Mercoledì 8 aprile è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 23/2020, cosiddetto “Decreto Liquidità” che reca, tra le altre disposizioni, misure urgenti in materia di proroga dei versamenti contributivi e fiscali in scadenza ad Aprile e a Maggio 2020.

In particolare il Decreto introduce le seguenti novità per i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato Italiano:

– prevista la sospensione, rispettivamente, per i mesi di Aprile e Maggio 2020, dei versamenti di ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati, addizionali regionali e comunali, IVA, contributi previdenziali e premi INAIL:

  • per i soggetti con ricavi/corrispettivi 2019 non superiori a 50 milioni di euro che abbiano subito una riduzione pari almeno al 33% del fatturato/corrispettivi di Marzo ed Aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo di imposta (ovvero rispetto a Marzo ed Aprile 2019);
  • per i soggetti con ricavi/corrispettivi 2019 superiori a 50 milioni di euro che abbiano subito una riduzione pari almeno al 50% del fatturato/corrispettivi di Marzo ed Aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo di imposta (ovvero rispetto a Marzo ed Aprile 2019);

– stessa sospensione vale anche per i versamenti di ritenute su redditi lavoro dipendente, addizionali Irpef, IVA e contributi previdenziali e Inail, dei mesi di Aprile e Maggio 2020 per i soggetti che abbiano aperto la partita IVA successivamente al 31 Marzo 2019;

– per le zone più colpite (Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza) si prescinde dalla soglia di fatturato, essendo sufficiente il calo di fatturato del 33%;

– in tutti i casi sopra elencati i versamenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 30 Giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di Giugno;

– prevista la sospensione dell’applicazione delle ritenute d’acconto da parte del sostituto d’imposta sui redditi di lavoro autonomo corrisposti nel periodo tra il 17 Marzo 2020 e il 31 Maggio 2020 a soggetti con ricavi 2019 non superiori a 400.000 euro e che, nel mese precedente, non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato.

I contribuenti che si avvalgono della presente opzione rilasciano apposita dichiarazione ai sostituti d’imposta da cui risulti che i ricavi non sono soggetti a ritenuta ai sensi delle disposizioni DL 23/2020 art. 19.

Il contribuente (lavoratore autonomo) provvederà aI versamento delle ritenute non applicate dal sostituto d’imposta entro il 31 Luglio 2020, in un’unica soluzione o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di Luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi;

– non saranno applicate sanzioni a chi trasmette all’Agenzia delle Entrate e consegna al dipendente il modello CU entro il 30 Aprile;

– i versamenti in scadenza lo scorso 16 Marzo 2020 che, in base al D.L. n. 18/2020 (art. 60) sono slittati al 20 Marzo, non sono sanzionati se vengono effettuati entro il 16 Aprile 2020.

In virtù delle novità introdotte e allo scopo di gestire correttamente i versamenti in scadenza il 16 Aprile 2020, preghiamo le aziende che hanno conferito mandato alla nostra Associazione per il pagamento degli F24 tramite i canali telematici, di confermarci se rientrano tra le ipotesi per le quali è prevista la sospensione delle scadenze di Aprile e Maggio 2020.

In caso affermativo sarà nostra cura sospendere i versamenti previsti il 16 Aprile e il 16 Maggio 2020 e metterli in scadenza, salvo diverse indicazioni da parte delle aziende, in data 30 Giugno 2020.  Anticipiamo che, in caso non pervenisse alcun riscontro, provvederemo al versamento delle deleghe F24 alle scadenze previste per evitare eventuali sanzioni o interessi.

Per maggiori informazioni contattare l’Ufficio Sindacale 0341 250200