Il Governo con il D.L. 176/2022 (Aiuti-Quater), è intervenuto nuovamente in materia dei crediti d’imposta.

Il credito d’imposta già previsto per i costi sostenuti in ottobre e novembre con il D.L. 144 (Aiuti-Ter) è stato esteso, alle medesime condizioni, anche a dicembre, dunque per l’intero 4° trimestre 2022.

Rispetto ai trimestri precedenti vi è un incremento della percentuale:

– energia elettrica (aziende non energivore): il credito d’imposta passa dal 15% al 30%.

Il requisito per ottenere il credito di imposta per il 4° trimestre sull’elettricità è di essere imprese con un contatore di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW e aver avuto un incremento dei costi energia maggiore del 30% nel confronto tra il 3° trimestre 2022 ed il 3° trimestre 2019;

– gas (aziende non gasivore): il credito d’imposta è passa dal 25% al 40%.

Il requisito dell’aumento del 30% del costo nel confronto tra il 3° trimestre 2022 ed il 3° trimestre 2019 è soddisfatto per tutti perché, anziché fare riferimento al costo effettivamente sostenuto dalla singola azienda, come per l’energia elettrica, si fa riferimento ai prezzi del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del Mercati Energetici (GME), dove l’incremento è stato di gran lunga superiore al 30%.

Per portare i crediti in compensazione con il modello F24, sia per i crediti relativi al terzo trimestre che per quelli relativi al quarto trimestre, il termine ultimo è prorogato al 30 settembre 2023.

Ad oggi rimane però l’obbligo di comunicare entro il 16/03/2023 per via telematica all’Agenzia delle Entrate l’importo dei crediti del 3° e 4° trimestre non ancora utilizzati in compensazione alla data del 16/03/2023. Tale adempimento andrà fatto direttamente dall’azienda o per il tramite del proprio consulente fiscale in quanto è necessario avere i dati per accedere alla proprio area riservata.

Ricordiamo che per poter effettuare la verifica è necessario che i consumi fatturati siano effettivi. Abbiamo riscontrato in alcuni casi che i distributori locali (responsabili delle letture) e, quindi non il fornitore che emette le fatture, nel corso del 2022 hanno comunicato ai fornitori stessi parecchie mensilità con consumi stimati. In questi casi è necessario fare una lettura del contatore e richiedere al fornitore di sollecitare il distributore ad effettuare la lettura oppure a convalidare l’autolettura rilevata e trasmessa dal consumatore finale.

Come per i trimestri precedenti il nostro ufficio energia si rende disponibile ad effettuare i conteggi per la verifica dei requisiti di accesso e del calcolo del credito.

Per confermare l’adesione al servizio Vi preghiamo di rispondere alla mail

bonusenergia@artigiani.lecco.it

Per chi era in fornitura nel 2019 e nel 2022 con C.En.P.I. non sarà necessario trasmettere alcuna fattura, mentre per chi era in fornitura con altro fornitore dovrà inviare la documentazione richiesta nella scheda allegata.

I nostri uffici rimangono a Vostra disposizione per chiarimenti e per effettuare i conteggi.

 

Confartigianato Imprese Lecco 0341/250200

Ufficio Energia: energia@artigiani.lecco.it

Per il conteggio del credito d’imposta: bonusenergia@artigiani.lecco.it

SCHEDA 4° TRIMESTRE scheda comunicazione dati 4° TRIMESTRE