A seguito delle proroghe avvenute nel corso del 2020 e 2021 il 1/01/2022 entrerà in vigore l’applicazione dell’art. 219 comma 5 del testo Unico Ambientale D.lgs 152/06 per cui:

Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. I produttori hanno, altresì, l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.

La mancanza di tale adempimento è punita con sanzione amministrativa pecuniaria da 5.200 euro a 40.000 euro secondo quanto indicato dall’art. 261 del Codice dell’Ambiente.
Si ricorda che la responsabilità primaria dell’etichettatura ricade sui produttori, ma tra i soggetti potenzialmente sanzionabili potrebbero ricadere le categorie comprendenti i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio nonché i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni.

Il consorzio CONAI ha avviato apposito portale nel quale reperire maggiori informazioni e visionare FAQ relativamente a tale tematica raggiungibile al link

Si rimanda inoltre a nota esplicativa del 17/05/2021 del Ministero della Transizione Ecologica sulle modalità di applicazione di tale adempimento reperibile al seguente indirizzo
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/rifiuti/2021_17mag_nota_etichetta_imballaggi.pdf

Per informazioni: Ufficio ambiente
E-mail: ambiente@artigiani.lecco.it
Tel: +39 0341 250.200