetto) da euro 600 a euro 1.500 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.

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03/01/2022
ULTIME MISURE DEL GOVERNO
Con i decreti legge del 24 e del 30 dicembre 2021 sono state introdotte dal Governo ulteriori misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali. Si rimanda all’articolo  di Confartigianato Lombardia per un quadro completo delle novità quali l’estensione del Green Pass rafforzato e la regolamentazione delle quarantene per coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19.

https://www.confartigianato-lombardia.it/post/covid-19-le-ultime-misure-del-governo-dal-3-gennaio-lombardia-in-zona-gialla

25/11/2021
Decreto Legge Green Pass rafforzato
Il Consiglio dei Ministri ha definito una serie di misure di contenimento della “quarta ondata” della pandemia.
Elenchiamo le principali:
– la durata di validità del green pass viene ridotta a 9 mesi;
– il green pass “base”, ovvero quello ottenuto a seguito di vaccino, tampone o guarigione, sarà obbligatorio dal 6 dicembre anche per alberghi e strutture ricettive, spogliatoi delle palestre, trasporto ferroviario regionale e trasporto pubblico locale;
– viene introdotta una forma “rafforzata” di green pass riservata ai “vaccinati” e ai “guariti” vòlta a consentire esclusivamente a tali soggetti lo svolgimento, in zona gialla e arancione, delle attività e degli spostamenti, limitati o sospesi ai sensi della normativa vigente;
– sempre in zona gialla e arancione, ai servizi di ristorazione con consumo al tavolo al chiuso, si applica l’obbligo di green pass rafforzato, ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e delle mense e catering continuativo su base contrattuale;
– dal 6 dicembre, anche in zona bianca, il green pass “rafforzato” sarà necessario per lo svolgimento delle attività che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla, tra cui: spettacoli, eventi sportivi, ristorazione al chiuso, cerimonie pubbliche, etc.
Infine, il decreto-legge stabilisce che l’obbligo vaccinale comprende anche la terza dose a decorrere dal 15 dicembre prossimo ed estende dalla medesima data l’obbligo vaccinale alle seguenti categorie: personale amministrativo della sanità, personale scolastico, personale del comparto della difesa, della sicurezza e del soccorso pubblico.

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23/11/2021
Green pass nei luoghi di lavoro – Conversione definitiva del D.L. n. 127/2021
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 20 novembre 2021 è stata pubblicata la legge n. 165/2021di conversione del decreto legge n. 127/2021, provvedimento con il quale è stato esteso l’obbligo del green pass al lavoro privato.
In sede di conversione sono state introdotte alcune modifiche migliorative in merito alla verifica del green pass nonché relativamente alla disciplina dei contratti a termine stipulati per la sostituzione dei lavoratori provi di certificazione verde, accogliendo, quindi, le proposte emendative che erano state proposte da Confartigianato.
Controlli da parte del datore di lavoro
Il provvedimento prevede che i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della certificazione verde di modo da essere esonerati per tutta la durata della relativa validità dai controlli da parte di quest’ultimo.
In materia di controlli il provvedimento chiarisce che per i lavoratori somministrati la verifica circa il possesso del green pass compete all’utilizzatore, mentre è onere del somministratore informare i lavoratori circa gli obblighi normativamente previsti.
Sostituzione personale nelle imprese con meno di 15 dipendenti
In virtù delle modifiche approvate:

  • il contratto per sostituzione del dipendente privo di green pass potrà ora essere rinnovato più volte, invece di una sola come disposto finora, fermo restando il limite del 31 dicembre 2021;
  • per il contratto a termine sostitutivo, ed i rinnovi, viene confermata la durata massima di dieci giorni, ma con la precisazione che si tratta di giorni lavorativi;
  • viene specificato che la sospensione e la sostituzione del lavoratore privo di certificazione verde esclude sanzioni disciplinari a suo carico e comporta la conservazione del posto di lavoro.

Validità del green pass
Il provvedimento stabilisce che la scadenza della certificazione verde in corso di prestazione lavorativa non dà luogo all’applicazione delle sanzioni per mancanza del certificato e che la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro.
Inoltre l’obbligo di possesso e di esibizione su richiesta del certificato verde riguarda anche i soggetti che svolgono attività di formazione in qualità di discenti.

Testo coordinato del decreto-legge 21 settembre 2021 n. 127

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22/9/2021
Decreto Legge 21 settembre 2021 n. 127
Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening
Fra le disposizioni si ricorda quella relativa all’impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo privato.
Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19
Le disposizioni non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
I datori di lavoro definiscono entro il 15 ottobre 2021 le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche anche a campione prevedendo prioritariamente che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro.
I lavoratori che comunichino di non essere in possesso della certificazione verde al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, con diritto alla conservazione del posto. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione o altri emolumenti.
Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta e non oltre il termine del 31 dicembre.
L’accesso di lavoratori ai luoghi di lavoro in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 è punito con sanzione fino a 1500 euro.
Le sanzioni sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.

DL 21 settembre 2021
DL 21 settembre 2021

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17/9/2021
Green Pass
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, del Ministro della salute Roberto Speranza, del Ministro per la pubblica amministrazione Renato Brunetta, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Andrea Orlando e del Ministro della giustizia Marta Cartabia, ha approvato il decreto-legge che introduce misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.
Al momento gli adempimenti relativi sono previsti dal 15 ottobre fino al 31 dicembre, termine di cessazione dello stato di emergenza.
Al seguenti link il comunicato stampa n. 36 del 16 settembre.

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6/8/2021
Ulteriori informazioni sulle procedure di verifica del Green Pass e fac-simile di delega per il verificatore
(DPCM 17 giugno 2021 Art. 13)

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29/07/2021
Impiego green-pass ex DL 105/2021
Si forniscono chiarimenti rispetto alla disposizione di cui all’art. 3 DL 105/2021 per l’accesso a partire dal 6 agosto prossimo a diversi servizi ed attività tra cui servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, (bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizzerie, etc.) per il consumo al tavolo, al chiuso mediante il possesso di idonea Certificazione Verde Covid-19 (cosiddetto Green Pass).

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22/07/2021
Decreto legge approvato il 22 luglio 2021
Green Pass e nuovi criteri colorazione Regioni
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha deliberato di prorogare fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale e ha deciso le modalità di utilizzo del Green Pass (certificazione verde) per accedere ad alcune attività economiche e nuovi criteri per la “colorazione” delle Regioni.
A partire dal 6 agosto, sarà possibile svolgere alcune attività solo se si è in possesso di un green pass, comprovante l’effettuazione di almeno la prima dose di vaccino, la guarigione dall’infezione (validità 6 mesi) o l’effettuazione di un “tampone negativo” (validità 48 ore).
Tra le attività per cui sarà richiesto il green pass si evidenziano:
– servizi per la ristorazione, svolti da qualsiasi esercizio, per consumo al tavolo al chiuso
– piscine, palestre, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso
– sagre e fiere, convegni e congressi
– centri termali, parchi tematici e di divertimento
– centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso
– spettacoli aperti al pubblico, eventi
– musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre.
I titolari o i gestori dei servizi e delle attività, previa esibizione del green pass, saranno tenuti a verificare che l’accesso a queste attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni. In caso di violazione potrà essere elevata una sanzione da 400 a 1000 euro sia a carico dell’esercente sia dell’utente. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.
Comunicato stampa
Per maggiori informazioni sulla Certificazione verde (o Green pass) vai su www.dgc.gov.it/web/
Per maggiori informazioni sulle disposizioni valide in Lombardia vai alla pagina dedicate alle Misure valide in Lombardia.
Decreto legge 23 Luglio 2021_n105

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23/06/2021
Decreto legge approvato il 22 luglio 2021
DPCM 17 giugno 2021 su Green pass

Con il DPCM del 17 giugno sono state definite le modalità di rilascio dei Green pass, ovvero i certificati verdi volti a consentire la partecipazione agli eventi pubblici e spostamenti più agevoli sul territorio nazionale.

Il decreto rende operativo il Regolamento Ue sul “Green pass” che a partire dal 1° luglio garantirà l’interoperabilità delle certificazioni digitali di tutti i Paesi dell’Unione assicurando gli spostamenti sul territorio dell’Unione e nell’area Schengen a tutti i possessori di un certificato verde nazionale.

La verifica è effettuata mediante lettura del codice a barre, utilizzando esclusivamente una specifica App mobile che consente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell’intestatario.

Sono deputati, tra gli altri, ad effettuare la verifica:
– i pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni;
– il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi;
– i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde Covid-19, nonché i loro delegati;
– il proprietario (o il legittimo detentore) di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde Covid-19, nonché i loro delegati.

Ulteriori informazioni operative sono reperibili sul sito del Governo(dgc.gov.it) ove si segnala che tutte le certificazioni associate alle vaccinazioni effettuate fino al 17 giugno saranno rese disponibili entro il 28 giugno, mentre le nuove vaccinazioni saranno progressivamente allineate nella piattaforma informatica.

Si precisa, inoltre, che la certificazione sarà disponibile per la visualizzazione e la stampa su pc, tablet o smartphone e, in alternativa alla versione digitale, potrà essere richiesta al proprio medico di base, pediatra o in farmacia utilizzando la propria tessera sanitaria.

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14/6/2021
Ordinanza regionale n. 779 dell’11 giugno 2021
In base all’Ordinanza del Ministro della Salute dell’11 giugno 2021, alla luce dei dati scientifici sull’epidemia e dell’andamento della campagna di vaccinazione, da oggi lunedì 14 giugno la Lombardia è in “zona bianca”.
In base inoltre all’Ordinanza regionale n. 779 dell’11 giugno vengono anticipate al 14 giugno 2021 le date di riapertura, rispetto a quelle previste dal decreto-legge n.52/2021 e dal decreto-legge n. 65/2021, per le seguenti attività:
-parchi tematici e di divertimento, anche temporanei (attività di spettacolo viaggiante, parchi avventura e centri d’intrattenimento per famiglie);
-piscine e centri natatori in impianti coperti;
-centri benessere e termali;
-feste private anche conseguenti alle cerimonie civili e/o religiose all’aperto e al chiuso;
-attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, anche al chiuso;
-fiere (comprese sagre e fiere locali), grandi manifestazioni fieristiche, congressi e convegni;
-eventi sportivi aperti al pubblico, diversi da quelli di cui all’articolo 5 del decreto-legge n. 52/2021, che si svolgono al chiuso;
-sale giochi e scommesse, sale bingo e casinò;
-centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
-corsi di formazione.

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29/5/2021
Ordinanza Ministero della salute e linee guida del 28 maggio 2021

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28/05/2021

DECRETO SEMPLIFICAZIONI

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di snellimento delle procedure (decreto-legge)

Leggi qui

20/05/2021

DECRETO IMPRESE, LAVORO, GIOVANI E SALUTE

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro dell’economia e delle finanze Daniele Franco, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.
Il decreto interviene con uno stanziamento di circa 40 miliardi di euro, a valere sullo scostamento di bilancio già autorizzato dal Parlamento, al fine di potenziare ed estendere gli strumenti di contrasto alla diffusione del contagio e di contenere l’impatto sociale ed economico delle misure di prevenzione che sono state adottate.

Gli interventi previsti si articolano su 7 principali linee di azione:

  1. sostegno alle imprese, all’economia e abbattimento dei costi fissi;
  2. accesso al credito e liquidità delle imprese;
  3. tutela della salute;
  4. lavoro e politiche sociali;
  5. sostegno agli enti territoriali;
  6. giovani, scuola e ricerca;
  7. misure di carattere settoriale.

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20/5/2021
Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali
La Conferenza delle Regioni ha adottato dal 20 maggio 2021, le nuove Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali, in linea con il DL 65/2021 (c.d. “Riaperture-bis”) che forniscono indirizzi operativi cui le Regioni stesse sono chiamate a conformarsi.
Le Linee guida contengono indicazioni per favorire l’applicazione delle misure di prevenzione e contenimento, a tutela di cittadini, imprese e lavoratori, utili per consentire la ripresa delle attività economiche di diversi settori, molti dei quali di nostro interesse.
Le indicazioni, per quanto minuziose, sono significative e mirano con forza a uniformare i comportamenti sull’intero territorio nazionale.

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17/05/2021

“RIAPERTURE”, ANTICIPO DEL CALENDARIO

Misure urgenti relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (decreto-legge)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
In considerazione dell’andamento della curva epidemiologica e dello stato di attuazione del piano vaccinale, il testo modifica i parametri di ingresso nelle “zone colorate”, secondo criteri proposti dal Ministero della salute, in modo che assumano principale rilievo l’incidenza dei contagi rispetto alla popolazione complessiva nonché il tasso di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva.
Inoltre, nelle “zone gialle” si prevedono rilevanti, ancorché graduali, modifiche.

Clicca qui per le principali modifiche.

23/4/2021

DECRETO “RIAPERTURE”

Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 (DL 22-4-21 N. 52)

Leggi qui il comunicato stampa riassuntivo del Governo.

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aprile 2021
Covid: procedure per la riammissione al lavoro

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9/4/2021

Il DPCM 2 marzo 2021, il Decreto Legge 13 marzo 2021, n. 30 e il Decreto Legge 1° aprile 2021, n.44 hanno disposto l’applicazione di misure restrittive per il contenimento del contagio da COVID-19.

In base all’Ordinanza del Ministro della Salute del 9 aprile 2021, da lunedì 12 aprile la Lombardia passa in “zona arancione”.

Il Presidente Attilio Fontana ha firmato il 9 aprile l’Ordinanza regionale n. 738 con la quale dare avvio – a partire dal 15 aprile e fino al 30 giugno 2021 – alla sperimentazione di opportune corse commerciali “Covid-Tested” sulla tratta ferroviaria Milano-Roma, stazione di partenza Milano (Centrale e/o Rogoredo).
Le corse potranno essere riservate al trasporto di passeggeri risultati negativi al virus SARS-CoV-2 a seguito del test antigenico rapido eseguito gratuitamente prima della salita a bordo o di passeggeri che presentino la certificazione attestante il risultato negativo di un tampone molecolare (test PCR) o antigenico effettuato nelle 48 ore precedenti la partenza.
In base al monitoraggio della sperimentazione si potrà, anche prima del 30 giugno, estendere l’iniziativa ad altre corse ferroviarie commerciali ed a lunga percorrenza.

Infine, è ancora vigente l’Ordinanza regionale n. 675 che prevede la sospensione delle limitazioni permanenti alla circolazione dei veicoli Euro 4 diesel, nei Comuni in Fascia 1 e nei Comuni con più di 30.000 abitanti in Fascia 2, stabilita dall’Allegato 1 della deliberazione della Giunta Regionale n. 3606 del 28/09/2020, fino al prorogarsi della situazione emergenziale.

Per scoprire tutte le misure e i servizi attivati da Regione Lombardia per affrontare l’emergenza Coronavirus vai alla pagina dedicata.

7/4/2021

COVID 19 – Confartigianato firma con il Governo i Protocolli su sicurezza e campagna vaccinale in azienda

1/4/2021

Approvato il Decreto Anti-Covid

29/3/2021

DISPOSIZIONI per le PERSONE e per le ATTIVITÀ PRODUTTIVE e di SERVIZIO in REGIONE LOMBARDIA per il CONTENIMENTO della DIFFUSIONE del CONTAGIO dal VIRUS SARS-COV-2 (CoViD-19) Valide dal 29 MARZO al 6 APRILE 2021

18/03/2021

COVID-19 – Prescrizioni normative di sicurezza: Rapporto Istituto Superiore Sanità n. 4/2021 “Indicazioni ad interim sulle misure di prevenzione e controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in tema di varianti e vaccinazione anti-COVID-19”.

 E’ stato pubblicato il Rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità n. 4/2021 “Indicazioni ad interim sulle misure di prevenzione e controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in tema di varianti e vaccinazione anti- COVID-19”.

 Il Rapporto, aggiornato al 13 marzo 2021, fornisce approfondimento sulle misure di prevenzione e protezione, farmacologiche e non farmacologiche, alla luce dei nuovi elementi di conoscenza scientifica della situazione epidemiologica, sia con riferimento alle varianti virali in circolazione sia rispetto alla campagna di vaccinazione contro il COVID-19.

13/03/2021

In base all’Ordinanza del Ministro della Salute del 12 marzo 2021, da lunedì 15 marzo la Lombardia è collocata in “zona rossa” per un periodo di 15 giorni.

Il Decreto Legge n. 30 del 13 marzo 2021 individua ulteriori misure in considerazione della maggiore diffusività del virus e delle sue varianti, oltre a misure specifiche valide durante il periodo pasquale. Nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, fatta eccezione per le Regioni o Province autonome collocate in “zona bianca”, le disposizioni previste per la zona rossa si applicheranno su tutto il territorio nazionale.

Il Decreto Legge entra in vigore dal 15 marzo e resterà efficace fino al 6 aprile.

È ancora vigente l’Ordinanza regionale n. 675 che prevede la sospensione delle limitazioni permanenti alla circolazione dei veicoli Euro 4 diesel, nei Comuni in Fascia 1 e nei Comuni con più di 30.000 abitanti in Fascia 2, stabilita dall’Allegato 1 della deliberazione della Giunta Regionale n. 3606 del 28/09/2020, fino al prorogarsi della situazione emergenziale.

4/03/2021

Tutta la Lombardia passa in ‘arancione rafforzato’ a partire dalle ore 00 di venerdì 5 e fino a domenica 14 marzo. Lo prevede l’ordinanza 714 del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.

2/03/2021

Il Presidente Mario Draghi ha firmato oggi il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) che detta le misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio da COVID-19.

Il DPCM sarà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021 e conferma, fino al 27 marzo, il divieto già in vigore di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, con l’eccezione degli spostamenti dovuti a motivi di lavoro, salute o necessità.

A questo link una sintesi delle principali novità e delle misure confermate.

Scarica qui il DPCM

Scarica qui gli allegati al DPCM

1/3/2021
Nuove ordinanze del Presidente Fontana: fascia Arancione rafforzata per l’intera provincia di Brescia e di Como e per altri comuni lombardi
Regione Lombardia Ordinanza n. 712 del 1 marzo 2021  
Regione Lombardia Ordinanza n. 711 del 1 marzo 2021
Sulla base delle raccomandazioni della Commissione indicatori COVID 19 di Regione Lombardia e sentito il Ministero della Salute, il presidente della Regione ha firmato ulteriori ordinanze con l’obiettivo di rafforzare le misure di prevenzione e contrasto al COVID su diverse aree del territorio lombardo.
Misure in vigore mercoledì 3 marzo con scadenza mercoledì 10 marzo compreso, fatta eccezione per i comuni che da fascia rossa passano ad arancione rafforzato (Mede, Viggiù e Bollate) che avranno effetto a partire dal 4 e fino a giovedì 11 marzo compreso.
Si stabilisce la fascia arancione rafforzata per tutti i comuni della provincia di Como.
Il provvedimento vale inoltre per i seguenti comuni:
-in provincia di Mantova Viadana, Pomponesco, Gazzuolo, Commessaggio, Dosolo, Suzzara, Gonzaga, Pegognaga, Moglia, Quistello, San Giacomo delle Segnate, San Benedetto Po, Asola, Castelgoffredo, Casaloldo, Medole, Casalmoro, Castiglione delle Stiviere
-in provincia di Cremona Cremona, Spinadesco, Castelverde, Pozzaglio ed Uniti, Corte dei Frati, Corte de’ Cortesi con Cignone, Spineda, Bordolano e Olmeneta
-in provincia di Pavia Casorate Primo, Trovo, Trivolzio, Rognano, Giussago, Zeccone, Siziano, Battuda, Bereguardo, Borgarello, Zerbolò, Vidigulfo
-in provincia di Milano Motta Visconti, Besate, Binasco, Truccazzano, Melzo, Liscate, Pozzuolo Martesana, Vignate, Rodano, Casarile
Per tutti questi comuni viene stabilita la didattica a distanza per le scuole dell’infanzia, le primarie e le secondarie ad esclusione degli asili nido.
Vengono, poi, prorogate per un’altra settimana le misure già adottate per tutti i comuni della provincia di Brescia, sempre con esclusione degli asili nido.
Così come sono confermate per un’altra settimana anche per i comuni bergamaschi di Sarnico, Gandosso, Viadanica, Predore, Adrara San Martino, Villongo, Castelli di Calepio, Credaro e per il comune di Soncino in provincia di Cremona.
I comuni di Mede (Pv), Bollate (Mi) e Viggiù (Va), finora in fascia rossa, passano in fascia arancione rafforzata, in considerazione del miglioramento della situazione epidemiologica.

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27/2/2021
Regione Lombardia Ordinanza n. 710 del 27 febbraio 2021
Il presidente Attilio Fontana, sentito il Ministro della Salute Roberto Speranza, il 27 febbraio ha firmato l’Ordinanza n. 710 che inserisce in fascia rossa il comune di Valgoglio in provincia di Bergamo. L’Ordinanza entra in vigore alle ore 18 del 28 febbraio e sarà valida fino al 7 marzo.
Ministero della Salute Ordinanza del 27 febbraio 2021
In base all’ordinanza del Ministro della Salute del 27 febbraio 2021, a partire da lunedì 1 marzo la Lombardia è collocata in “zona arancione”.

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27/2/2021
Regione Lombardia Ordinanza n. 706 del 24 febbraio 2021

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23/2/2021
Regione Lombardia Ordinanza n. 705 del 23 febbraio 2021
Decreto Legge n. 15 del 23 febbraio 2021
Il decreto legge n. 15 del 23 febbraio 2021 conferma, su tutto il territorio nazionale, il divieto di effettuare spostamenti tra regioni o province autonome fino al 27 marzo, tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

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16/2/2021
Regione Lombardia Ordinanza n. 701 del 16 febbraio 2021

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14/2/2021
Ministero della Salute Ordinanza del 14 febbraio 2021

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12/2/2021
Decreto Legge n. 12 del 12 febbraio 2021

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10/2/2021
Regione Lombardia Ordinanza n. 699 del 10 febbraio 2021 + Allegato A

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29/1/2021
Ministero della Salute Ordinanza del 29 gennaio 2021

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26/1/2021
Regione Lombardia Ordinanza n. 688 del 26 gennaio 2021

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23/1/2021
Ordinanza del Ministero della Salute del 23 gennaio 2021
In base all’Ordinanza del Ministro della Salute del 23 gennaio 2021, a partire dal 24 gennaio la Lombardia è collocata in “zona arancione”, pertanto cessano gli effetti dell’ordinanza del 16 gennaio

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14/01/2021
Dpcm del 14 gennaio 2021 + Allegati
Decreto Legge n. 2 del 14 gennaio 2021
Decreto che conferma l’individuazione di differenti “zone”, corrispondenti a diversi scenari di rischio, e istituisce una “zona bianca” nella quale si collocano le Regioni con un livello di rischio basso.

Fino al 15 febbraio 2021 restano vietati, su tutto il territorio nazionale, gli spostamenti tra regioni o province autonome diverse, tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma.
Lombardia in zona “rossa” da domenica 17 gennaio 2021.

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08/01/2021
Regione Lombardia Ordinanza n. 676 del 8 gennaio 2021
Ordinanza che prevede dall’11 al 24 gennaio 2021 il ricorso alla didattica a distanza al 100% per le scuole secondarie di secondo grado e le istituzioni formative professionali secondarie di secondo grado (IeFP).

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Regione Lombardia Ordinanza n. 675 del 8 gennaio 2021
Ordinanza che prevede la sospensione delle limitazioni alla circolazione dei veicoli Euro 4 diesel, nei Comuni in Fascia 1 e nei Comuni con più di 30.000 abitanti in Fascia 2, stabilita dall’Allegato 1 della deliberazione della Giunta Regionale n. 3606 del 28/09/2020, fino al prorogarsi della situazione emergenziale.

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Ordinanza del Ministro della Salute dell’8 gennaio 2021
Ordinanza che prevede che a partire dal 10 gennaio e fino al 15 gennaio la Lombardia è in ‘zona arancione’.

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5/1/2021
Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 88 del 4 gennaio 2021
Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
In sintesi:

Periodo
Dal 7 al 15 gennaio 2021 Divieto, su tutto il territorio nazionale, di spostarsi tra regioni diverse, tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

Resta ferma l’applicazione delle altre misure previste dal Dpcm del 3 dicembre 2020 e dalle successive ordinanze.

Nei territori inseriti nella “zona rossa” resta la possibilità di spostarsi, una sola volta al giorno, in un massimo di due persone, verso una sola abitazione privata della propria regione (DL 18 dicembre 2020, n. 172). Alla persona o alle due persone che si spostano potranno accompagnarsi i figli minori di 14 anni e le persone disabili o non autosufficienti conviventi.

9 e 10 gennaio 2021 Applicazione, su tutto il territorio nazionale, delle misure previste per la cosiddetta “zona arancione” (dpcm 3 dicembre 2020 art. 2). Consentiti gli spostamenti dai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, entro 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Previsti inoltre:
-nuovi criteri per l’individuazione degli scenari di rischio
-ripresa dell’attività in presenza nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, per il 50 per cento degli studenti, a partire dal prossimo 11 gennaio.

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23/12/2020
Regione Lombardia Ordinanza n. 670 del 23 dicembre
Ordinanza regionale efficace dal 24 dicembre 2020 fino al 15 gennaio 2021, che prevede le disposizioni riguardanti:
l’attività corsistica individuale e collettiva non autorizzata o finanziata da Regione Lombardia,
le attività agricole, controllo faunistico, venatorie e piscatorie
Restano efficaci, fino al 15 gennaio 2021, le disposizioni dell’Ordinanza regionale n. 649 relative ai seguenti ambiti:

  • rilevazione della temperatura corporea sui luoghi di lavoro,
  • attività formativa per adulti,
  • attività sportiva e motoria svolta presso centri e circoli sportivi.

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18/12/2020
Decreto Legge n.172 del 18 dicembre
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, il decreto individua per tutto il territorio nazionale specifiche limitazioni mirate ad evitare assembramenti durante le festività natalizie, in vigore dal 24 dicembre 2020 fino al 6 gennaio 2021.
Nello specifico, nei giorni 28-29-30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 si applicano le disposizioni valide per le “zone arancioni”.
Invece, nei giorni 24-25-26-27-31 dicembre 2020 e 1-2-3-5-6 gennaio 2021 si applicano le disposizioni valide per le “zone rosse”.
Rimane valido dal 21 dicembre al 6 gennaio, quanto già previsto dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, ovvero il divieto di spostamento in entrata e in uscita verso altre regioni o province autonome.
È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune.

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11/12/2020
Ordinanza del Ministro della Salute del 11 dicembre 2020
In base all’Ordinanza dal 13 dicembre la Lombardia è in ‘zona gialla’.

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03/12/2020
DPCM 3 dicembre 2020 + Allegati
Ricordiamo che regione Lombardia in questo momento è in zona arancione pertanto si applicano le ulteriori restrizioni indicate all’articolo 2.
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che si applica dal 4 dicembre 2020, in sostituzione del dpcm del 3 novembre 2020, le cui misure sono efficaci fino al 15 gennaio 2021.
Le disposizioni delle ordinanze del Ministro della salute 19, 20, 24 e 27 novembre 2020 continuano ad applicarsi fino al 6 dicembre salvo adozione di una nuova ordinanza.
Di seguiti una sintesi delle principali disposizioni.

Dispositivi di protezione Permane l’obbligo con esclusione dei soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, i bambini di età inferiore ai sei anni, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché coloro che interagiscono con i predetti soggetti.
Distanze Rispetto della distanza di un metro salvo i casi previsti.
Limitazione degli spostamenti -dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo
-dalle ore 22.00 del 31 dicembre 2020 alle ore 7.00 del 1° gennaio 2021 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
-dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, nell’ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome
-il 25, 26 dicembre 2020 e il primo gennaio 2021 è vietato ogni spostamento tra comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
Consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1°gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune, ai quali si applicano i predetti divieti.
Cartelli Permane l’obbligo di esposizione nei locali pubblici, aperti al pubblico, e per tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.
Scuole secondarie di secondo grado Adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica in modo che il 100 per cento delle attività siano svolte tramite il ricorso alla didattica digitale integrata e che, a decorrere dal 7 gennaio 2021, al 75 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l’attività didattica in presenza. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratorio.
Corsi abilitanti Sono consentiti, anche a distanza, i corsi effettuati dagli uffici della motorizzazione civile, dalle autoscuole e dalle scuole nautiche, i corsi per l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori, i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo, i corsi per il conseguimento e per il rinnovo del certificato di formazione professionale per i conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose svolti dalle autoscuole o da altri enti di formazione.
Attività commerciali al dettaglio Si svolgono a condizione che sia assicurata:
-la distanza interpersonale di almeno un metro
-avvengano in modo dilazionato
-venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni
-nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10.
Gli esercizi commerciali all’interno di mercati e centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili nelle giornate festive e prefestive sono chiusi, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole; fino al 6 gennaio 2021, l’apertura degli esercizi commerciali al dettaglio è consentita fino alle ore 21.00.
Servizi di ristorazione Fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, sono consentite dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00; consumo al tavolo consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; dalle ore 18.00 del 31 dicembre 2020 e fino alle ore 7.00 del 1° gennaio 2021, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive è consentita solo con servizio in camera; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22.00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; le attività di cui al primo periodo restano consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10; continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni di cui al periodo precedente;
Attività inerenti ai servizi alla persona Sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi.
Mezzi pubblici del trasporto Trasporto locale e trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento.
Attività professionali Si raccomanda che:
siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile o modalità a distanza ove possibile
siano incentivate le ferie, i congedi retribuiti e gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva
siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l’obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti;
siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;

Si rinvia al testo del dpcm per le ulteriori misure previste in materia di:
-Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto
-Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto
-Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali
-Attività sospese (Tra le altre le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali),
-Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali
-Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale
-Obblighi di dichiarazione in occasione dell’ingresso nel territorio nazionale dall’estero
-Limitazioni agli spostamenti da e per l’estero
-Sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario e obblighi di sottoporsi a test molecolare o antigenico a seguito dell’ingresso nel territorio nazionale dall’estero
-Obblighi dei vettori e degli armatori

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27/11/2020
Dal 29 novembre 2020 la Lombardia passa in zona “arancione”
L’ordinanza del Ministro della Salute prevede che a partire da domenica e fino al 3 dicembre sul territorio della regione Lombardia si applicano le misure meno restrittive per la zona arancione.
Ordinanza del Ministero della Salute del 27 novembre 2020

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RIQUADRO SPECIALE DPCM 3 NOVEMBRE E LOMBARDIA IN “ZONA ROSSA”

Confartigianato Imprese Lecco continua l’attività di informazione costante rivolta agli Associati in merito all’emergenza sanitaria in corso, con monitoraggio costante della normativa in evoluzione.
A seguito della pubblicazione del:

·         Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri firmato il 3 novembre che prevede nuove misure di contenimento differenziate sul territorio nazionale le cui disposizioni si applicano dal 6 novembre e sono efficaci fino al 3 dicembre 2020

·         Ordinanza del Ministero della salute del 4 novembre che individua i territori soggetti a maggior rischio tramite l’incrocio di Rt e indice di rischio di ciascuna regione sulla base dei 21 parametri stabiliti dal Ministero con effetto dal 6 fino almeno al 20 novembre

con conseguente inserimento della Regione Lombardia nella zona “rossa” con maggiore scenario di rischio e per la quale sono previste maggiori restrizioni.
Segnaliamo che rientrano fra le attività sospese da domani:

·         le attività delle estetiste

·         i servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22.00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

·         le attività commerciali al dettaglio fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.

Permane l’obbligo di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.
Al momento nessun territorio in Italia si può considerare zona “verde”.
Il Ministro della salute, con frequenza almeno settimanale, verifica il permanere dei presupposti e prevede con ordinanza all’aggiornamento dell’elenco dei territori, fermo restando che la permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta la nuova classificazione. Le ordinanze sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni e comunque non oltre la data di efficacia del 3 dicembre 2020.
In via integrativa potranno essere previsti provvedimenti più restrittivi di livello locale.
Per agevolarVi mettiamo a disposizione la seguente documentazione:
Dpcm 3 novembre 2020 e Allegato

Infografica per le zone “rosse”

Infografica riepilogativa per tutte le zone

Modulo di autocertificazione degli spostamenti da utilizzare per gli spostamenti nei casi previsti aggiornato a seguito del nuovo Decreto.
Ricordiamo che a causa della collocazione della Lombardia in zona “rossa” è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori zona “rossa” nonché all’interno dei medesimi territori salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito su questi territori è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti.

Attività consentite commercio al dettaglio Allegato 23 dpcm 031120

Attività consentite Servizi alla persona Allegato 24 dpcm 031120

Disposizioni per le persone e per le attività produttive e di servizio per il contenimento della diffusione del contagio dal virus sars-cov-2 (covid-19) valide a partire dal 6 novembre 2020

 

5/11/2020
Lombardia in zona “rossa”
Ieri sera in conferenza stampa il Presidente del Consiglio dei ministri ha comunicato i territori compresi nelle zone di minore e maggior rischio in base alle indicazioni pervenute dal Ministro della Salute.
La Lombardia rientra nella zona “rossa” in base all’ordinanza del Ministero della salute almeno fino al 20 novembre 2020. In prossimità di questa data verrà emessa una nuova Ordinanza del Ministero della salute che potrebbe riclassificare il territorio in modo differente o confermare il mantenimento in zona “rossa”.
Per le specifiche restrizioni per le zone rosse mettiamo a disposizione un’infografica zona “rossa” riepilogativa.
Inoltre a seguito del chiarimento fornito il DPCM del 3 novembre e le misure restrittive indicate entreranno in vigore non dal 5 novembre come indicato nel testo ma da venerdì 6 novembre 2020.

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Infografica sintetica fornita dal Governo delle restrizioni in base alle diverse zone

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4/11/2020
Ordinanza del Ministero della Salute del 4 novembre 2020
Ordinanza che identifica i territori rientranti nelle diverse zone di rischio. I territori potranno con successive ordinanze essere oggetto di modifica della classificazione in base ai parametri definiti di valutazione della variazione dell’andamento epidemiologico.

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Modulo di autocertificazione spostamenti
Modulo aggiornato a seguito del dpcm del 3 novembre 2020

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DPCM 3 novembre 2020 + Allegati
Decreto firmato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte contenente le nuove misure anti-Covid pubblicato in Gazzetta ufficiale il 4 novembre.
Le disposizioni del decreto si applicano dal 5 novembre 2020, in sostituzione di quelle del DPCM del 24 ottobre 2020, e sono efficaci fino al 3 dicembre 2020.
Il Dpcm introduce misure restrittive per le diverse aree a rischio attraverso la suddivisione dell’Italia in zone che verranno definite con Ordinanze del Ministro della Salute tramite l’incrocio di Rt e indice di rischio di ciascuna regione sulla base dei 21 parametri stabiliti dal ministero.
I territori potranno essere considerati:

  • Zona verde
  • Zona gialla
  • Zona arancione
  • Zona rossa (con regole più restrittive)

Il meccanismo sarà automatico e porterà a misure di contenimento selettive.
Il Ministro della salute, con frequenza almeno settimanale, verifica il permanere dei presupposti e prevede con ordinanza all’aggiornamento dell’elenco dei territori, fermo restando che la permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta la nuova classificazione. Le ordinanze sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni e comunque non oltre la data di efficacia del 3 dicembre 2020.
Le ulteriori misure di contenimento saranno applicate nelle zone individuate dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle ordinanze. In via integrativa potranno essere previsti provvedimenti più restrittivi di livello locale.
Al momento nessun territorio si può considerare zona “verde”.

Le principali misure applicabili per l’intero territorio nazionale (zona “gialla”)
Dispositivi di protezione delle vie respiratorie Obbligo di indossarli sempre al di fuori delle abitazioni private con esclusione per i soggetti che svolgono attività sportiva, bambini sotto i sei anni, soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina e coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.
Distanza di sicurezza interpersonale Obbligo di almeno un metro.
Spostamenti Divieto dalle 22.00 alle 5.00 salvo con autocertificazione esclusivamente per gli spostamenti per esigenze lavorative, per situazioni di necessità o per motivi di salute. Fortemente raccomandato negli altri orari di non spostarsi.
Trasporto pubblico Riduzione della capienza al 50% a bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato. Detto coefficiente sostituisce quelli diversi previsti nei protocolli e linee guida vigenti. Ulteriori limitazioni possono essere disposte dal Presidente della Regione e dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.
Cartelli Obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico e negli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.
Attività commerciali al dettaglio Consentite purchè sia assicurata la distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi siano dilazionati e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali in coerenza con l’allegato 10. Si raccomanda l’applicazione delle misure di cui all’allegato 11.
Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.
Attività dei servizi di ristorazione Bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie possono restare aperti dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00.
Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi.
Dopo le ore 18.00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico.
Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati
Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22.00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
Le attività restano consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi. Detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10.
Consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
Servizi alla persona Le attività sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10.
Attività professionali Si raccomanda che siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza, siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva, siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l’obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti, siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro.
Attività sportiva Consentita all’aperto nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.
Attività sospese o vietate
-le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi
– le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò
– gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche anche all’aperto
– le attività delle sale da ballo e discoteche e locali assimilati
– le feste
– le sagre e le fiere di qualunque genere
– i convegni, congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza
– le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura
Accesso alle RSA L’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite, hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura.

Ulteriori misure di contenimento del contagio per le aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto individuate con ordinanza del Ministero della salute d’intesa con il presidente della Regione interessata (zona “arancione”)
Spostamenti Vietati gli spostamenti in entrata e in uscita da questi territori salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute. Sono consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori oggetto dell’ordinanza è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni.
Vietati gli spostamenti con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.
Attività dei servizi di ristorazione Le attività di bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie sono sospese ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22.00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
Sono fatte salve eventuali misure più rigorose adottate localmente.

Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zona “rossa”)
Spostamenti Vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori zona “rossa” nonché all’interno dei medesimi territori salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito su questi territori è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti.
Attività commerciali al dettaglio Sono sospese fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.
Attività dei servizi di ristorazione Sospesa l’attività di bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22.00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
Servizi alla persona Sono sospese quelle diverse da quelle individuate nell’allegato 24 (Sospesa l’attività di estetista. Restano consentite le attività di lavanderie, lavanderie industriali, servizi di saloni di barbiere e parrucchiere, servizi di pompe funebri.)
Smart working I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.
Scuole Dalla classe seconda media le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori  o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.
Attività sportiva E’ consentita solo in forma individuale e in prossimità della propria abitazione nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

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27/10/2020
Regione Lombardia: Ordinanza 624 del 27 ottobre 2020
Il DPCM del 24 ottobre contiene disposizioni urgenti per la prevenzione della diffusione del Covid-19 valide dal 26 ottobre al 24 novembre. Tra le principali novità si segnala:
-la sospensione degli spettacoli aperti al pubblico in teatri, cinema, sale da concerto e in altri spazi, anche all’aperto
-la sospensione delle attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali
-le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5 fino alle 18. È consentito un massimo di 4 persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi
-la sospensione di convegni, congressi e altri eventi, eccetto quelli svolti con modalità a distanza
-il divieto di svolgere sagre e fiere di qualunque genere e altri analoghi eventi
Ad integrazione del DPCM del 24 ottobre, in base all’Ordinanza n. 624 del 27 ottobre, in Lombardia rimangono in vigore fino al 13 novembre le seguenti misure:
limitazioni agli spostamenti in orario notturno
Dalle ore 23:00 alle ore 5:00, consentiti gli spostamenti solo nei casi previsti con autocertificazione
limitazioni alle aperture delle grandi strutture di vendita e dei centri commerciali nei fine settimana
Per le attività di somministrazione di alimenti e bevande applicazione delle misure limitative e le Linee guida previste dal DPCM del 24 ottobre e dall’Ordinanza n. 624. Le altre attività (es. parrucchieri, estetisti, altre attività artigianali, studi dentistici) possono restare aperte nel rispetto delle Linee guida in vigore.
misure per prevenire l’affollamento nei negozi
Esposizione all’ingresso degli esercizi commerciali al dettaglio e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all’interno sulla base dei protocolli e delle linee guida in vigore. Nei locali devono essere evitati gli assembramenti e va assicurato il mantenimento di almeno un metro di distanza tra i clienti. Le medie e grandi strutture di vendita devono adottare, se possibile, modalità di prenotazione per gestire l’ingresso dei clienti (ad es. tramite app).
misure anti-assembramento
Le attività di somministrazione di alimenti e bevande, sia su area pubblica che privata (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, pizzerie, chioschi, bar mobili) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00, come disposto dal DPCM del 24 ottobre. Con la chiusura degli esercizi pubblici all’ora stabilita deve cessare ogni somministrazione e va effettuato lo sgombero del locale.
Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio, mentre la ristorazione con asporto o con modalità ‘drive-through’ (servizio in automobile) è consentita fino alle ore 23.00, con divieto di consumare sul posto o nelle vicinanze.
Sono chiusi, dalle ore 18.00 alle ore 5.00, i distributori h24 che vendono bevande e alimenti confezionati (solo se con accesso dalla strada), con eccezione dei distributori di acqua e latte.
Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande situati negli ospedali, lungo le autostrade e le tangenziali, negli aeroporti ed all’interno dei mercati agro-alimentari all’ingrosso.
Ulteriori misure restrittive possono essere adottate dai sindaci.
accesso alle RSA
Vietato da parte di familiari/caregiver e conoscenti salvo autorizzazione del responsabile medico ovvero del Referente COVID-19 della struttura stessa
didattica a distanza
Per le scuole secondarie di secondo grado e le istituzioni formative professionali di secondo grado per l’intera classe se ci sono già le condizioni di effettuarla, con quote di attività di laboratorio in presenza. Agli altri istituti viene fortemente raccomandato di adoperarsi nel più breve tempo possibile per poter svolgere anch’essi la didattica a distanza. Possono essere svolte in presenza soltanto le attività di laboratorio e le attività didattiche personalizzate per gli studenti con bisogni educativi speciali. Ai dirigenti degli istituti scolastici si raccomanda inoltre di differenziare gli ingressi a scuola.
Tali disposizioni si applicano anche a coloro che organizzano percorsi di formazione professionale (ad es. IFTS, ITS, formazione permanente e continua) diversi da quelli IeFP (Istruzione e Formazione Professionale). Sono consentite in presenza solo le attività pratiche e di laboratorio oltre allo svolgimento degli esami.
Alle Università è raccomandato di promuovere la didattica a distanza quanto più possibile.
Sospeso il gioco operato con slot machines
Situate all’interno di esercizi pubblici, esercizi commerciali e di rivendita di monopoli.
Sono revocate:

  • l’ordinanza n. 620 del 16 ottobre 2020 (tranne che per quanto previsto all’art. 7 dell’ Ordinanza 624 del 27 ottobre)
  • l’ordinanza n. 623 del 21 ottobre 2020

Rimane valido, per gli aspetti non diversamente disciplinati dall’ordinanza 624 del 27 ottobre, quanto previsto dalle misure di cui al DPCM del 24 ottobre 2020 e dalle Ordinanze del Ministro della Salute vigenti.
La rilevazione della temperatura nei luoghi in cui vengono somministrati alimenti e cibo resta obbligatoria.

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26/10/2020
Ordinanza del 26 ottobre 2020 firmata dal Ministro della Salute Speranza e dal Presidente di Regione Lombardia Fontana

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26/10/2020
Cartelli da esporre
Con riferimento all’obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico e negli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti, si mette a disposizione degli associati la seguente cartellonistica da compilare opportunamente:
Acconciatore
Negozio
Ristoratore

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D.P.C.M. 24 ottobre 2020 Allegati 
Il Decreto della Presidenza del Consiglio del 24 ottobre contiene nuove disposizioni urgenti per la prevenzione della diffusione del Covid-19, valide dal 26 ottobre al 24 novembre.
Fra queste ricordiamo l’obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico e negli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti

Ad integrazione del DPCM, in Lombardia rimangono in vigore fino al 13 novembre prossimo alcune disposizioni, tra cui le principali sono:
-limitazioni agli spostamenti in orario notturno dalle 23:00 alle 5:00 del giorno successivo con autocertificazione per spostamenti motivati solo da esigenze lavorative, situazioni di necessità, situazioni di urgenza o motivi di salute. E’ consentito in ogni caso fare rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza.
-limitazioni alle aperture delle grandi strutture di vendita e dei centri commerciali nelle giornate di sabato e domenica salvo le attività per le quali questa disposizione non si applica
– tutte le attivita’ di ristorazione, fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, pizzerie, chioschi mobili, sono consentite dalle h 5 alle h 18
– il consumo al tavolo è consentito fino alle h 18 per un massimo di 4 persone a tavolo, a meno che non siano conviventi
– dopo le h 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico
– entro le h 23 (l’orario è ridotto in Regione Lombardia) è consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per il confezionamento che per il trasporto e la ristorazione con asporto- sussiste il divieto dopo le h 18 di consumazione sul posto o nelle adiacenze
– vietato sempre il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree pubbliche compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico

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23/10/2020
Indicazioni interpretative dell’Ordinanza 623 del 21/10/2020 di Regione Lombardia relativa alla chiusura degli esercizi commerciali all’interno delle grandi strutture di vendita e dei centri commerciali nelle giornate di sabato e domenica
La norma stabilisce la chiusura delle grandi strutture di vendita nonché degli esercizi commerciali al dettaglio presenti all’interno dei centri commerciali e poi continua con la deroga per la vendita di generi alimentari, alimenti e prodotti per animali domestici, prodotti cosmetici e per l’igiene personale, per l’igiene della casa, piante e fiori e relativi prodotti accessori, nonchè alle farmacie, alle parafarmacie, alle tabaccherie e rivendite di monopoli.
La norma riguarda le grandi strutture di vendita (strutture con superficie superiore a 2.500 mq ovvero 1.500 mq a seconda della dimensione dei Comuni, soglia dei 10.000 abitanti, fatto salvo il diverso calcolo per le merci ingombranti). La struttura potrà rimanere aperta solo per la vendita in quei reparti oggetto di deroga, mentre gli altri reparti dovranno rimanere chiusi ed interdetti al pubblico. Se la grande struttura non vende prodotti oggetto di deroga dovrà rimanere integralmente chiusa.
Con riferimento alla chiusura degli esercizi commerciali al dettaglio, specifichiamo che le attività artigiane presenti nei centri commerciali (es. lavanderie, riparazioni sartoriali, estetiste, parruchieri) che non sono esercizi commerciali al dettaglio ma appunto attività artigiane possono rimanere aperte.
Se queste attività vendono anche prodotti dovranno verificare rispetto all’attività di vendita se esercitano il commercio in forza di un titolo ovvero di un codice Ateco ulteriore rispetto all’attività artigiana. In questo caso sono soggette al divieto per l’attività commerciale relativa, ma non per l’altra attività artigiana.
Inoltre non è previsto che per queste attività debba essere esposto il cartello che indichi il numero delle persone ammesse contemporaneamente all’interno, fermo restando il rispetto dei protocolli anticovid in vigore e le misure per evitare l’assembramento.

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21/10/2020
Regione Lombardia: Ordinanza n. 623 del 21 ottobre 2020
Ordinanza che aggiorna ed integra i contenuti dell’Ordinanza n. 620 del 16 ottobre. Le disposizioni dell’ordinanza 623 producono i loro effetti dal 22 ottobre 2020 e sono efficaci fino al 13 novembre 2020.
Tra le novità previste si evidenzia la chiusura nelle giornate di sabato e domenica di:

  • grandi strutture di vendita,
  • esercizi commerciali al dettaglio presenti all’interno dei centri commerciali.

Restano invece aperti, anche il sabato e la domenica, i negozi che vendono generi alimentari, alimenti e prodotti per animali domestici, prodotti cosmetici e per l’igiene personale, prodotti per l’igiene della casa, piante e fiori e relativi prodotti accessori, le farmacie, parafarmacie, tabaccherie e rivendite di monopoli.
All’ingresso degli esercizi commerciali al dettaglio e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande deve essere obbligatoriamente esposto un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all’interno, sulla base dei protocolli e delle linee guida in vigore. Nei locali devono essere evitati gli assembramenti e va assicurato il mantenimento di almeno un metro di distanza tra i clienti. Le medie e grandi strutture di vendita devono adottare, se possibile, modalità di prenotazione per gestire l’ingresso dei clienti (ad es. tramite app).
Vengono inoltre aggiornate o confermate le seguenti disposizioni:
-le attività di somministrazione di alimenti e bevande, sia su area pubblica che privata, fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, pizzerie, chioschi, sono consentite dalle ore 5.00 fino alle ore 23.00. Dopo le ore 18.00 il consumo deve avvenire esclusivamente ai tavoli. È consentito un massimo di 6 persone per tavolo, senza conteggiare conviventi e congiunti;
-con la chiusura degli esercizi pubblici all’ora stabilita deve cessare ogni somministrazione e va effettuato lo sgombero del locale;
-resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio, mentre la ristorazione con asporto o con modalità ‘drive-through’ (servizio in automobile) è consentita fino alle ore 23.00, con divieto di consumare sul posto o nelle vicinanze;
-sono chiusi i distributori h24 di bevande e alimenti confezionati dalle ore 18.00 alle ore 5.00, solo se con accesso dalla strada;
-è vietata dalle ore 18.00 alle ore 5.00 la consumazione di bevande su aree aperte al pubblico;
-è sempre vietato il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree pubbliche compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico.
Ulteriori misure restrittive possono essere adottate dai sindaci.

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21/10/2020
Ordinanza Ministero della Salute Regione Lombardia del 21 ottobre 2020
Ordinanza firmata dal Ministro della Salute Roberto Speranza e dal Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana il 21 ottobre 2020 con effetto dalla data del 22 ottobre 2020, efficace fino all’adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e, comunque, fino al 13 novembre 2020.
Previste limitazioni agli spostamenti in orario notturno su tutto il territorio della Regione Lombardia.
Dalle ore 23.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti solo gli spostamenti motivati da:

  • comprovate esigenze lavorative;
  • situazioni di necessità o d’urgenza;
  • motivi di salute.

E’ sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza.
La sussistenza delle situazioni che consentono la possibilità di spostamento sono a carico dell’interessato che dovrà produrre un’autocertificazione. Sanzioni applicabili da 400 a 3.000 euro.

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18/10/2020
D.P.C.M. 18 ottobre 2020 + Allegato
Il 18 ottobre il Presidente del Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo decreto, che integra e modifica le disposizioni contenute nel precedente DPCM del 13 ottobre.
Le norme indicate nei DPCM rimarranno valide fino a venerdì 13 novembre compreso.
Tra le novità introdotte si evidenziano:
-la raccomandazione di utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private, se sono presenti persone non conviventi;
-indicazioni per gli sport individuali e di squadra, tra cui il divieto di svolgere gare, competizioni e altre attività connesse agli sport di contatto aventi carattere amatoriale;
-confermata la sospensione delle attività all’interno di sale da ballo, discoteche e locali assimilati, sia all’aperto che al chiuso;
-il divieto di svolgere feste in tutti i luoghi, sia all’aperto che al chiuso;
-indicazioni per le feste connesse a cerimonie civili o religiose;
-limiti di orario e di somministrazione di cibi e bevande per i servizi di ristorazione;
-disposizioni per chi fa ingresso in Italia.
Testo coordinato dei due decreti

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16/10/2020
Regione Lombardia: 
Ordinanza n. 620 del 16 ottobre 2020 + Allegato
Le disposizioni dell’Ordinanza n. 620 hanno validità dal 17 ottobre fino al 6 novembre 2020.
L’Ordinanza prevede le seguenti misure anti-movida:
-le attività di somministrazione di alimenti e bevande, sia su area pubblica che privata, fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, pizzerie, chioschi, sono consentite fino alle 24.00. Dopo le ore 18.00 il consumo è consentito esclusivamente ai tavoli;
-vietata la vendita da asporto di qualsiasi bevanda alcolica dopo le ore 18.00. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio;
-chiusi i distributori h24 di alimenti confezionati e bevande dalle 18 alle 6.00, solo se con accesso dalla strada;
-vietata la consumazione di alimenti e bevande su aree pubbliche dalle 18.00 alle 6.00;
-sempre vietato il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree pubbliche compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico.
Ulteriori misure restrittive possono essere adottate dai sindaci.
Altre disposizioni riguardano:
-la sospensione delle attività riferite agli sport di contatto dilettantisti
-la sospensione delle attività delle sale giochi, sale scommesse e sale bingo. Vietato l’uso delle “slot machine” negli esercizi pubblici, commerciali e di rivendita di monopoli.
-didattica alternata tra distanza e presenza per le scuole secondarie di secondo grado e le istituzioni formative professionali di secondo grado, escluse le attività di laboratorio. Raccomandato di privilegiare la didattica a distanza per le Università.
-vietato l’accesso alle RSA salvo autorizzazione e con l’adozione delle misure anti-contagio.
Le attività economiche elencate al punto 1.4 dell’Ordinanza devono essere svolte nel rispetto delle misure contenute nelle corrispondenti schede dell’allegato 1. Tutti i lavoratori di tali attività sono obbligati all’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, a prescindere dal luogo di svolgimento dell’attività.
Confermate le disposizioni delle ordinanze:
-1.4 della Ordinanza n. 573 del 29 giugno 2020;
-Ordinanza n. 579 del 10 luglio 2020, sugli sport di contatto, compatibilmente con quanto previsto dalla presente Ordinanza;
-Ordinanza n. 609 del 17 settembre 2020.
Revocata l’Ordinanza n. 619 del 15 ottobre 2020;
Per gli aspetti non diversamente disciplinati dall’Ordinanza n. 620 resta valido quanto previsto dalle misure disposte dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e dalle Ordinanze del Ministro della Salute vigenti.
Il DPCM sottoscritto il 13 ottobre ha validità dal 14 ottobre fino al 13 novembre compreso.

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15/10/2020
Regione Lombardia: Ordinanza n. 619 del 15 ottobre 2020+ Allegato
Le disposizioni dell’Ordinanza n. 604 hanno validità da venerdì 16 ottobre 2020 fino a lunedì 19 ottobre 2020.
L’ordinanza proroga le disposizioni delle precedenti Ordinanze regionali:
-Ordinanza n. 609 del 17 settembre 2020, relativa alla sperimentazione dei voli “Covid-Tested”.
-Ordinanza n. 579 del 10 luglio 2020, sugli sport di contatto;
-paragrafo 1.4 dell’Ordinanza n. 573 del 29 giugno 2020, in merito ai tirocini e alle esperienze formative;
L’Ordinanza dispone inoltre il divieto di accesso alle RSA da parte di familiari, caregiver e conoscenti, se non espressamente autorizzato dal responsabile medico, o dal Referente COVID-19 della struttura stessa. Prima dell’accesso dovranno essere adottate tutte le misure per prevenire il contagio.
Per gli aspetti non diversamente disciplinati dall’Ordinanza resta valido quanto previsto dalle misure disposte dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e dalle Ordinanze del Ministro della Salute vigenti.

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14/10/2020
Procedura Fast Track Covid 19 per esigenze lavorative
Tampone in 2 giorni su richiesta delle imprese per i lavoratori che devono effettuare trasferte/viaggi brevi di lavoro all’estero in un Paese, sia appartenente all’area Schengen che non, che richieda un attestato di negatività per l’accesso immediato, anche al fine di evitare la quarantena nel Paese di destinazione. Per maggiori informazioni clicca qui

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13/10/2020
D.P.C.M. 13 ottobre 2020 + Allegati
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che prevede alcune novità in merito alle misure da adottare per il contenimento dell’epidemia da Covid-19. Le norme avranno validità dal 14 ottobre fino al 13 novembre 2020.
Principali novità:
-Raccomandazione di utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private, se sono presenti persone non conviventi;
-Indicazioni per gli sport individuali e di squadra;
-Confermata la sospensione delle attività all’interno di sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
-Divieto di svolgere feste in tutti i luoghi;
-Indicazioni per le feste connesse a cerimonie civili o religiose;
-Limiti di orario e di somministrazione di cibi e bevande per i servizi di ristorazione;
-Disposizioni per chi fa ingresso in Italia.
Si precisa che le Ordinanze di Regione Lombardia del 10 settembre 2020 n. 604 (Allegato all’Ordinanza) e del 19 settembre 2020 n. 609 (Allegato all’Ordinanza), mantengono, al momento, i loro effetti sino al 15 ottobre 2020.
Sono confermate le prescrizioni e le raccomandazioni per i datori di lavoro (misurazione della temperatura dei dipendenti, comunicazione tempestiva dei casi sospetti al medico competente, raccomandazione di utilizzare l’app “AllertaLom” e compilare il questionario “CercaCovid”, in caso di sintomi il lavoratore deve darne immediata comunicazione al proprio medico e segnalare il mancato accesso al luogo di lavoro).
La misurazione della temperatura dei clienti/utenti continua ad essere fortemente raccomandata ed è obbligatoria per i clienti dei locali di ristorazione che consumano al tavolo.

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07/10/2020
Decreto Legge 7 ottobre 2020 n. 125
Decreto in vigore dal 8 ottobre 2020 che proroga lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021.
Nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, e comunque non oltre il 15 ottobre 2020, continuano ad applicarsi le misure previste nel DPCM del 7 settembre 2020.
L’unica novità introdotta è l’obbligo di avere sempre con sé un dispositivo di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarlo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, ma con esclusione dei predetti obblighi per:
-i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
-i bambini di età inferiore ai sei anni;
-i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.

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