In merito alla procedura aperta per l’affidamento, per ambiti territoriali provinciali, del servizio di recupero, custodia e acquisto veicoli oggetto di provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell’art. 214 bis del codice della strada (custode-acquirente), Confartigianato ha formulato un quesito al Ministero dell’Interno con riferimento, in particolare, all’area destinata al deposito dei veicoli relativamente ai requisiti di capacità tecnico-organizzativa per l’attività di custodia (disciplinare di gara punto A.2 comma b).

Si chiedevano chiarimenti, con riferimento al disciplinare di gara predisposto per le procedure competitive per l’affidamento del servizio, sulla possibilità che l’area destinata a depositeria/custodia, omnicomprensiva dei requisiti richiesti, coincida con l’area di custodia autorizzata dal Prefetto territoriale ai sensi del D.P.R. 571/1982 oppure se devono intendersi come due aree distinte e separate fra loro seppure adiacenti.

Il Ministero dell’Interno ha risposto precisando che le aree indicate nell’offerta tecnica dall’operatore interessato alla partecipazione alla gara espletata ai sensi dell’articolo 214-bis del Codice della Strada vanno utilizzate esclusivamente per il servizio di custode-acquirente e separate dalle altre attività, eventualmente contigue o insistenti sullo stesso sito, ivi comprese quelle destinate a depositeria giudiziaria (decreto 571, art. 8). Tale separazione dovrà essere attestata nella relativa relazione presentata da un tecnico iscritto all’albo professionale come previsto al punto A.3 del citato disciplinare.