1. PREMESSA

Il decreto legge n. 18, del 17 marzo 2020, è stato pubblicato sulla G.U. n. 70 del medesimo giorno e prevede nuovi termini degli adempimenti e versamenti tributari, oltre ad una serie di misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Con la presente informativa si commentano le disposizioni fiscali di maggiore interesse, soprattutto per l’impatto sulle scadenze.

Seguirà uno schema di lettura delle disposizioni fiscali contenute nel decreto legge in oggetto.

  1. SOSPENSIONE VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI

L’art. 60 del D.L. n. 18/2020 prevede, in primis, un generale slittamento al 20 marzo 2020 di tutti i versamenti, compresi i contributi previdenziali, assistenziali ed INAIL, nei confronti della Pubblica amministrazione in scadenza il 16 marzo 2020.

Vengono individuati nuovi termini e sospensioni per le categorie di contribuenti sotto indicate:

  • per gli esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato CON RICAVI O COMPENSI NON SUPERIORI A 2 MILIONI DI EURO nel periodo di imposta precedente a quello di entrata in vigore del D.L. n. 18/2020 (per la generalità dei casi: periodo d’imposta 2019), è prevista la sospensione dei versamenti da autoliquidazione scadenti nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 (Art 62, comma 2), relativi:

alle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e assimilato,

– alle trattenute dell’addizionale regionale e comunale,

– all’IVA,

– ai contributi previdenziali ed assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.

  • Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle PROVINCE DI BERGAMO, CREMONA, LODI E PIACENZA, la sospensione dei versamenti dell’IVA scadente nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 opera a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti (Art 62, comma 3);
  • per i SOGGETTI DELLA ZONA ROSSA INDIVIDUATI CON IL DPCM 1° MARZO 2020 continuano a valere le sospensioni disposte con il DM 24 febbraio 2020 ( 62, comma 4).

I tributi e contributi sospesi sopraindicati (ai sensi del comma 2 e 3 dell’art. 62, e del Decreto 24/02/2020), devono essere versati entro 31 maggio 2020, in unica soluzione o in 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato (Art. 62, comma 5).

  1. SOSPENSIONE DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari scadenti tra l’8 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020 (Art. 62, comma 1). Tra gli adempimenti sospesi rientrano, ad esempio, la presentazione:

  • della dichiarazione annuale Iva,
  • dell’esterometro relativo al 1° trimestre 2020,
  • della comunicazione liquidazione IVA del 1° trimestre 2020,
  • dei modelli Intrastat relativi ai mesi di febbraio, marzo e aprile 2020 nonché dei modelli Intrastat del 1° trimestre 2020.

Si ritiene che la sospensione riguardi anche la trasmissione telematica dei corrispettivi per i soggetti che non hanno ancora messo in servizio il RT.

Gli adempimenti sospesi devono essere eseguiti entro il 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni (Art. 62, comma 6).

Rimangono inalterati gli obblighi connessi alla precompilata (quindi, in particolare, entro il 31 marzo devono essere inviate telematicamente le CU, secondo lo scadenziario originale). 

  1. SOSPENSIONE DELLE RITENUTE D’ACCONTO DA OPERARE A FAVORE DEI LAVORATORI AUTONOMI, AGENTI, MEDIATORI, RAPPRESENTANTI, CON RICAVI/COMPENSI NON SUPERIORI A 400.000 EURO

Per tutti i soggetti con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello di entrata in vigore del D.L. n. 18/2020 (p.i. 2019), i ricavi e compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d’acconto di cui agli articoli 25 (Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi) e 25-bis (Ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari) del DPR n. 600/73, a condizione che gli stessi nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato (Art. 62, comma 7). Entro il 31/5/2020, o in un numero massimo di 5 rate a decorrere dal mese di maggio, i percettori devono versare le ritenute d’acconto a cui non sono stati assoggettati.

  1. IMPRESE INSERITE IN FILIERE PRODUTTIVE – COMPARTO TURISMO-RECETTIVO ED ALTRE ATTIVITA’ “SOSPESE”: DISPOSIZIONI DI PROROGA PER RITENUTE, IVA E CONTRIBUTI (Art. 61)

E’ estesa ad altre categorie la possibilità di non versare le ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, già prevista dall’art. 8 del D.L. n. 9/2020 per il settore del turismo, accoglienza, strutture recettive, tour operator. In pratica, anche i soggetti di seguito indicati, operano sino al 30 aprile 2020 le ritenute per lavoro dipendente e assimilato (artt. 23 e 24 del DPR n. 600/1973), ma non provvedono al loro versamento, che dovrà essere effettuato in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020:

  1. federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
  2. soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;
  3. soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
  4. soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
  5. soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
  6. soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
  7. soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
  8. soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
  9. aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
  10. soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
  11. soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
  12. soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
  13. soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
  14. soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
  15. soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
  16. alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall’articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117. 

Con la risoluzione n. 12/E del 18 marzo 2020 (ripubblicata in data 19 marzo 2020) l’Agenzia delle entrate ha individuato, a titolo indicativo, i codici ATECO riferibili alle attività economiche di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 e dall’articolo 61, comma 2, lettere da a) a q), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. 

Per le imprese turistico recettive, le agenzie di viaggio e turismo ed i tour operator, nonché per i soggetti sopra indicati, indipendentemente dal volume di affari, i termini dei versamenti relativi all’IVA in scadenza nel mese di marzo 2020 sono sospesi (Art. 61, comma 3), e sono effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate di pari importo decorrenti dal mese di maggio 2020  (Art. 61, comma 4). 

  1. RICONOSCIMENTO DI UN PREMIO PER LAVORATORI DIPENDENTI CHE PRESTANO LAVORO IN SEDE A MARZO 2020

L’articolo 63 del decreto in commento introduce per i lavoratori dipendenti (sia pubblici che privati) che nel mese di marzo non hanno fruito dello smart working, ma si sono recati nella propria sede di lavoro con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro, un premio di 100 euro rapportato ai giorni di lavoro svolti a marzo 2020.

Il premio è anticipato dal sostituto d’imposta (anche P.A.) a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile, e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio.

Il sostituto recupera la somma anticipata attraverso una compensazione orizzontale, in sede di versamento dei tributi e contributi di cui all’articolo 17 del D.Lgs n. 241/1997.

  1. CREDITO D’IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI

L’articolo 64, riconosce, per il periodo d’imposta 2020, un credito d’imposta nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un importo massimo del credito di 20.000 euro. Poiché è previsto che la misura agevolativa è riconosciuta nei limiti di uno stanziamento annuale (50 milioni di euro), un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, stabilirà i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta anche al fine di assicurare il rispetto del predetto limite di spesa.

  1. CREDITO D’IMPOSTA PER BOTTEGHE E NEGOZI RAPPORTATO AL CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO AL MESE DI MARZO 2020

L’articolo 65, riconosce ai soggetti esercenti attività d’impresa un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (Negozi e botteghe).

Il credito d’imposta non spetta alle attività elencate negli allegati 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020 (trattasi delle attività non soggette alla chiusura disposta dal citato DPCM, quali farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari di prima necessità, etc.).

Il credito è utilizzabile unicamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

  1. SOSPENSIONE ATTIVITA’ DEGLI ENTI IMPOSITORI

L’articolo 67 introduce la disposizione in base alla quale sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.

Si ritiene che nella sospensione in oggetto non rientrino i versamenti dovuti nel citato periodo in relazione agli avvisi bonari (comunicazioni emesse in seguito al controllo automatico articoli 36-bis del DPR n. 600/1973 e 54-bis del DPR n. 633/1972 e da controllo formale ai sensi dell’articolo 36 ter del DPR n. 600/1973) in quanto trattasi di versamenti eseguiti “spontaneamente” per regolarizzare la propria posizione.

Il comma 4 dispone che i termini di prescrizione e decadenza sono prorogati fino al 31 dicembre del 2° anno successivo alla fine del periodo di sospensione.

  1. SOSPENSIONE TERMINI DI VERSAMENTI DEI CARICHI AFFIDATI ALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Il comma 1 dell’articolo 68 prevede la sospensione dei termini di versamento che scadono nel periodo dall’8 di marzo al 31 maggio 2020, derivanti da:

  • cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
  • avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate
  • avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali.
  • atti di accertamento esecutivo emessi dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli,
  • ingiunzioni di cui al R.D. n. 639/1910 (Che approva l’annesso testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato) emesse dagli enti territoriali,
  • nuovi atti esecutivi che gli enti locali possono emettere (art. 1, co. 792, L. n. 160/2019) sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali.

I versamenti oggetto della sospensione di cui sopra devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine della sospensione, ossia entro il 30 giugno 2020.

Il comma 3 dell’articolo 68 in commento, inoltre, dispone il differimento al 31 maggio 2020 del termine di versamento del 28 febbraio 2020, relativo alla cosiddetta «rottamazione-ter», nonché del termine del 31 marzo in materia di cosiddetto «saldo e stralcio».

Si ritiene che nella sospensione in oggetto rientrino anche le rateazioni in corso di cartelle esattoriali emesse dagli agenti della riscossione in quanto la norma parla di versamenti “derivanti da cartelle esattoriali”. 

  1. ENTRATA IN VIGORE

Le misure contenute nel decreto sono entrate in vigore il 17 marzo 2020 (giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale)

In allegato, uno schema riassuntivo del nuovo calendario dei versamenti ed adempimenti, al fine di coordinare le sospensioni già introdotte per la “zona rossa” (con il DM 24 febbraio 2020) e per il comparto turistico (con il DL 9/2020), con le novità introdotte dal D.L. n. 18/2020.